Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica, italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Protocollo addizionale.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica, italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Protocollo addizionale.