Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 6/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza dell'11/2/2025, con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e fissata la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 5/5/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 5/5/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4067 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , e - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Viale dello Statuto n. 37 - Latina C.F._2
presso lo studio dell'avv. Stefano NOAL, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Viale Mazzini n.
1 - Latina, presso lo studio degli avv.ti Andrea
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: revocazione di donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e condanna al versamento degli alimenti ex artt. 433 e 437 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 5/%72025): “1) dichiarare la intervenuta revoca delle donazioni anche indirette ed evenualmente in quota-parte effetuate dai signori e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avanti ad oggetto abitazione in catasto fabbricati del comune di Latina al f 219, mappale 114 sub 2, terreno agricolo in Località Borgo Faiti, in Catasto terreni al
Foglio 219 particelle 165 e 219, per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, 2) dichiarare l'intervenuta revoca delle donazioni in denaro effettuate dai signori e ad per la somme Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di euro 50.000 o per quella diversa accertata in corso di casa ed eventualmente da determinarsi in via equitativa con la relativa e conseguente condanna alla restituzione. 3) Condannare , quale obbligato ex art 433e 437 cod Controparte_1
civ a versare mensilmente ai genitori un assegno pari ad euro 1000,00 mensili o di altro importo ritenuto di giustizia. Con la condanna alle spese che segue la soccombenza e riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi di legge”; per parte convenuta (note scritte del 5/5/2025): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza -in via preliminare dichiarare la decadenza degli odierni attori dalla proposizione della presente domanda in quanto promossa oltre il termine di cui all'art. 802 c.c.; -nel merito rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto non sussistendo nel caso di specie i presupposti di legge che ne legittimano l'accoglimento e non provate”. Qualora il giudice ritenesse necessario istruire ulteriormente la causa, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie istruttorie versate in atti e per le eccezioni di inammissibilità ivi sollevate con riferimento ai mezzi di prova istruttori richiesti dall'avversa difesa. Con vittoria di spese e competenze di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/7/2021, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio il figlio chiedendo la
[...] Controparte_1
revocazione, per ingratitudine del donatario ai sensi dell'art. 801 c.c., delle donazioni anche indirette ed eventualmente in quota parte, effettuate in suo favore e aventi ad oggetto l'abitazione censita al Catasto fabbricati del Comune di Latina, foglio 219, mappale 114 sub 2 e il terreno agricolo in Borgo Faiti (LT), censito in Catasto terreni al foglio 219, p.lle 165 e 219, nonché della donazione in denaro per la somma complessiva di € 50.000,00, nonché chiedendo altresì la condanna del convenuto al versamento mensile della somma di € 1.000,00 in favore di essi attori, quale obbligo alimentare ai sensi degli artt. 433 e 437 c.c.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che avrebbero intestato al figlio, senza ricevere corrispettivo, l'immobile e l'area cortilizia che lo circonda, sito in via Trasversale, loc. Borgo Faiti (LT), censito come sopra indicato, compresi magazzini e capannoni di pertinenza dell'abitazione.
Considerato che l'immobile era al tempo in comproprietà tra i fratelli dell'attore , gli attori avrebbero altresì corrisposto delle somme in favore Parte_1
di per l'acquisto delle quote degli altri proprietari. Controparte_1
e avrebbero, inoltre, donato delle somme di denaro Parte_1 Parte_2
al figlio convenuto in giudizio affinché lo stesso potesse intraprendere attività commerciali e che gli hanno consentito di aprire un bar in Sezze;
le somme sarebbero state reperite accedendo a prestiti, per i quali pagherebbero ancor oggi le rate previste per la restituzione.
A seguito dell'intestazione di detto immobile gli attori avrebbero continuato a vivere presso l'abitazione in virtù di un contratto di comodato concessogli dal figlio.
Nel corso del tempo i rapporti familiari si sarebbero deteriorati al punto in cui il convenuto avrebbe intrapreso un ricorso ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., presso il
Tribunale di Latina, diretto ad ottenere la risoluzione del contratto di comodato;
la domanda è stata accolta dal giudice procedente con contestuale condanna degli attori al rilascio dell'immobile. Gli attori verserebbero, dunque, in condizioni di indigenza, percependo un reddito di pensione complessivo di € 1.220,00 mensili, che al netto delle rate dei prestiti assunti, residuerebbero a soli € 800,00.
Avrebbero dunque richiesto al figlio, senza ottenere tuttavia riscontro, di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 437 c.c., di eseguire il rilascio solo dopo aver provveduto a fornire ai genitori un alloggio dignitoso o un supporto economico a tal fine.
In ragione di quanto allegato hanno, dunque, concluso come in epigrafe.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto dedotto Controparte_1
da parte attrice, osservando come non sussistano i presupposti di cui all'art. 801 c.c..
In particolare, ha allegato di essere divenuto proprietario del bene non per il tramite di una donazione, ma in virtù di atto di compravendita dell'appartamento sito al piano terra (censito al catasto fabbricato del Comune di Latina al foglio 219, mappale 114 sub. 1) e del terreno agricolo annesso (censito al catasto terreni al foglio
219, p.lle 165 e 219) del 24/2/2003, ai rogiti del notaio di Priverno, e PE
dell'appartamento posto al primo piano e annessa dependance (censiti al catasto fabbricati del Comune di Latina, foglio 219, mappale 114, sub. 2) in virtù di atto di compravendita del 14/3/2012 a rogito del notaio di Terracina. Persona_2
Secondo la prospettazione del convenuto, nel settembre-ottobre del 2012 gli attori, nonostante fosse proprietaria di un immobile sito in Latina, si Parte_2
sarebbero trasferiti presso l'immobile di proprietà del convenuto in forza di un accordo verbale con quest'ultimo da ricondurre alla forma del comodato precario di cui all'art. 1810 c.c.
Ha allegato, inoltre, che nel corso degli anni il padre, , avrebbe Parte_1
perpetrato una serie di condotte gravi in danno del figlio e della sua famiglia e non avrebbe mai provveduto al pagamento delle utenze dell'immobile.
Il convenuto avrebbe, inoltre, ravvisato nel comportamento del padre una serie di condotte “anomale” segnalate in data 27/9/2018 presso la procura della Repubblica di Latina, essendogli stato riferito di diverse richieste di denaro rivolte a parenti e conoscenti da parte del genitore.
Dalle indagini esperite dai Carabinieri è emerso come l'attore Parte_1
avrebbe effettuato diversi bonifici in favore di per l'acquisto di CP_2 un'abitazione in Romania, e avrebbe altresì operato diversi prelievi di denaro contante dai propri conti, per la somma complessiva di € 45.800,00, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di settembre del 2016.
Le condotte moleste, sostanziatesi in minacce gravi, che avrebbe Parte_1
rivolto alla moglie del convenuto anche alla presenza del figlio Controparte_3
minore di questa, hanno indotto la stessa a sporgere diverse querele per le quali l'attore risulta indagato ai sensi dell'art. 612-bis c.p..
Parte convenuta ha, poi, sostenuto l'insussistenza dello stato di bisogno paventato dagli attori, laddove piuttosto si sarebbe reso protagonista di Parte_1
azioni volte a sperperare ingenti somme di cui lo stesso disponeva e ad assumere condotte aggressive, molestatrici ed ingiuriose nei suoi confronti e della sua famiglia, che hanno indotto esso convenuto, oltre a sporgere querela, a richiedere il rilascio dell'immobile occupato dagli attori.
Sostiene il convenuto che gli attori sarebbero poi decaduti alla possibilità di introdurre la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 801 c.c., che pone il limite di esperimento dell'azione entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, dovendosi collocare tale fatto nella richiesta di riconsegna dell'immobile datata al 19/3/2019.
In ragione, dunque, della decadenza dall'azione, nonché dell'insussistenza in capo agli attori della qualità di “donanti” e in assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, il convenuto ne ha chiesto in via preliminare la declaratoria di decadenza, e nel merito il rigetto per l'infondatezza in fatto e in diritto.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., e successivamente, ritenuto che la causa potesse decidersi senza l'assunzione di mezzi di prova, è stata fissata l'udienza del 6/5/2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione rilevata da parte convenuta e il contestuale rilievo sulla tardività “delle eccezioni” proposte nella comparsa di costituzione, come operato da parte degli attori nelle note per l'udienza del 7/12/2021. Il convenuto ha rilevato, infatti, come al momento di introduzione della domanda risulterebbe decorso il termine previsto dall'art. 802 c.c. per l'azione di revocazione della donazione per ingratitudine, per cui è previsto che la relativa domanda “deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”.
Gli attori hanno, tuttavia, rilevato la tardività di detta eccezione in virtù della tardiva costituzione del convenuto.
Va in effetti rilevata la tardività della costituzione del convenuto.
In particolare, si è costituito con comparsa depositata il Controparte_1
2/12/2021, oltre il termine di venti giorni anteriori alla prima udienza (fissata il
7/12/2021).
L'art. 171 c.p.c. prevede che a fronte della tempestiva costituzione di una delle parti, l'altra può costituirsi successivamente, rimanendo ferme, per il convenuto, le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., in cui incorre qualora si costituisca oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., fissato - al momento di introduzione della domanda (ante riforma introdotta dal d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149) - in venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Secondo il disposto dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, decadendo da tale facoltà, nonché dalla possibilità di sollevare l'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ove non siano rispettati i termini previsti dalla legge per la costituzione tempestiva.
La predisposizione della difesa del convenuto che si sia costituito oltre il termine fissato dalla legge, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., deve, dunque, articolarsi sulla base delle allegazioni come introdotte da parte dell'attore.
Il primo comma dell'art. 167 prevede inoltre che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
A seguito della novella introdotta con la l. 69 del 2009 l'onere di prendere posizione stabilito dalla norma in esame va letto alla luce del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 del codice di rito. Di conseguenza, non vi è dubbio che all'art. 167 c.p.c. sia descritto un onere di contestazione specifica, non sottoposto a decadenza, da identificarsi nelle c.d. “mere difese”.
Ciò considerato, il termine annuale di cui all'art. 802 c.c., anche secondo l'orientamento ormai risalente della Corte di legittimità, si configura quale “termine di decadenza e non di prescrizione” (Cass. civ., sez. II, 5/4/2005, n. 7033).
L'eccezione di decadenza dalla possibilità di proposizione dell'azione volta ad ottenere una pronuncia di revocazione della donazione per ingratitudine si configura quale eccezione non rilevabile d'ufficio alla stregua del disposto di cui all'art. 2969
c.c. secondo il quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare la cause d'improponibilità dell'azione”.
Non configurandosi, nel caso in esame, un'ipotesi di controversia in tema di diritti non disponibili, e al contrario vertendo l'indagine in tema di donazione indiretta e sua revocazione, la detta eccezione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tale rilievo comporta, all'esito della verifica della tardiva costituzione del convenuto, che quest'ultimo sia incorso nella decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. nella misura in cui detta norma non consente al convenuto costituitosi tempestivamente di proporre eccezioni (come quella in oggetto) non rilevabili d'ufficio.
Pertanto l'eccezione di decadenza come articolata dal convenuto deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
3. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Va osservato che gli attori propongono la domanda di revoca di donazione ai sensi dell'art. 801 c.c. sul presupposto che il comportamento assunto dal figlio, convenuto in giudizio, concretatosi nella introduzione di un ricorso ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., volto ad ottenere il rilascio del bene ove gli attori hanno risieduto, di proprietà del convenuto in virtù di donazione indiretta dei genitori, nonché il mancato adempimento agli obblighi imposti dall'art. 433 c.c., avrebbe integrato i presupposti per la revoca, appunto, della donazione. In particolare, gli attori avrebbero corrisposto al convenuto delle somme di denaro, non quantitativamente indicate nell'atto di citazione, ma successivamente individuate, nelle note di trattazione, nella somma di € 50.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Borgo Faiti (LT), che risultava in comproprietà tra l'attore e i suoi fratelli, permettendo così al figlio di acquistare la quota di Parte_1
proprietà degli zii, e non richiedendo, invece, il versamento di alcun corrispettivo per l'acquisto della quota intestata ad . Parte_1
Inoltre, gli attori hanno sostenuto di aver elargito in favore del figlio ulteriori somme di denaro - anche in tal caso genericamente indicate nella misura di €
50.000,00 nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma poi rimodulate nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., nella somma di €
30.000,00 - per consentirgli di avviare la gestione di una attività di bar e ristorazione in Sezze (in via Dei Cappuccini, negli anni 2016-2017).
Il convenuto ha contestato i rilievi operati dagli attori sostenendo di non aver ricevuto alcuna donazione di somme di denaro da parte dei genitori ma, anzi, di essere divenuto proprietario degli immobili siti in Borgo Faiti (LT) in virtù dei seguenti atti di compravendita: “quanto all'appartamento di 5 vani posto al piano terra censito al Catasto dei fabbricati, del comune di Latina, al foglio 219 mappale
114 sub. 1, z.c. e del terreno agricolo in località B.go Faiti, censito al Catasto
Terreni al foglio 219, particelle 165 e 219 n. 58758 giusto atto di compravendita del
24.02.2003 rogito del Dott. notaio in Priverno;
quanto PE
all'appartamento posto al piano 1 ed all'annessa depandance riportati al Catasto dei fabbricati, del comune di Latina, al foglio 219 mappale 114 sub. 2, piano T -1, z.c. 2, categoria A/3, classe 3, vani 6, rendita catastale 402,84, giusto Atto di compravendita del 14.03.2012 a rogito dell'Avv. Notaio in Terracina”. Persona_2
3.1 Occorre chiarire che l'ipotesi di donazione di somme di denaro per l'acquisto di beni immobili può costituire una donazione indiretta, per tale intendendosi ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire il beneficiario (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. II, 21/05/2020, n. 9379) e in via, generale, l'acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità configura una donazione indiretta (Cass. civ., sez. II, 02/02/2016, n. 1986). Invero, nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (Cass. civ., 28/02/2018, n. 4682, in motivazione).
Il pagamento del prezzo alla parte venditrice da parte di altro soggetto diverso da quello che risulta formalmente acquirente dell'immobile integra una categoria negoziale che va ricondotta nell'ambito delle donazioni indirette di cui all' art. 809
c.p.c..
Si tratta, invero, di una donazione nella quale il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del donante e l'acquisto in capo al donatario palesa lo spirito di liberalità sotteso al procurato arricchimento, consistente non nella somma di denaro corrisposta, ma nella titolarità del diritto di proprietà dell'immobile conseguita per suo tramite.
Ai fini della integrazione della fattispecie della donazione indiretta è necessario, dunque, che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto del bene.
In particolare, nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione.
In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Pertanto, “in caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario” (Cass. civ., sez. II, 30/12/2020, n. 29924).
3.2 Nel caso in esame, tuttavia, alcuna prova è fornita, da parte degli attori, in merito all'allegato conferimento di somme di denaro in favore del figlio volte a permettere l'acquisto dell'immobile sito in Borgo Faiti, né tantomeno delle somme elargite al fine dell'avvio di un'attività commerciale (bar) da parte del convenuto
. Controparte_1
Invero, gli attori hanno depositato una serie di copie di assegni o matrici, da cui non è possibile evincere, nemmeno in via presuntiva, che il destinatario del denaro trasferito mediante titoli sia il convenuto.
In particolare è depositata copia di un assegno, per la somma di € 24.000,00, in favore della “Sisters snc di SE LE e C.”, sottoscritto da , e Parte_1
due matrici di assegni in favore di “Repeie Virgilio”, datate l'una al 9/7/2016 e l'altra al 9/9/2016, per la somma di € 5.000,00 ciascuna.
Da tali allegazioni non risulta possibile rilevare la prova di un effettivo conferimento di somme di denaro da parte degli attori in favore del convenuto, atteso che non solo manca l'indicazione di un riferimento alla persona di Controparte_1
quale beneficiario, ma le matrici presentano anche una data successiva rispetto all'acquisto dell'immobile da parte del convenuto, che tuttalpiù, qualora fosse dalle stesse emerso il convenuto quale beneficiario, avrebbero potuto giustificare l'indicata elargizione di denaro al fine dell'avvio della suindicata attività commerciale.
Di conseguenza, non solo si deve escludere la presenza di una donazione per la somma di € 30.000,00 in favore di per l'avvio dell'attività Controparte_1
commerciale in Sezze, non meglio identificata dalle parti nella denominazione, ma va altresì esclusa la sussistenza di una donazione di somme di denaro volte a concretizzare l'acquisto degli immobili in Borgo Faiti.
3.3. Inoltre risulta depositato agli atti di causa un atto di compravendita stipulato in data 26/3/2012, a rogito del notaio (Rep. n. 10005 - Racc. n. Persona_2
5902), dal quale emerge che (comproprietario per la quota di 3/9 sul bene CP_4
oggetto dell'atto), nonché , e Parte_1 Controparte_5 CP_6
(comproprietari del bene per la rispettiva quota di 2/9) hanno consentito alla vendita, in favore di , degli immobili siti in Latina, loc. Borgo Faiti, Strada Controparte_1
Trasversale, e consistenti in:
- un'abitazione posta al piano terra e primo, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Latina al foglio 219, mapp. 114 sub. 2;
- un terreno agricolo in Borgo Faiti, censito al Catasto Terreni di Latina al foglio 219, particelle 165 e 219.
La compravendita, come indicato nell'atto notarile, è avvenuta al prezzo di €
70.000,00 (di cui € 20.000,00 per i terreni ed € 50.000,00 per i fabbricati), somme che si dichiarano versate dall'acquirente tramite vari pagamenti eseguiti in tempi diversi dal 2005 al 2006.
Risulta poi depositato, da parte degli attori, un atto di donazione redatto in data 12/3/2003 di fronte al notaio di Latina, con il quale PE ON
(ava paterna del donatario) ha donato al nipote un locale artigianale Controparte_1
sito in Via Trasversale n. 17, Latina, censito al N.C.E.U. del Comune di Latina al foglio 219, mapp. 114 sub. 3.
Detta donazione, cui le parti attrici fanno generico riferimento nell'atto introduttivo del presente giudizio, nella parte in cui rilevano che tra le cose donate al convenuto rientrerebbero anche i magazzini siti sul terreno ove insiste l'immobile oggetto di causa, sarebbe stata dunque realizzata dalla madre dell'attore Parte_1
in favore del figlio di quest'ultimo, . Controparte_1
Nel caso di donazione da parte dell'avo (comunemente individuato come il nonno) al nipote, è previsto che la donazione possa essere revocata dal donante, e non dagli eventuali suoi eredi, per indegnità o ingratitudine del donatario o sopravvenienza di figli del donante, ma tale potere non spetta all'eventuale erede legittimo del donante.
Inoltre, la donazione, può essere considerata un anticipo sulla successione e, come tale, può essere impugnata dagli eredi legittimi se, al momento in cui si verifica l'apertura della successione, questi ultimi dovessero rilevare l'ingiustizia della donazione per lesione dei propri interessi.
Detta questione esula dall'oggetto dell'indagine sottoposta all'attenzione del tribunale nel presente giudizio, ma consente di escludere che l'erede del donante, in questo caso in via astratta l'attore , possa intervenire per richiedere al Parte_1
giudice la revoca di una donazione per i motivi di cui all'art. 801 c.c., nel caso di donazione effettuata da parte della propria madre, , in favore del nipote ON
(e figlio degli attori) . Controparte_1
Per le ragioni esposte, la domanda di revoca di donazioni per ingratitudine deve essere rigettata, difettando integralmente la prova della esistenza di donazioni
(dirette o indirette) in favore del convenuto da poter sottoporre al vaglio dei requisiti enunciati dall'art. 801 c.c..
4. Gli attori hanno, inoltre, introdotto un'ulteriore domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto , quale obbligato ai sensi degli artt. 433 e Controparte_1
437 c.c., al versamento, in loro favore, della somma mensile di € 1.000,00 od altro importo ritenuto di giustizia.
Le norme dedotte regolano l'individuazione delle persone obbligate a prestare gli alimenti, per tali intendendosi le prestazioni che hanno ad oggetto ciò che è necessario per vivere;
generalmente, i costi per l'alloggio, la cura della persona e quindi il vestiario, nonché l'istruzione scolastica ed altri bisogni primari.
Il codice civile prevede che alcune persone siano tenute alla prestazione dell'obbligazione alimentare nei confronti di altri soggetti, in virtù di vincoli familiari: si parla in tal caso di obbligazione alimentare legale.
Gli alimenti possono essere dovuti anche sulla base di un accordo volontario tra le parti o a titolo di risarcimento ed in tal caso seguiranno la disciplina comune delle obbligazioni.
Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico e trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.), pertanto il diritto agli alimenti ha natura di diritto soggettivo ed ha carattere personale: non può essere alienato, trasmesso, pignorato, né sottoposto a sequestro. Mentre l'art. 433 c.c. indica una serie di soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti in virtù dei legami familiari, la previsione di cui all'art. 437 c.c. prevede, invece che il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Ciò considerato, deve escludersi in primo luogo la configurazione di un obbligo, in capo al convenuto, di prestare gli alimenti in favore dei genitori/attori, sulla base dell'art. 437 c.c. atteso che, dall'indagine finora espletata, non è emersa la prova della sussistenza di alcuna donazione in favore del figlio.
In mancanza di donazione, dunque, il convenuto che non riveste la qualifica di
“donatario” non può ritenersi obbligato al vincolo imposto dalla norma indicata che fa precipuo riferimento al donatario che debba provvedere al sostentamento del donante.
4.1 Deve essere però sottoposta ad esame la domanda relativa alla chiesta condanna del convenuto a fornire gli alimenti in favore degli attori ai sensi dell'art. 433 c..c., rivestendo il convenuto lo status di figlio degli attori, ed essendo i figli indicati, subito dopo il coniuge, quali obbligati alla detta prestazione in ossequio alla norma in esame.
Va chiarito in tema che “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove
l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente” (Cass. civ., Sez.
VI-1, 16/11/2022, ord. n. 33789). Il presupposto per ammettere la sussistenza di un obbligo al versamento degli alimenti è la circostanza della verificazione di uno “stato di bisogno” come previsto dall'art. 438 c.c. il quale “esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto. Il diritto agli alimenti, pertanto, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.” (Cass. civ., Sez. II, 8/11/2013, n.
25248).
Nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di un effettivo “stato di bisogno” degli attori che giustificherebbe la condanna del convenuto al versamento dell'obbligazione alimentare ai sensi delle norme citate.
Gli attori, infatti, godono entrambi della prestazione previdenziale pensionistica fornita dall , come da certificazioni uniche presenti in atti per CP_7
entrambe le parti.
Inoltre, sono gli attori stessi a fornire la prova dell'avvenuta stipulazione da parte loro di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, sito in Latina
Scalo, in via Gloria n. 8, distinto al catasto urbano di Latina al foglio 91, p.lla 47, sub
14, con previsione di un canone annuo di € 6.000,00, da versarsi in n. 12 rate mensili uguali pari ad € 500,00.
Inoltre, parte convenuta ha sostenuto di essersi attivata, nel corso del tempo, a seguito di movimentazioni economiche anomale sul conto corrente dei genitori, rivolgendosi, a tal proposito, alla Procura della Repubblica di Latina, derivata da una
“spasmodica” richiesta di denaro da parte del padre rivolta ai parenti.
Dalle risultante delle indagini svolte dai Carabinieriall'uopo incaricati
(procedimento individuato con R.G. n. 7084/2018), prescindendo dalla rilevanza penale dei medesimi fatti, è emerso che l'attore avrebbe effettuato una Parte_1
serie di bonifici in favore di per l'asserito acquisto di una casa in CP_2
Romani, pari alla somma di € 61.000,00, nonché di aver emesso ulteriori assegni ed eseguito prelievi in contanti per un totale di € 45.800,00 dal mese di gennaio al settembre 2016, di cui non è fornita la prova del relativo impiego.
La disponibilità di dette somme, a prescindere dall'impiego che l'attore possa averne fatto, di cui non viene fornita specificazione, è sintomatico di una disponibilità economica rilevante da parte di , ciò che è in grado di escludere la Parte_1
sussistenza presupposti di cui all'art. 433 e 438 c.c., insieme alla circostanza per cui gli attori hanno avuto la possibilità di stipulare un contratto di locazione, fornendo il puntuale pagamento dei canoni pattuiti, nonché la presenza di un'entrata economica fissa mensile in loro favore, dovuta al sussidio pensionistico . CP_7
Pertanto, in assenza di un comprovato “stato di bisogno” degli attori, che avrebbe dovuto comportare l'impossibilità di provvedere al loro sostentamento di base, inerente al vitto, alloggio, vestiario e quant'altro chiarito dalla giurisprudenza citata, deve rigettarsi la domanda di condanna del convenuto al versamento degli alimenti come proposta da parte attrice.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta;
esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di , che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 6/5/2025
Il giudice
Luca Venditto