CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1763/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 829/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3996/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 83/2022, notificato in data 01.03.2022, il Comune di Aprilia contestava alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'omessa dichiarazione TARI per le annualità 2015-2019, determinando l'imposta sulla superficie di 1.144 mq relativa a un capannone sito in Indirizzo_1, con richiesta complessiva di € 80.485,00 tra tributo, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Latina, chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso e, in subordine, la riduzione dell'imposta alle sole aree non destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché l'annullamento delle sanzioni. Con sentenza n. 829/2023, depositata il 22.09.2023, la Corte accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, confermando per il resto la pretesa impositiva.
Avverso detta pronuncia Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, reiterando le difese svolte in primo grado e deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa motivazione, la violazione dell'art. 39 del Regolamento TARI in relazione al diritto all'esenzione per rifiuti speciali, nonché l'illegittimità dell'avviso per difetto di istruttoria e motivazione. Chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e, in subordine, la riduzione dell'imposta alle sole aree non produttive di rifiuti speciali, oltre all'annullamento delle sanzioni.
Si costituiva il Comune di Aprilia, depositando memoria controdeduttiva e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. è infondato. È pacifico che la società, per tutte le annualità oggetto di accertamento (2015-2019), non ha mai presentato al Comune di Aprilia la dichiarazione TARI né le istanze annuali necessarie per ottenere l'esclusione dall'imposta per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali. Tale omissione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione richiesta.
L'art. 39 del Regolamento TARI del Comune di Aprilia non prevede un'esenzione automatica (ope legis), ma subordina la detassazione alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché alla presentazione di apposita istanza corredata dai formulari e dalle attestazioni richieste. Tale adempimento deve essere ripetuto annualmente, in quanto la produzione di rifiuti speciali è soggetta a variazioni nel tempo.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'esenzione TARI per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non opera automaticamente, ma richiede la preventiva dichiarazione e la prova documentale: Cass. civ., sez. V, ord. n. 8846/2025: “La detassazione delle aree produttive di rifiuti speciali è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e alla produzione dei formulari di smaltimento, non potendo l'agevolazione essere riconosciuta in assenza di tali adempimenti”. Cass. civ., sez. V, sent. n. 9214/2018 e n. 23059/2019: “Il contribuente che invochi l'esenzione deve provare, anno per anno, la sussistenza dei presupposti e adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale”. Cass. civ., sez. V, ord. n. 22231/2019: “La produzione tardiva di documentazione in giudizio non sana l'omissione dichiarativa”.
Né rileva la produzione in giudizio di formulari e MUD, trattandosi di documentazione tardiva e mai trasmessa all'Ufficio nei termini di legge. Come chiarito dalla Suprema Corte, la prova tardiva non può sostituire l'adempimento dichiarativo.
Pertanto, correttamente il Comune ha proceduto all'accertamento d'ufficio, fondando la pretesa impositiva sulla superficie catastale dell'immobile, e legittimamente ha escluso l'applicazione dell'agevolazione richiesta, in assenza degli adempimenti prescritti.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo, così come la sentenza di primo grado che ne ha confermato la validità, con la sola riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico.
La Corte rigetta l'appello perché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata, salvo quanto già disposto in ordine alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997; dichiara la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. 83/2022 emesso dal Comune di Aprilia per le annualità TARI 2015-2019; condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.475,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 4.475,00 omnicomprensive.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1763/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 829/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3996/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 83/2022, notificato in data 01.03.2022, il Comune di Aprilia contestava alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'omessa dichiarazione TARI per le annualità 2015-2019, determinando l'imposta sulla superficie di 1.144 mq relativa a un capannone sito in Indirizzo_1, con richiesta complessiva di € 80.485,00 tra tributo, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Latina, chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso e, in subordine, la riduzione dell'imposta alle sole aree non destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché l'annullamento delle sanzioni. Con sentenza n. 829/2023, depositata il 22.09.2023, la Corte accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, confermando per il resto la pretesa impositiva.
Avverso detta pronuncia Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, reiterando le difese svolte in primo grado e deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa motivazione, la violazione dell'art. 39 del Regolamento TARI in relazione al diritto all'esenzione per rifiuti speciali, nonché l'illegittimità dell'avviso per difetto di istruttoria e motivazione. Chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e, in subordine, la riduzione dell'imposta alle sole aree non produttive di rifiuti speciali, oltre all'annullamento delle sanzioni.
Si costituiva il Comune di Aprilia, depositando memoria controdeduttiva e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. è infondato. È pacifico che la società, per tutte le annualità oggetto di accertamento (2015-2019), non ha mai presentato al Comune di Aprilia la dichiarazione TARI né le istanze annuali necessarie per ottenere l'esclusione dall'imposta per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali. Tale omissione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione richiesta.
L'art. 39 del Regolamento TARI del Comune di Aprilia non prevede un'esenzione automatica (ope legis), ma subordina la detassazione alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché alla presentazione di apposita istanza corredata dai formulari e dalle attestazioni richieste. Tale adempimento deve essere ripetuto annualmente, in quanto la produzione di rifiuti speciali è soggetta a variazioni nel tempo.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'esenzione TARI per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non opera automaticamente, ma richiede la preventiva dichiarazione e la prova documentale: Cass. civ., sez. V, ord. n. 8846/2025: “La detassazione delle aree produttive di rifiuti speciali è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e alla produzione dei formulari di smaltimento, non potendo l'agevolazione essere riconosciuta in assenza di tali adempimenti”. Cass. civ., sez. V, sent. n. 9214/2018 e n. 23059/2019: “Il contribuente che invochi l'esenzione deve provare, anno per anno, la sussistenza dei presupposti e adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale”. Cass. civ., sez. V, ord. n. 22231/2019: “La produzione tardiva di documentazione in giudizio non sana l'omissione dichiarativa”.
Né rileva la produzione in giudizio di formulari e MUD, trattandosi di documentazione tardiva e mai trasmessa all'Ufficio nei termini di legge. Come chiarito dalla Suprema Corte, la prova tardiva non può sostituire l'adempimento dichiarativo.
Pertanto, correttamente il Comune ha proceduto all'accertamento d'ufficio, fondando la pretesa impositiva sulla superficie catastale dell'immobile, e legittimamente ha escluso l'applicazione dell'agevolazione richiesta, in assenza degli adempimenti prescritti.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo, così come la sentenza di primo grado che ne ha confermato la validità, con la sola riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico.
La Corte rigetta l'appello perché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata, salvo quanto già disposto in ordine alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997; dichiara la piena legittimità dell'avviso di accertamento n. 83/2022 emesso dal Comune di Aprilia per le annualità TARI 2015-2019; condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.475,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 4.475,00 omnicomprensive.