Articolo 8 della Legge 29 aprile 1950, n. 229
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 maggio 1950
Art. 8.
Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall' art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7 , modificato dall' art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257 .


Disposizioni transitorie.
Entrata in vigore il 21 maggio 1950