Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 205
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa dichiarazione TARI

    La Corte ha ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione TARI e delle istanze annuali per l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. L'art. 39 del Regolamento TARI richiede un'apposita istanza e documentazione, da rinnovare annualmente. La produzione tardiva di documentazione in giudizio non sana l'omissione dichiarativa.

  • Rigettato
    Esclusione aree produttive rifiuti speciali

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione per le aree produttive di rifiuti speciali non opera automaticamente ma richiede la preventiva dichiarazione e prova documentale, adempimenti che la società non ha effettuato nei termini. La produzione tardiva di documentazione in giudizio non sana l'omissione dichiarativa.

  • Rigettato
    Illegittimità sanzioni

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, escludendo l'annullamento totale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 205
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 205
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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