Versione
21 maggio 1950
21 maggio 1950
Art. 8.
Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall' art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7 , modificato dall' art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257 .
Disposizioni transitorie.
Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall' art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7 , modificato dall' art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257 .
Disposizioni transitorie.