CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1940/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Costantino giusta procura in atti
APPELLANTE
E
e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1 con l'Avv. C. Spera giusta procura in atti
APPELLATI
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2043/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso premesso di essere medico specializzato in patologia clinica e Persona_1 analisi di laboratorio, esponeva:
- dal 15 gennaio 2007 fino al 31 maggio 2018 aveva lavorato per l'
[...]
in forza di plurimi contratti di Controparte_4 collaborazione professionale, assumendo anche l'ulteriore incarico di coordinamento del laboratorio di analisi del CAD di Via Palmiro Togliatti;
- successivamente, dal 31 maggio 2018 fino al 31 maggio 2021 aveva lavorato per l'ente in forza di un contratto di lavoro subordinato a termine, restando invariate le mansioni e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- in relazione agli ultimi tre anni del rapporto di lavoro, l aveva correttamente Pt_1 versato all i contributi previdenziali;
CP_5
- di contro, per il periodo 15 gennaio 2007 – 31 agosto 2018, la contribuzione era stata versata all per le quote “A” e “B” e posta a suo carico, mentre l' non aveva CP_3 Pt_1 versato in suo favore i contributi nel Fondo Speciale dell'ente previdenziale.
Pertanto, domandava:
“1- Accertare e dichiarare l'obbligo della al versamento dei contributi Pt_1 previdenziali in favore del ricorrente sin dal 15 gennaio 2007 al 18 maggio 2018 (o per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia) e per l'effetto condannare la in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente presso il competente Fondo Speciale dell'ENPAM e/o comunque al pagamento in favore del ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno equivalente agli importi necessari per la costituzione di una rendita vitalizia presso l ex art. 2116 c.c. 2° comma, ovvero condannare la , in persona del CP_3 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura della differenza tra il trattamento prevideniale cui lo stesso avrebbe diritto ove i contributi previdenziali fossero stati versati e la inferiore somma conseguente all'omissione.
2 Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con l , che si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, e con Pt_1
l , che restava contumace, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_3
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
[...]
in persona del direttore generale, di Controparte_4 versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente presso il competente Fondo
Speciale dell'EMPAM, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte, ovvero dal
14.12.2016 al 31.05.2018 e, per l'effetto, la condanna al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente per il suddetto periodo presso il fondo speciale dell'EMPAM;
-condanna l Controparte_4 Controparte_4 al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al
[...] credito contributivo prescritto;
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa per metà le spese del giudizio e per l'effetto condanna CP_4 CP_4
in persona del legale rapp.te pro-
[...] Controparte_4 Parte_1 tempore, a rifondere al ricorrente la residua parte delle spese di lite liquidate in complessivi
€. 1.800,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
- nulla sulle spese per l'Empam.
A fondamento, dato atto di condividere precedenti di merito di segno conforme, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- l'art. 48 della L. n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale tramite convenzioni aventi durata triennale;
- la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione è stata demandata ai Regolamenti dei Fondi di previdenza di cui al D.M 15 ottobre 1976 e, in particolare, all;
CP_3
- la disciplina della contribuzione dovuta all prevede, accanto a un Fondo di CP_3 previdenza generale (medici liberi professionisti), diversi fondi di previdenza speciale tra cui il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, oggetto di domanda;
3 - il Regolamento di questo Fondo, in vigore dal 1983, impone l'iscrizione al Fondo di “tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”);
- la regolamentazione attinente alle prestazioni di previdenza obbligatoria è posta a tutela di tutti i medici ambulatoriali che operano nell'ambito del SSN (ivi compresi gli enti che operano in convenzione) a prescindere dalla natura del loro rapporto (stante l'onnicomprensività del termine “professionale” e lo specifico riferimento, contenuto nei regolamenti, non al rapporto in convenzione del singolo medico, ma a quello dell'ente in cui costui opera);
- ai fini che interessano è pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolga la sua attività ambulatoriale in una struttura convenzionata con il SSN;
- questa regolamentazione è applicabile anche all , non potendo ritenersi ostativa Pt_1 la sua natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché, secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, i CAD -centri antidiabetici appartenenti all Pt_1 sono equiparati dai D.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani e tale equiparazione vale anche ai fini dell'individuazione del trattamento previdenziale del personale sanitario;
- l'attività dell deve quindi reputarsi effettuata in convenzione con il SSN o Pt_1 comunque equiparata a quella degli istituti operanti in tale ambito, con conseguente riconducibilità dell nell'alveo degli “Istituti del Servizio Sanitario Nazionale Pt_1 comunque denominati", nozione individuata dal regolamento dell ai fini della CP_3 copertura previdenziale del personale medico;
- l'equiparazione dell alle strutture SSN è quindi desumibile dal complessivo Pt_1 contesto normativo e dalla giurisprudenza, secondo la quale l'attività nei CAD è considerata equipollente e coordinata con le strutture del SSN, e trova decisivo riscontro nell'art. 41, comma 3 della L. n. 833/1978;
- il ricorrente ha lavorato per l , seppur in forza di contratti di collaborazione, per Pt_1 prestazioni richieste dal SSN, con modalità e in un contesto operativo identico a quello dei
4 colleghi che lavoravano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche;
- è quindi fondata la pretesa contributiva azionata;
- tuttavia, l'eccezione di prescrizione dei contributi è parzialmente fondata e l va Pt_1 condannata a regolarizzare la posizione del lavoratore con il versamento dei contributi per il periodo 14 dicembre 2016 – 31 maggio 2018, salvo il suo diritto al risarcimento del danno in relazione ai contributi prescritti, da liquidarsi in separato giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 26 luglio 2023
chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero integralmente Pt_1 respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 L. n. 833/1978, art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 el 1994, art. 48 A.C.N. del 2005, art. 50 el 2015 e dell'art. 1 Regolamento CP_6 CP_6 istitutivo del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cpc, dell'art. 48 L. n. 833/1978 e del complesso normativo previsto dagli A.C.N. del 1994, A.C.N. del 2005, A.C.N. del 2015.
4. e quali eredi di depositavano memoria di costituzione Controparte_2 CP_1 Persona_1 nel grado e resistevano all'appello.
5. L , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_3
6. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In specie, quanto al primo motivo d'impugnazione, il Collegio condivide le ragioni già esposte nella sentenza n. 1267/2023 di questa Sezione di Corte di appello, in diversa composizioni, ragioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
“…Con un primo motivo di appello l censura la sentenza per violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 48 L. 833/1978, art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 el 1994, art. 50 A.C.N. CP_6
del 2005 e dell'art. 1 regolamento istitutivo del fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali.
Giova riportare per intero l'art. 48 della l.n. 833/1978, per lumeggiare le contrapposte esegesi:
“Art. 48 - Personale a rapporto convenzionale. L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
5 La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che
è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;
la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;
il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito;
e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
6 prestazioni effettuate presso gli 7 ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. 8
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
7 Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.
Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine.
Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.”.
In data 14 gennaio 1983 veniva siglato, tra l , l e l Pt_1 Controparte_7 [...]
, “Accordo per la regolamentazione dei rapporti libero professionali Controparte_8 con gli operatori sanitari dei centri antidiabetici dell , al fine di “assicurare la Parte_1
compatibilità con le norme deontologiche delle condizioni di lavoro e dei compensi degli operatori sanitari che esercitano, in regime libero professionale, nei centri antidiabetici che fanno parte dell'organizzazione dell : ivi si precisa che “con apposito regolamento concordato Parte_1
tra le parti viene stabilito, entro il 30.06.1983, un adeguato sistema di copertura previdenziale. In attesa, l costituirà un fondo fruttifero cumulativo a favore di tutti gli operatori sanitari Pt_1
presso la propria cassa con un contributo pari al 10% dei compensi spettanti ai predetti sanitari a far data dal 1.01.1983”; detto Fondo non risulta costituito.
Va soggiunto che per quanto riguarda l l' “apposito regolamento” non è intervenuto. Pt_1
Ne segue che la statuizione “Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione” non può che significare che, nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma che prestano la loro opera in ambulatori convenzionati con la Regione, come il dott. …, sono soggetti all'art. 48.
8 Erra, pertanto, l'appellante allorché afferma che il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art. 48 l.n. 833/78 per il quale la contribuzione
è dovuta solo per i medici a regime convenzionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato CP_3
dagli accordi collettivi nazionali relativi all'attività convenzionale in regime di parasubordinazione
(i quali appunto rinviano al Fondo gestito dall ); e che il regolamento sul Fondo CP_3 CP_3
speciale -e quindi l'obbligo di contribuzione- trova applicazione ai soli medici convenzionati di cui all'art.48 l.n.833/78.
Come statuito già da questa Corte nella sentenza n. 934/2021, alla quale si rinvia per il lungo excursus storico della disciplina, occorre allora guardare ai Regolamenti , cui è demandata CP_3
la regolamentazione del trattamento previdenziale. Nell'adeguarsi alla normativa sin qui richiamata, invero, tutti i Regolamenti del succedutisi negli anni hanno previsto Controparte_9
l'iscrizione al Fondo Speciale di tutti i “medici aventi rapporto professionale con gli istituti del
Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati”.
L'art. 1 comma 2 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 1983 imponeva l'iscrizione al Fondo di
“tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”.
Il primo “accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal d.lgs. 517/93” è stato siglato in data 31.12.1994
e prevede i versamenti richiesti dall'appellato.
L'art. dispone in particolare che: “a favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con 10 modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale , CP_3
al Fondo Speciale dei medici ambulatoriali gestito dall , di cui al Decreto del Ministero del CP_3
Lavoro e della Previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36) sul compenso professionale (art. 31) sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 16) sui compensi per attività extra moenia (art. 18) e sull'indennità di disponibilità (art. 32)” (percentuali modificate da successivi accordi).
9 Se, dunque è vero che, come dice l'appellante, non bisogna confondere la figura del medico che ha un rapporto libero-professionale con un ambulatorio convenzionato con la figura del “medico convenzionato con il (nominato all'esito di una complessa procedura per l'attribuzione degli CP_10
incarichi, prevista, da ultimo, dall'accordo del 2015), non è però meno vero che anche in relazione al primo sussiste l'obbligo in capo alla struttura pubblica o convenzionata con il pubblico di versare i contributi.
Come puntualizza la sentenza n. 934/2021, il Regolamento istitutivo del 1976 si riferisce a CP_3
tutti i medici operanti nelle mutue (poi confluite nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), con qualsiasi tipologia di rapporto, sicché l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente collegato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato disciplinata dagli accordi collettivi è stata introdotta solo con la legge istitutiva del s.s.n. del 1978.
In linea astratta, secondo la normativa nel s.s.n. risalente alla legge istitutiva del 1978 (e quindi di tutti gli enti pubblici che lo compongono) nelle strutture ambulatoriali operano solo medici dipendenti o medici in regime di convenzionamento, per cui non si pone neanche la questione di medici liberi professionisti con contratto di lavoro autonomo che prestano attività ambulatoriali del s.s.n. in attività identiche a quelle rese dai medici convenzionati o dai medici strutturati.
D'altro canto, come rappresentato, l'art. 48, dopo aver introdotto e disciplinato la figura del medico convenzionato, prevede che gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”.
Un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può pertanto esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo ricorrendo alla stipulazione di contratti individuali di lavoro autonomo.
Dunque, ciò che rileva secondo il Regolamento Enpam non è la tipologia del rapporto contrattuale individuale intercorso con il medico, bensì il suo inserimento nel servizio sanitario.
È pacifico d'altro canto, e mai contestato che, sebbene i ricorrenti nei due giudizi abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, hanno sempre lavorato sulla base non di appuntamenti “privati”, bensì con accessi di pazienti “muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”.
È, del resto, pacifico che i centri CAD dell , come da consolidata giurisprudenza, fanno Pt_1
parte del servizio sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione, e sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri anche in tema di contribuzione previdenziale (ad es.
Cass.SSUU n.11513/12; Cass.n.8478/08).
10 Anche il personale che lavora per nell'ambito del s.s.n. è equiparato ai dipendenti di Pt_1
quest'ultimo: “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma Controparte_4
13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell ono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., Parte_1
con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (Cass.n.21734/15).
Tali conclusioni non sono inficiate dal rinvio che l'art. 48 fa agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN), nessuno dei quali contiene previsioni in aperto contrasto con le stesse;
e nemmeno dal comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, in quanto il secondo capoverso, che l'appellante richiama, va contestualizzato insieme al primo, riguardando entrambi il divieto di assumere nuovo personale (“8.
Le unità sanitari locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,
n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.”) e all'ambito oggettivo dell'art. 8, che riguarda il solo rapporto fra “il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta”: e dunque, ancora una volta, le convenzioni individuali con singoli medici, che non esauriscono l'ambito di applicazione del ridetto art. 48…”.
9. Dunque, in parte qua la statuizione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, in quanto si è conformata all'esegesi della normativa di riferimento di cui si è dato conto.
10. Il secondo motivo di appello è privo di efficacia emendativa della sentenza in oggetto.
Infatti, pur ove si volesse condividere l'assunto dell'appellante, di erroneità, anche per motivi di rito, della qualificazione, operata dal Tribunale, del rapporto di lavoro dell'originario ricorrente come rapporto di lavoro convenzionato e non, invece, libero professionale e si volesse perciò escludere questo argomento dalla ratio decidendi da sottendere alla decisione sui fatti di causa, resta comunque che la statuizione impugnata continua a fondarsi validamente ex art. 116 cpc sulle osservazioni svolte nell'ambito della cognizione sul precedente motivo di doglianza.
11. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
12. Le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
11 - tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei confronti dell , rimasto contumace nel grado. CP_3
13. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a e le spese del giudizio di CP_1 Controparte_2 secondo grado, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di . CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1940/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Costantino giusta procura in atti
APPELLANTE
E
e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1 con l'Avv. C. Spera giusta procura in atti
APPELLATI
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2043/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso premesso di essere medico specializzato in patologia clinica e Persona_1 analisi di laboratorio, esponeva:
- dal 15 gennaio 2007 fino al 31 maggio 2018 aveva lavorato per l'
[...]
in forza di plurimi contratti di Controparte_4 collaborazione professionale, assumendo anche l'ulteriore incarico di coordinamento del laboratorio di analisi del CAD di Via Palmiro Togliatti;
- successivamente, dal 31 maggio 2018 fino al 31 maggio 2021 aveva lavorato per l'ente in forza di un contratto di lavoro subordinato a termine, restando invariate le mansioni e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- in relazione agli ultimi tre anni del rapporto di lavoro, l aveva correttamente Pt_1 versato all i contributi previdenziali;
CP_5
- di contro, per il periodo 15 gennaio 2007 – 31 agosto 2018, la contribuzione era stata versata all per le quote “A” e “B” e posta a suo carico, mentre l' non aveva CP_3 Pt_1 versato in suo favore i contributi nel Fondo Speciale dell'ente previdenziale.
Pertanto, domandava:
“1- Accertare e dichiarare l'obbligo della al versamento dei contributi Pt_1 previdenziali in favore del ricorrente sin dal 15 gennaio 2007 al 18 maggio 2018 (o per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia) e per l'effetto condannare la in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente presso il competente Fondo Speciale dell'ENPAM e/o comunque al pagamento in favore del ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno equivalente agli importi necessari per la costituzione di una rendita vitalizia presso l ex art. 2116 c.c. 2° comma, ovvero condannare la , in persona del CP_3 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura della differenza tra il trattamento prevideniale cui lo stesso avrebbe diritto ove i contributi previdenziali fossero stati versati e la inferiore somma conseguente all'omissione.
2 Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con l , che si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, e con Pt_1
l , che restava contumace, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_3
“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
[...]
in persona del direttore generale, di Controparte_4 versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente presso il competente Fondo
Speciale dell'EMPAM, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte, ovvero dal
14.12.2016 al 31.05.2018 e, per l'effetto, la condanna al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente per il suddetto periodo presso il fondo speciale dell'EMPAM;
-condanna l Controparte_4 Controparte_4 al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al
[...] credito contributivo prescritto;
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa per metà le spese del giudizio e per l'effetto condanna CP_4 CP_4
in persona del legale rapp.te pro-
[...] Controparte_4 Parte_1 tempore, a rifondere al ricorrente la residua parte delle spese di lite liquidate in complessivi
€. 1.800,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
- nulla sulle spese per l'Empam.
A fondamento, dato atto di condividere precedenti di merito di segno conforme, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- l'art. 48 della L. n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale tramite convenzioni aventi durata triennale;
- la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione è stata demandata ai Regolamenti dei Fondi di previdenza di cui al D.M 15 ottobre 1976 e, in particolare, all;
CP_3
- la disciplina della contribuzione dovuta all prevede, accanto a un Fondo di CP_3 previdenza generale (medici liberi professionisti), diversi fondi di previdenza speciale tra cui il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, oggetto di domanda;
3 - il Regolamento di questo Fondo, in vigore dal 1983, impone l'iscrizione al Fondo di “tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”);
- la regolamentazione attinente alle prestazioni di previdenza obbligatoria è posta a tutela di tutti i medici ambulatoriali che operano nell'ambito del SSN (ivi compresi gli enti che operano in convenzione) a prescindere dalla natura del loro rapporto (stante l'onnicomprensività del termine “professionale” e lo specifico riferimento, contenuto nei regolamenti, non al rapporto in convenzione del singolo medico, ma a quello dell'ente in cui costui opera);
- ai fini che interessano è pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolga la sua attività ambulatoriale in una struttura convenzionata con il SSN;
- questa regolamentazione è applicabile anche all , non potendo ritenersi ostativa Pt_1 la sua natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché, secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, i CAD -centri antidiabetici appartenenti all Pt_1 sono equiparati dai D.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani e tale equiparazione vale anche ai fini dell'individuazione del trattamento previdenziale del personale sanitario;
- l'attività dell deve quindi reputarsi effettuata in convenzione con il SSN o Pt_1 comunque equiparata a quella degli istituti operanti in tale ambito, con conseguente riconducibilità dell nell'alveo degli “Istituti del Servizio Sanitario Nazionale Pt_1 comunque denominati", nozione individuata dal regolamento dell ai fini della CP_3 copertura previdenziale del personale medico;
- l'equiparazione dell alle strutture SSN è quindi desumibile dal complessivo Pt_1 contesto normativo e dalla giurisprudenza, secondo la quale l'attività nei CAD è considerata equipollente e coordinata con le strutture del SSN, e trova decisivo riscontro nell'art. 41, comma 3 della L. n. 833/1978;
- il ricorrente ha lavorato per l , seppur in forza di contratti di collaborazione, per Pt_1 prestazioni richieste dal SSN, con modalità e in un contesto operativo identico a quello dei
4 colleghi che lavoravano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche;
- è quindi fondata la pretesa contributiva azionata;
- tuttavia, l'eccezione di prescrizione dei contributi è parzialmente fondata e l va Pt_1 condannata a regolarizzare la posizione del lavoratore con il versamento dei contributi per il periodo 14 dicembre 2016 – 31 maggio 2018, salvo il suo diritto al risarcimento del danno in relazione ai contributi prescritti, da liquidarsi in separato giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 26 luglio 2023
chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero integralmente Pt_1 respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 L. n. 833/1978, art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 el 1994, art. 48 A.C.N. del 2005, art. 50 el 2015 e dell'art. 1 Regolamento CP_6 CP_6 istitutivo del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cpc, dell'art. 48 L. n. 833/1978 e del complesso normativo previsto dagli A.C.N. del 1994, A.C.N. del 2005, A.C.N. del 2015.
4. e quali eredi di depositavano memoria di costituzione Controparte_2 CP_1 Persona_1 nel grado e resistevano all'appello.
5. L , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_3
6. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In specie, quanto al primo motivo d'impugnazione, il Collegio condivide le ragioni già esposte nella sentenza n. 1267/2023 di questa Sezione di Corte di appello, in diversa composizioni, ragioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
“…Con un primo motivo di appello l censura la sentenza per violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 48 L. 833/1978, art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 el 1994, art. 50 A.C.N. CP_6
del 2005 e dell'art. 1 regolamento istitutivo del fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali.
Giova riportare per intero l'art. 48 della l.n. 833/1978, per lumeggiare le contrapposte esegesi:
“Art. 48 - Personale a rapporto convenzionale. L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
5 La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che
è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;
la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;
il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito;
e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
6 prestazioni effettuate presso gli 7 ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. 8
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
7 Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.
Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine.
Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.”.
In data 14 gennaio 1983 veniva siglato, tra l , l e l Pt_1 Controparte_7 [...]
, “Accordo per la regolamentazione dei rapporti libero professionali Controparte_8 con gli operatori sanitari dei centri antidiabetici dell , al fine di “assicurare la Parte_1
compatibilità con le norme deontologiche delle condizioni di lavoro e dei compensi degli operatori sanitari che esercitano, in regime libero professionale, nei centri antidiabetici che fanno parte dell'organizzazione dell : ivi si precisa che “con apposito regolamento concordato Parte_1
tra le parti viene stabilito, entro il 30.06.1983, un adeguato sistema di copertura previdenziale. In attesa, l costituirà un fondo fruttifero cumulativo a favore di tutti gli operatori sanitari Pt_1
presso la propria cassa con un contributo pari al 10% dei compensi spettanti ai predetti sanitari a far data dal 1.01.1983”; detto Fondo non risulta costituito.
Va soggiunto che per quanto riguarda l l' “apposito regolamento” non è intervenuto. Pt_1
Ne segue che la statuizione “Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione” non può che significare che, nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma che prestano la loro opera in ambulatori convenzionati con la Regione, come il dott. …, sono soggetti all'art. 48.
8 Erra, pertanto, l'appellante allorché afferma che il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art. 48 l.n. 833/78 per il quale la contribuzione
è dovuta solo per i medici a regime convenzionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato CP_3
dagli accordi collettivi nazionali relativi all'attività convenzionale in regime di parasubordinazione
(i quali appunto rinviano al Fondo gestito dall ); e che il regolamento sul Fondo CP_3 CP_3
speciale -e quindi l'obbligo di contribuzione- trova applicazione ai soli medici convenzionati di cui all'art.48 l.n.833/78.
Come statuito già da questa Corte nella sentenza n. 934/2021, alla quale si rinvia per il lungo excursus storico della disciplina, occorre allora guardare ai Regolamenti , cui è demandata CP_3
la regolamentazione del trattamento previdenziale. Nell'adeguarsi alla normativa sin qui richiamata, invero, tutti i Regolamenti del succedutisi negli anni hanno previsto Controparte_9
l'iscrizione al Fondo Speciale di tutti i “medici aventi rapporto professionale con gli istituti del
Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati”.
L'art. 1 comma 2 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 1983 imponeva l'iscrizione al Fondo di
“tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”.
Il primo “accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal d.lgs. 517/93” è stato siglato in data 31.12.1994
e prevede i versamenti richiesti dall'appellato.
L'art. dispone in particolare che: “a favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con 10 modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale , CP_3
al Fondo Speciale dei medici ambulatoriali gestito dall , di cui al Decreto del Ministero del CP_3
Lavoro e della Previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36) sul compenso professionale (art. 31) sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 16) sui compensi per attività extra moenia (art. 18) e sull'indennità di disponibilità (art. 32)” (percentuali modificate da successivi accordi).
9 Se, dunque è vero che, come dice l'appellante, non bisogna confondere la figura del medico che ha un rapporto libero-professionale con un ambulatorio convenzionato con la figura del “medico convenzionato con il (nominato all'esito di una complessa procedura per l'attribuzione degli CP_10
incarichi, prevista, da ultimo, dall'accordo del 2015), non è però meno vero che anche in relazione al primo sussiste l'obbligo in capo alla struttura pubblica o convenzionata con il pubblico di versare i contributi.
Come puntualizza la sentenza n. 934/2021, il Regolamento istitutivo del 1976 si riferisce a CP_3
tutti i medici operanti nelle mutue (poi confluite nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), con qualsiasi tipologia di rapporto, sicché l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente collegato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato disciplinata dagli accordi collettivi è stata introdotta solo con la legge istitutiva del s.s.n. del 1978.
In linea astratta, secondo la normativa nel s.s.n. risalente alla legge istitutiva del 1978 (e quindi di tutti gli enti pubblici che lo compongono) nelle strutture ambulatoriali operano solo medici dipendenti o medici in regime di convenzionamento, per cui non si pone neanche la questione di medici liberi professionisti con contratto di lavoro autonomo che prestano attività ambulatoriali del s.s.n. in attività identiche a quelle rese dai medici convenzionati o dai medici strutturati.
D'altro canto, come rappresentato, l'art. 48, dopo aver introdotto e disciplinato la figura del medico convenzionato, prevede che gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”.
Un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può pertanto esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo ricorrendo alla stipulazione di contratti individuali di lavoro autonomo.
Dunque, ciò che rileva secondo il Regolamento Enpam non è la tipologia del rapporto contrattuale individuale intercorso con il medico, bensì il suo inserimento nel servizio sanitario.
È pacifico d'altro canto, e mai contestato che, sebbene i ricorrenti nei due giudizi abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, hanno sempre lavorato sulla base non di appuntamenti “privati”, bensì con accessi di pazienti “muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”.
È, del resto, pacifico che i centri CAD dell , come da consolidata giurisprudenza, fanno Pt_1
parte del servizio sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione, e sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri anche in tema di contribuzione previdenziale (ad es.
Cass.SSUU n.11513/12; Cass.n.8478/08).
10 Anche il personale che lavora per nell'ambito del s.s.n. è equiparato ai dipendenti di Pt_1
quest'ultimo: “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma Controparte_4
13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell ono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., Parte_1
con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (Cass.n.21734/15).
Tali conclusioni non sono inficiate dal rinvio che l'art. 48 fa agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN), nessuno dei quali contiene previsioni in aperto contrasto con le stesse;
e nemmeno dal comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, in quanto il secondo capoverso, che l'appellante richiama, va contestualizzato insieme al primo, riguardando entrambi il divieto di assumere nuovo personale (“8.
Le unità sanitari locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,
n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.”) e all'ambito oggettivo dell'art. 8, che riguarda il solo rapporto fra “il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta”: e dunque, ancora una volta, le convenzioni individuali con singoli medici, che non esauriscono l'ambito di applicazione del ridetto art. 48…”.
9. Dunque, in parte qua la statuizione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, in quanto si è conformata all'esegesi della normativa di riferimento di cui si è dato conto.
10. Il secondo motivo di appello è privo di efficacia emendativa della sentenza in oggetto.
Infatti, pur ove si volesse condividere l'assunto dell'appellante, di erroneità, anche per motivi di rito, della qualificazione, operata dal Tribunale, del rapporto di lavoro dell'originario ricorrente come rapporto di lavoro convenzionato e non, invece, libero professionale e si volesse perciò escludere questo argomento dalla ratio decidendi da sottendere alla decisione sui fatti di causa, resta comunque che la statuizione impugnata continua a fondarsi validamente ex art. 116 cpc sulle osservazioni svolte nell'ambito della cognizione sul precedente motivo di doglianza.
11. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
12. Le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
11 - tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei confronti dell , rimasto contumace nel grado. CP_3
13. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a e le spese del giudizio di CP_1 Controparte_2 secondo grado, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di . CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
12