Art. 8.
Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall' art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7 , modificato dall' art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257 .
Disposizioni transitorie.
Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall' art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7 , modificato dall' art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257 .
Disposizioni transitorie.