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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24075/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24075/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI LUCA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ); elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 32 C.F._2
MILANO, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), contumaci C.F._4
parte convenuta pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertarsi che nessuna responsabilità sia imputabile all'odierno attore nella causazione del sinistro
verificatosi in data 7.6.16 riconoscendo il risarcimento in favore della sig.ra per i Parte_1
danni fisici subiti in conseguenza del sinistro de quo: per I.P. pari ad 85% per un importo di €
977.500,00 ITT 225 giorni € 24.930,00, ITP al 75% per giorni 200 € 16.620,00; ITP al 50% 180 giorni
€ 11.080,00 per un totale pari ad € 1.030.130,00, con una personalizzazione per ulteriori €
2.317.792,00 oltre danno specifica lavorativa per euro 388.300,00 nonché danno estetico €
150.000,00, disturbo depressivo € 400.000,00 oltre spese mediche € 300.000,00, oltre spese per
badante e assistenza negli anni 2017 -2018-2019 e 2020 pari ad € 209.875,00, così per complessivi €
3.766.027,00 ed i suddetti importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, dalla data del
sinistro fino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese da determinarsi in base ai parametri del DM 55/2014 e spese forfettarie in base
articolo 2 dello stesso decreto, allo scrivente procuratore anche quale antistatario.
Per parte convenuta:
dato atto che in conseguenza al sinistro stradale del 7 Giugno 2016, ha corrisposto Controparte_1
ante – causam alla Sig.ra la somma complessiva di € 520.000,00 e tenuto conto del Parte_1
trattamento indennitario alla medesima riconosciuto dall'AI (complessivi € 337.530,99 ),
respingere ogni ulteriore pretesa vantata dalla predetta nei confronti della scrivente Compagnia, in
quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento CP_1 Controparte_2 CP_3
di un danno patito alla propria persona.
L'attrice, in particolare, esponeva:
- che in data 7.06.2016, alle ore 13:05, circa, in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, in prossimità
del civico n. 32, la sig.ra – mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali - Parte_1
veniva investita dall'autovettura VW Polo Tg CV859WN (assicurata con Controparte_1
polizza n. 16773658), di proprietà del sig. e condotta dal sig. CP_3 CP_2
[...]
- che a causa del forte impatto, la sig.ra cadeva rovinosamente a terra e, stante la Pt_1
gravità delle lesioni riportate, veniva trasportata in ambulanza all'ospedale S.M. Misericordia di
Perugia;
- che, in seguito ad accertamenti diagnostici, all'attrice venivano riscontrati: trauma cranico-
encefalico; trauma toracico;
trauma addominale;
frattura complessa dell'omero sinistro;
trauma complesso del bacino con fratture multiple dell'acetabolo sinistro, delle branche pubiche bilaterali, dell'ala sacrale sinistra;
frattura complessa di ginocchio destro con frattura scomposta condiloidea laterale e sovracondiloidea mediale;
frattura complessa del ginocchio sinistro con frattura del piatto e delle spine e dell'apifisi prossimale di tibia;
frattura di gamba sinistra e diastale;
pagina 3 di 20 - che, in seguito alle numerose fratture sopra descritte, l'attrice veniva ricoverata e subiva numerosi interventi chirurgici: in data 10.06.16 intervento di protesi inversa spalla sinistra,
riduzione ed osteosintesi con placca tibia sinistra, riduzione ed osteosintesi con viti condilo femorale destra;
in data 13.06.16 intervento di inserimento CVC;
in data 14.06.16 intervento di riduzione osteosintesi bacino;
in data 13.07.16 reintervento di rimozione MDS e neo-osteosintesi
FR sovracondiloidea femore destro;
in data 22.08.16 intervento di toelette chirurgica e lavaggi deiscenza ferita chirurgica spalla sinistra;
Cont
- che in data 16.09.16 l'attrice veniva trasferita all'istituto Prosperius Tiberino per specifico,
ove restava ricoverata sino al 01.10.16;
- che in data 01.10.16 rientrava presso la clinica ortopedica e traumatologica dell'ospedale di
Perugia per controlli e ivi restava ricoverata fino al 04.10.16
- che dal 4.10.16 al 24.10.16 la medesima tornava in regime di ricovero presso l'istituto
Prosperius Tiberino;
- che il successivo 24.10.16 veniva nuovamente trasferita all'ospedale di Perugia per effettuare un intervento chirurgico di artroprotesi (avvenuto il 3.11.26) e ivi restava in ricovero sino al
22.11.16;
- che dal 23.11.16 sino al 5.12.16 la parte attrice ritornava presso l'istituto Prosperius Tiberino
con valutazione finale che, fra le altre cose, evidenziava che “la paziente deambula con
deambulatore due ruote e due puntali in autonomia e con due bastoni canadesi con
supervisione. Si consiglia di proseguire il trattamento fisioterapico”;
- che nei mesi a seguire la sig.ra effettuava una serie di visite specialistiche ed esami di Pt_1
diagnostica per immagini in varie strutture;
pagina 4 di 20 - che la medesima subiva due ulteriori ricoveri: dal 1.07.17 al 5.07.17 presso l'ospedale di Perugia
per un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare e dal 5.07.17 al 25.07.17
Cont presso l'istituto Prosperius Tiberino per
- che, nonostante le numerose visite in centri specializzati, la parte attrice continuava a lamentare dolori toracici e muscolo-scheletrici diffusi e febbricola, oltre provare dolore con arrossamento ed edema alla gamba sinistra;
- che, in seguito ad infezione di protesi di spalla esplantata, la stessa veniva - ancora una volta -
ricoverata presso l'ospedale di Perugia per intervento chirurgico di rimozione protesi spalla sinistra (dal 01.06.18 al 16.06.18) ed impianto di spaziatore cementato con ulteriori controlli ambulatoriali;
- che, infine, in data 24.09.18, in seguito ad una consulenza psichiatrica, all'attrice veniva riscontrato un “disturbo post-traumatico da stress cronico … che ha leso l'integrità psichica
della paziente … ed ha inciso profondamente sia sulla sua dimensione esistenziale,
compromettendo l'autonomia, il funzionamento, gli aspetti dinamico-relazionali e la qualità
della vita personale e familiare … sia sotto il profilo della sofferenza interiore che si riverbera
sull'equilibrio soggettivo e sul versante interpersonale”;
- che, a causa dei numerosi interventi chirurgici subiti e delle lesioni riportate, risultavano irrimediabilmente danneggiati anche gli organi sessuali dell'attrice, sì da pregiudicare anche la sua vita di relazione;
pagina 5 di 20 - che, in data 15.12.20 veniva emessa sentenza penale di condanna dal Tribunale di Perugia n.
624/2020 nei confronti del conducente della vettura, sig. per aver Controparte_2
provocato lesioni gravissime nei confronti dell'odierna attrice e che detta statuizione era oramai passata in giudicato;
- che la relazione medico legale del dott. sui danni fisici patiti dalla sig.ra Persona_1
oncludeva nel senso che segue: I.P. 85% - I.T.T. 225 giorni – I.T.P. al 75% per 200 Pt_1
giorni; I.T.P. al 50% per 200 giorni e una personalizzazione, oltre a spese mediche;
- che durante la trattativa stragiudiziale, la compagnia assicuratrice inviava una CP_1
prima provvisionale di euro 80.000,00, più ulteriori assegni di euro 175.000,00, 250.000,00 e
15.000,00;
- che, in linea con la valutazione del medico-legale di parte, la parte attrice chiedeva la corresponsione di un risarcimento complessivamente pari ad euro 3.766.027,00, maggiorati degli interessi legali alla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- che tali danni dovevano, pertanto essere ristorati dai convenuti.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, senza contestazioni in punto di responsabilità, evidenziava che il quantum risarcitorio richiesto fosse sfornito di adeguata prova rispetto ai danni effettivamente patiti. Sul punto, la convenuta confermava di aver disposto una somma complessiva di euro 520.000,00 in conseguenza del sinistro stradale del 7 Giugno 2016 e, tenuto conto del trattamento indennitario alla medesima riconosciuto dall'AI (che stimava in complessivi euro 337.530,99), chiedeva di respingere ogni ulteriore pretesa vantata dall'attrice nei confronti della compagnia.
pagina 6 di 20 I due ulteriori convenuti, e non si costituivano nel termine di legge e Controparte_2 CP_3
venivano perciò dichiarati contumaci.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, veniva disposta c.t.u. medico legale e, all'esito, il giudice originario assegnatario tratteneva la causa in decisione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo a questo giudice disposta con provvedimento dell'11.7.2025,
la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 18.9.2025 per la sua discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an della responsabilità
Nessun dubbio in ordine alla responsabilità dei convenuti per il sinistro in oggetto. Sussiste, invero, un giudicato penale di condanna nei confronti del conducente del mezzo, a cui deve pertanto ritenersi ascrivibile causalmente e soggettivamente l'evento. Vieppiù che la parte convenuta non CP_1
ha contestato la responsabilità del conducente e del proprio assicurato, quale proprietario del veicolo,
limitandosi a censurare il quantum risarcitorio richiesto, sul quale ci si soffermerà diffusamente.
Sul quantum della responsabilità
Stante il distacco rilevante tra le quantificazioni del danno svolte dalle parti processuali occorre, a questo punto, prendere in esame le singole voci di danno allegate dalla parte attrice ed esaminate dal consulente tecnico dell'ufficio.
pagina 7 di 20 Quanto alle consulenze dei consulenti di parte, vi è in atti unicamente l'elaborato della parte attrice, a firma dott. che ha ravvisato una invalidità temporanea assoluta parti a 225 giorni, una Per_1
invalidità temporanea parziale non valutabile per gli elevati postumi e una invalidità permanente pari all'85%. Il predetto elaborato non può essere preso in considerazione, atteso che non tiene conto dell'ultimo ricovero del 2021, essendo stato redatto precedentemente e dovendosi, pertanto, considerare parziale.
Danno non patrimoniale sub specie di danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dal
C.T.U. dott. , rispetto a cui non sono pervenute osservazioni dai C.T.P., di cui si dirà nel Persona_2
prosieguo.
Si riporta lo stralcio della C.T.U. nella parte relativa al danno biologico temporaneo:“Ne derivarono un
periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 215 (duecentoquindici), in riferimento alle degenze
ospedaliere, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale all'80% di ulteriori giorni 90
(novanta), nel corso del quale vi fu la graduale, ad onore del vero, alquanto parziale, ripresa
funzionale, coadiuvata da intensa fisioterapia. In tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado
di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. Basti pensare che le lesioni traumatiche
conseguite al sinistro di cui è causa, hanno richiesto la necessità di degenza ospedaliera per un
periodo di complessivi 215 giorni, nel corso del quale tutte le attività della vita quotidiana, ivi
compresi gli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata, sono state precluse, tanto da
potersi definire il “fare quotidiano” completamente sovvertito dal ricovero imposto. Nel restante
periodo (complessivi 90 giorni), ossia alla definitiva dimissione nosocomiale, la Paziente ha dovuto
attenersi alle indicazioni poste dagli Specialisti Curanti, continuando a percepire gli effetti della
pagina 8 di 20 malattia sul “fare quotidiano”, in forma sub-totale, considerandosi fortemente limitate le attività della
vita quotidiana (fare le faccende di casa, fare la spesa, salire e scendere le scale, fare passeggiate,
gestire autonomamente le comuni attività familiari, ad esempio prendersi cura dei propri cari, etc.). In
tutto tale periodo vi è stata l'assoluta impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa. In merito
al “grado di sofferenza psicofisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo”, occorrerà chiarire
che le complesse lesioni traumatiche pluridistrettuali come quelle riportate dalla Signora Pt_1
causano intensa sintomatologia dolorosa, con associata impotenza funzionale assoluta, oggettiva
impossibilità al carico, oltre a possibili disturbi trofici e del circolo. In altre parole, il dolore è sempre
intenso e quasi sempre necessita di assunzione di terapia antidolorifica e antiflogistica. Lo scarico
artuale imposto dal trauma, ha richiesto anche la necessità di somministrazione di terapia
antitromboembolica, al fine di scongiurare o quantomeno limitare il rischio di trombosi. In un simile
contesto, è del tutto evidente (senza alcuna ombra di dubbio) come il trauma de quo abbia potuto
cagionare all'Esaminata una contingente sofferenza soggettiva di grado elevatissimo (non inferiore
a 5, su una scala da 1 a 5) nel corso di tutta l'inabilità temporanea”.
Si prosegue riportando lo stralcio della C.T.U. nella parte relativa al danno biologico
permanente:“Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona
valutabile nella misura del 73-75 (settantatrè-settantacinque) % di riduzione della efficienza
psicofisica (danno biologico) del soggetto. Tale valore deriva sia dalla consultazione dei più
qualificati barèmes di riferimento (“SIMLA – Linee Guida Per la Valutazione Medico-Legale del
Danno Alla Persona in Ambito Civilistico – Giuffrè Editore, 2016”) sia da quella componente di
esperienza soggettiva di analisi insita in ogni giudizio ed a maggior ragione in quelli di natura
medico-legale.
pagina 9 di 20 […]
Le sequele menomative residuate ed obiettivamente rilevate in sede di visita medico-legale, rendono
sicuramente il soggetto in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”,
in particolar modo in caso di attività che richiedono una piena efficienza ergonomica del cingolo
pelvico e degli arti inferiori e superiori, derivandone fisiologiche alterazioni qualiquantitative, tipiche
nei soggetti dell'età dell'Esaminata e che nel caso specifico rendono più difficoltose le riserve
funzionali residue.
[…]
La sintomatologia dolorosa segnalata dall'Esaminata si manifesta soventemente e richiede la necessità
di assunzione di terapia antidolorifica pressochè quotidiana.
[…]
Per definizione la menomazione rappresenta l'esteriorizzazione di uno stato patologico che rimane
sempre presente e può essere evidente anche alla osservazione di persone terze. Nel caso specifico, le
menomazioni residuate, non solo di carattere funzionale, ma incidenti negativamente (e vistosamente)
sulla dinamica deambulatoria (con zoppia ed alterazioni posturali), non potranno certamente sfuggire
all'osservazione di persone terze.
[…]
Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminata una contingente sofferenza soggettiva di grado 4 (su
una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla
fascia medio-elevata, in funzione delle oggettive limitazioni funzionali residuate, come
opportunamente segnalato nella sezione dedicata alla raccolta dei rilievi semeiologici”.
pagina 10 di 20 Esaminate le considerazioni del C.T.U., per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame rientra nell'operatività
delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al D.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti,
circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, la parte attrice ha riferito di importanti ripercussioni derivanti dal sinistro in oggetto,
sia in termini di sofferenza interiore soggettiva, sia incidenti sulla sua vita personale e sociale.
Tale circostanza sembra trovare conferma in quanto accertato dal C.T.U. che individua, nell'estratto sopra riportato, il grado massimo di sofferenza per tutto il periodo dell'inabilità temporanea (5 su una scala 1/5) e, seppur ridimensionato, un grado comunque elevatissimo di sofferenza per i postumi permanenti (4 su una scala 1/5), ciò che giustifica l'incremento per la sofferenza soggettiva patita nella misura del 50%.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, va premesso che, come noto, essa richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche ulteriori tali da determinare pregiudizi ulteriori e diversi rispetto a quelli che qualunque danneggiato dovrebbe sopportare per le medesime lesioni secondo l'id quod plerumque accidit.
Ne consegue che, proprio in forza del netto discostamento di tale dato rispetto alla sofferenza mediamente ascrivibile al tipo di lesione occorsa, debba operarsi un incremento del danno biologico patito dell'attrice, nella misura del 25%, il massimo applicabile ratione temporis.
pagina 11 di 20 L'attrice ha infatti fornito prova della sua assidua partecipazione a federazioni, associazioni, onlus (tra cui quella da lei istituita in ricordo della figlia defunta, anch'ella – per tragica coincidenza- vittima di sinistro stradale) e vita parrocchiale, tutte attività che sono state certamente assai limitate dopo l'evento occorso, a causa dei gravissimi postumi.
Rispetto ai dati così come evidenziati, il calcolo del danno non patrimoniale complessivamente subito può strutturarsi come segue:
DANNO NON PATRIMONIALE
Età del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 75%
Punto danno biologico euro 9.229,61
Incremento per sofferenza soggettiva (+50%) euro 4.614,81
Punto danno non patrimoniale euro 13.844,42
Punto base I.T.T. euro 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 215
Giorni di invalidità temporanea parziale al 80% 90
Danno non patrimoniale risarcibile euro 716.449,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) euro 835,857,00
Invalidità temporanea totale euro 24.725,00
Invalidità temporanea parziale al 80% euro 8.280,00
Totale danno biologico temporaneo euro 33.005,00
TOTALE GENERALE euro 868.862,00
pagina 12 di 20 Danno patrimoniale
Spese mediche sostenute e da sostenere
“Dai dati documentali e clinico-semeiologici acquisiti nel corso delle indagini peritali, non
sembrerebbero emergere necessità di terapie e/o presidi protesici. Si ritiene però confacente alla
realtà menomativa, quale quella rappresentata in sede di valutazione clinico-semeiologica, prospettare
la necessità di assistenza generica per circa 2-3 ore al giorno. Non vi sono ulteriori elementi necessari
o utili da segnalare.
[…]
Dalla documentazione reperita dal fascicolo informatico, risultano allegate ricevute e/o fatture
sostenute dall'Esaminata attestanti spese per diagnosi e cure, ritenute congrue e attinenti, per
complessive € 9.771,00.
In atti sono allegate spese pari ad € 54,00 per copia cartelle cliniche, € 5,00 per copia esami
radiografici su CD, € 50,00 per certificato di invalidità civile, € 235,00 per trasporti croce bianca, €
1.500,00 per perizia Dott. ed € 3.050,00 per perizia Dott. ” Per_3 Per_1
Le spese mediche complessivamente sostenute ammontano, pertanto, ad euro 14.665,00.
“Non si prevede per il futuro la necessità di spese per cure mediche.”
Danno da perdita di capacità lavorativa
“In riferimento all'attività lavorativa questa è stata oggettivamente impossibilitata per tutto il periodo
di inabilità temporanea e poi il problema si è risolto per cessione della Società” di cui era amministratrice.
pagina 13 di 20 Invero, rispetto a quanto allegato dalla parte attrice, sebbene, come evidenziato dal C.T.U., l'attività
lavorativa sia stata del tutto impossibilitata per il periodo di inabilità temporanea, la documentazione prodotta non consente di ritenere che vi sia stata una significativa diminuzione reddituale, tale da poter essere causalmente ricollegata all'evento occorso. Anzi, nell'anno 2016 (dichiarazione 2017), ossia quello in cui si è verificato il sinistro, i redditi hanno subito persino un aumento, per poi ridursi nuovamente nell'anno successivo e riallinearsi agli importi dei periodi precedenti. Non vi sono,
pertanto, elementi per ritenere che ci sia stato un danno patrimoniale sub specie di perdite economiche rispetto all'attività di amministratrice di società.
Quanto al mancato guadagno, nemmeno la circostanza che la società sia stata ceduta è fornita di riscontro rispetto alla riconducibilità causale di detto evento al sinistro (e correlativo danno). La
relativa posta di danno non si può, quindi, considerare provata.
Altre voci di danno
Rispetto a quanto rilevato dal C.T.U., occorre però considerare che l'attrice, a causa delle menomazioni subite, impattanti sulla capacità di attendere autonomamente alle ordinarie occupazioni, ha dovuto assumere una collaboratrice domestica, per una spesa totale di euro 28.098,20 (805,32 dal 13.12. al
31.12.2016; 13.583,12 per l'anno 2017 e 13.709,76 per l'anno 2018) così calcolate sino alla fine del
2018 (cfr. doc.
7 - documentazione reddituale prodotta dall'attrice, da cui si evincono gli esborsi sostenuti per l'assunzione di una lavoratrice domestica).
In aggiunta, l'attrice allega la circostanza che l'assistenza domiciliare sarà necessaria vita natural durante, stante la percentuale di invalidità permanente a carico della danneggiata.
pagina 14 di 20 Sul punto, la convenuta non ne contesta la sussistenza (limitandosi a citare giurisprudenza sul CP_1
calcolo della liquidazione) cosicché la menzionata circostanza può considerarsi provata nell'an ex art
115 c.p.c.
Quanto alla liquidazione, come si vedrà, si terrà conto delle spese già sostenute al momento della decisione (danno passato), così come documentate dalla parte attrice. Quanto al danno futuro, cioè non ancora verificatosi ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, si tratta di una spesa da liquidare necessariamente in via equitativa, dato l'alto numero di ipotesi che occorre svolgere (incremento della paga base, numero di giorni di assistenza prestata ogni anno, contributi e tfr, assistenza per la redazione di busta paga e contabilità).
Alla luce di quanto descritto, non pare inverosimile una spesa di 200.000,00, calcolata tenendo conto dell'esborso relativo alle spese di assistenza per l'annualità 2018 (l'ultima per cui vi è prova che l'esborso sia stato effettivamente sostenuto) e degli anni potenzialmente residui da vivere.
Sulla scorta dei predetti criteri, si può procedere a calcolare i danni patrimoniali complessivamente subiti dalla danneggiata.
Calcolo Danno Patrimoniale
Spese mediche sostenute euro 14.665,00
Spese sostenute per retribuzione lorda assistente domiciliare euro 28.098,20
Spese da sostenere per retribuzione lorda assistente domiciliare euro 200.000
TOTALE CALCOLO DANNO PATRIMONIALE euro 242.763,20
Calcolo danno complessivamente subito
Per tutto quanto sopra detto il danno (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente subito è pari ad euro 1.111.625,20
pagina 15 di 20 Compensatio lucri cum damno e scomputo degli acconti già ricevuti
Così quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale, occorre, a questo punto, andare a stimare quanto ancora spettante al danneggiato, al netto di quanto già altrimenti percepito.
Sul punto, si osserva che dal sinistro in oggetto nascono due crediti: uno verso il responsabile civile
( ) e l'altro verso Inail. CP_1
Il danno risarcibile a opera del responsabile del sinistro è solo il danno c.d. differenziale, ossia il danno astrattamente calcolato detratto l'indennizzo riconosciuto da Inail.
Ne consegue che occorre calcolare il danno differenziale al momento del sinistro.
Ciò chiarito, dal danno differenziale così ottenuto sarà necessario scomputare separatamente gli acconti già conseguiti da a titolo di danno biologico e a titolo di danno patrimoniale. Controparte_1
In particolare, risultano versamenti effettuati da nella misura di: CP_1
- € 80.000,00 nel luglio 2018
- € 175.000,00 nel dicembre 2018
- € 265.000,00 nel dicembre 2019
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata
(da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c).
L'importo andrà defalcato dal credito risarcitorio.
pagina 16 di 20 Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva,
come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto, dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono:
- Credito Inail:
Valore capitale danno totale 342.650,65
Ratei già pagati fino al 5.03.2018 4.845,92
Ratei netti totali dal 06.03.2018 87.763,68
Interessi maturati dal 06.03.2018 862,96
Totale 436.123,21
Capitale devalutato al 07.06.2016 357.771,30
- Danno differenziale:
Capitale 1.111.625,2
Capitale devalutato al 7.6.2016 911.915,67
Credito Inail devalutato al 7.6.2016 357.771,30
Totale 554.144.37
pagina 17 di 20 - Rivalutazione e interessi al netto degli acconti:
Capitale al 07.06.2016 554.144,37
Rivalutazione al primo acconto (luglio 568.552,12 Interessi: 2.047,79
2018)
Primo acconto 80.000,00
Debito residuo 490.599,91
Rivalutazione al secondo acconto 488.637,51 Interessi: 610,46
Secondo acconto (dicembre 2018) 175.000,00
Debito residuo al netto degli interessi 314.247,97
Rivalutazione al terzo acconto 315.504,96 Interessi: 2.391,78
Terzo acconto (dicembre 2019) 265.000,00
Debito residuo al netto degli interessi 52.896,74
Rivalutazione alla sentenza 62.841,29 Interessi: 6.186,11
Totale alla data della sentenza 69.027,40
Il quantum d liquidare
In definitiva, alla luce delle diverse voci di danno riconosciute e quantificate come sopra, si ritiene di dover liquidare l'importo complessivo di € 69.027,40 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale,
comprensivo di rivalutazione e interessi fino alla data della sentenza.
pagina 18 di 20 Sulla somma, ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso ex art 1284 c. I c.c. e non comma IV c.c.,
atteso che il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, impone logicamente che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento ma, nel caso di specie, occorre considerare che la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche considerate).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico solidale dei convenuti.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura complessiva di € 13.147,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro
1.500,00 per spese generali ed euro 1.647,00 per rimborso spese.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. al difensore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 06.03.2023 in complessivi euro 1.000,00,
oltre i.v.a. e previdenza, sono poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna i convenuti a pagare in via tra di loro solidale Controparte_2 CP_3
all'attrice la somma di euro 69.027,40, oltre a interessi secondo il tasso legale ex art. 1284
comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 19 di 20 - condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.147,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro
1.647,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Milano, 18 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24075/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI LUCA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ); elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 32 C.F._2
MILANO, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), contumaci C.F._4
parte convenuta pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertarsi che nessuna responsabilità sia imputabile all'odierno attore nella causazione del sinistro
verificatosi in data 7.6.16 riconoscendo il risarcimento in favore della sig.ra per i Parte_1
danni fisici subiti in conseguenza del sinistro de quo: per I.P. pari ad 85% per un importo di €
977.500,00 ITT 225 giorni € 24.930,00, ITP al 75% per giorni 200 € 16.620,00; ITP al 50% 180 giorni
€ 11.080,00 per un totale pari ad € 1.030.130,00, con una personalizzazione per ulteriori €
2.317.792,00 oltre danno specifica lavorativa per euro 388.300,00 nonché danno estetico €
150.000,00, disturbo depressivo € 400.000,00 oltre spese mediche € 300.000,00, oltre spese per
badante e assistenza negli anni 2017 -2018-2019 e 2020 pari ad € 209.875,00, così per complessivi €
3.766.027,00 ed i suddetti importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, dalla data del
sinistro fino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese da determinarsi in base ai parametri del DM 55/2014 e spese forfettarie in base
articolo 2 dello stesso decreto, allo scrivente procuratore anche quale antistatario.
Per parte convenuta:
dato atto che in conseguenza al sinistro stradale del 7 Giugno 2016, ha corrisposto Controparte_1
ante – causam alla Sig.ra la somma complessiva di € 520.000,00 e tenuto conto del Parte_1
trattamento indennitario alla medesima riconosciuto dall'AI (complessivi € 337.530,99 ),
respingere ogni ulteriore pretesa vantata dalla predetta nei confronti della scrivente Compagnia, in
quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento CP_1 Controparte_2 CP_3
di un danno patito alla propria persona.
L'attrice, in particolare, esponeva:
- che in data 7.06.2016, alle ore 13:05, circa, in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, in prossimità
del civico n. 32, la sig.ra – mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali - Parte_1
veniva investita dall'autovettura VW Polo Tg CV859WN (assicurata con Controparte_1
polizza n. 16773658), di proprietà del sig. e condotta dal sig. CP_3 CP_2
[...]
- che a causa del forte impatto, la sig.ra cadeva rovinosamente a terra e, stante la Pt_1
gravità delle lesioni riportate, veniva trasportata in ambulanza all'ospedale S.M. Misericordia di
Perugia;
- che, in seguito ad accertamenti diagnostici, all'attrice venivano riscontrati: trauma cranico-
encefalico; trauma toracico;
trauma addominale;
frattura complessa dell'omero sinistro;
trauma complesso del bacino con fratture multiple dell'acetabolo sinistro, delle branche pubiche bilaterali, dell'ala sacrale sinistra;
frattura complessa di ginocchio destro con frattura scomposta condiloidea laterale e sovracondiloidea mediale;
frattura complessa del ginocchio sinistro con frattura del piatto e delle spine e dell'apifisi prossimale di tibia;
frattura di gamba sinistra e diastale;
pagina 3 di 20 - che, in seguito alle numerose fratture sopra descritte, l'attrice veniva ricoverata e subiva numerosi interventi chirurgici: in data 10.06.16 intervento di protesi inversa spalla sinistra,
riduzione ed osteosintesi con placca tibia sinistra, riduzione ed osteosintesi con viti condilo femorale destra;
in data 13.06.16 intervento di inserimento CVC;
in data 14.06.16 intervento di riduzione osteosintesi bacino;
in data 13.07.16 reintervento di rimozione MDS e neo-osteosintesi
FR sovracondiloidea femore destro;
in data 22.08.16 intervento di toelette chirurgica e lavaggi deiscenza ferita chirurgica spalla sinistra;
Cont
- che in data 16.09.16 l'attrice veniva trasferita all'istituto Prosperius Tiberino per specifico,
ove restava ricoverata sino al 01.10.16;
- che in data 01.10.16 rientrava presso la clinica ortopedica e traumatologica dell'ospedale di
Perugia per controlli e ivi restava ricoverata fino al 04.10.16
- che dal 4.10.16 al 24.10.16 la medesima tornava in regime di ricovero presso l'istituto
Prosperius Tiberino;
- che il successivo 24.10.16 veniva nuovamente trasferita all'ospedale di Perugia per effettuare un intervento chirurgico di artroprotesi (avvenuto il 3.11.26) e ivi restava in ricovero sino al
22.11.16;
- che dal 23.11.16 sino al 5.12.16 la parte attrice ritornava presso l'istituto Prosperius Tiberino
con valutazione finale che, fra le altre cose, evidenziava che “la paziente deambula con
deambulatore due ruote e due puntali in autonomia e con due bastoni canadesi con
supervisione. Si consiglia di proseguire il trattamento fisioterapico”;
- che nei mesi a seguire la sig.ra effettuava una serie di visite specialistiche ed esami di Pt_1
diagnostica per immagini in varie strutture;
pagina 4 di 20 - che la medesima subiva due ulteriori ricoveri: dal 1.07.17 al 5.07.17 presso l'ospedale di Perugia
per un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare e dal 5.07.17 al 25.07.17
Cont presso l'istituto Prosperius Tiberino per
- che, nonostante le numerose visite in centri specializzati, la parte attrice continuava a lamentare dolori toracici e muscolo-scheletrici diffusi e febbricola, oltre provare dolore con arrossamento ed edema alla gamba sinistra;
- che, in seguito ad infezione di protesi di spalla esplantata, la stessa veniva - ancora una volta -
ricoverata presso l'ospedale di Perugia per intervento chirurgico di rimozione protesi spalla sinistra (dal 01.06.18 al 16.06.18) ed impianto di spaziatore cementato con ulteriori controlli ambulatoriali;
- che, infine, in data 24.09.18, in seguito ad una consulenza psichiatrica, all'attrice veniva riscontrato un “disturbo post-traumatico da stress cronico … che ha leso l'integrità psichica
della paziente … ed ha inciso profondamente sia sulla sua dimensione esistenziale,
compromettendo l'autonomia, il funzionamento, gli aspetti dinamico-relazionali e la qualità
della vita personale e familiare … sia sotto il profilo della sofferenza interiore che si riverbera
sull'equilibrio soggettivo e sul versante interpersonale”;
- che, a causa dei numerosi interventi chirurgici subiti e delle lesioni riportate, risultavano irrimediabilmente danneggiati anche gli organi sessuali dell'attrice, sì da pregiudicare anche la sua vita di relazione;
pagina 5 di 20 - che, in data 15.12.20 veniva emessa sentenza penale di condanna dal Tribunale di Perugia n.
624/2020 nei confronti del conducente della vettura, sig. per aver Controparte_2
provocato lesioni gravissime nei confronti dell'odierna attrice e che detta statuizione era oramai passata in giudicato;
- che la relazione medico legale del dott. sui danni fisici patiti dalla sig.ra Persona_1
oncludeva nel senso che segue: I.P. 85% - I.T.T. 225 giorni – I.T.P. al 75% per 200 Pt_1
giorni; I.T.P. al 50% per 200 giorni e una personalizzazione, oltre a spese mediche;
- che durante la trattativa stragiudiziale, la compagnia assicuratrice inviava una CP_1
prima provvisionale di euro 80.000,00, più ulteriori assegni di euro 175.000,00, 250.000,00 e
15.000,00;
- che, in linea con la valutazione del medico-legale di parte, la parte attrice chiedeva la corresponsione di un risarcimento complessivamente pari ad euro 3.766.027,00, maggiorati degli interessi legali alla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- che tali danni dovevano, pertanto essere ristorati dai convenuti.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, senza contestazioni in punto di responsabilità, evidenziava che il quantum risarcitorio richiesto fosse sfornito di adeguata prova rispetto ai danni effettivamente patiti. Sul punto, la convenuta confermava di aver disposto una somma complessiva di euro 520.000,00 in conseguenza del sinistro stradale del 7 Giugno 2016 e, tenuto conto del trattamento indennitario alla medesima riconosciuto dall'AI (che stimava in complessivi euro 337.530,99), chiedeva di respingere ogni ulteriore pretesa vantata dall'attrice nei confronti della compagnia.
pagina 6 di 20 I due ulteriori convenuti, e non si costituivano nel termine di legge e Controparte_2 CP_3
venivano perciò dichiarati contumaci.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, veniva disposta c.t.u. medico legale e, all'esito, il giudice originario assegnatario tratteneva la causa in decisione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo a questo giudice disposta con provvedimento dell'11.7.2025,
la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 18.9.2025 per la sua discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an della responsabilità
Nessun dubbio in ordine alla responsabilità dei convenuti per il sinistro in oggetto. Sussiste, invero, un giudicato penale di condanna nei confronti del conducente del mezzo, a cui deve pertanto ritenersi ascrivibile causalmente e soggettivamente l'evento. Vieppiù che la parte convenuta non CP_1
ha contestato la responsabilità del conducente e del proprio assicurato, quale proprietario del veicolo,
limitandosi a censurare il quantum risarcitorio richiesto, sul quale ci si soffermerà diffusamente.
Sul quantum della responsabilità
Stante il distacco rilevante tra le quantificazioni del danno svolte dalle parti processuali occorre, a questo punto, prendere in esame le singole voci di danno allegate dalla parte attrice ed esaminate dal consulente tecnico dell'ufficio.
pagina 7 di 20 Quanto alle consulenze dei consulenti di parte, vi è in atti unicamente l'elaborato della parte attrice, a firma dott. che ha ravvisato una invalidità temporanea assoluta parti a 225 giorni, una Per_1
invalidità temporanea parziale non valutabile per gli elevati postumi e una invalidità permanente pari all'85%. Il predetto elaborato non può essere preso in considerazione, atteso che non tiene conto dell'ultimo ricovero del 2021, essendo stato redatto precedentemente e dovendosi, pertanto, considerare parziale.
Danno non patrimoniale sub specie di danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dal
C.T.U. dott. , rispetto a cui non sono pervenute osservazioni dai C.T.P., di cui si dirà nel Persona_2
prosieguo.
Si riporta lo stralcio della C.T.U. nella parte relativa al danno biologico temporaneo:“Ne derivarono un
periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 215 (duecentoquindici), in riferimento alle degenze
ospedaliere, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale all'80% di ulteriori giorni 90
(novanta), nel corso del quale vi fu la graduale, ad onore del vero, alquanto parziale, ripresa
funzionale, coadiuvata da intensa fisioterapia. In tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado
di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. Basti pensare che le lesioni traumatiche
conseguite al sinistro di cui è causa, hanno richiesto la necessità di degenza ospedaliera per un
periodo di complessivi 215 giorni, nel corso del quale tutte le attività della vita quotidiana, ivi
compresi gli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata, sono state precluse, tanto da
potersi definire il “fare quotidiano” completamente sovvertito dal ricovero imposto. Nel restante
periodo (complessivi 90 giorni), ossia alla definitiva dimissione nosocomiale, la Paziente ha dovuto
attenersi alle indicazioni poste dagli Specialisti Curanti, continuando a percepire gli effetti della
pagina 8 di 20 malattia sul “fare quotidiano”, in forma sub-totale, considerandosi fortemente limitate le attività della
vita quotidiana (fare le faccende di casa, fare la spesa, salire e scendere le scale, fare passeggiate,
gestire autonomamente le comuni attività familiari, ad esempio prendersi cura dei propri cari, etc.). In
tutto tale periodo vi è stata l'assoluta impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa. In merito
al “grado di sofferenza psicofisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo”, occorrerà chiarire
che le complesse lesioni traumatiche pluridistrettuali come quelle riportate dalla Signora Pt_1
causano intensa sintomatologia dolorosa, con associata impotenza funzionale assoluta, oggettiva
impossibilità al carico, oltre a possibili disturbi trofici e del circolo. In altre parole, il dolore è sempre
intenso e quasi sempre necessita di assunzione di terapia antidolorifica e antiflogistica. Lo scarico
artuale imposto dal trauma, ha richiesto anche la necessità di somministrazione di terapia
antitromboembolica, al fine di scongiurare o quantomeno limitare il rischio di trombosi. In un simile
contesto, è del tutto evidente (senza alcuna ombra di dubbio) come il trauma de quo abbia potuto
cagionare all'Esaminata una contingente sofferenza soggettiva di grado elevatissimo (non inferiore
a 5, su una scala da 1 a 5) nel corso di tutta l'inabilità temporanea”.
Si prosegue riportando lo stralcio della C.T.U. nella parte relativa al danno biologico
permanente:“Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona
valutabile nella misura del 73-75 (settantatrè-settantacinque) % di riduzione della efficienza
psicofisica (danno biologico) del soggetto. Tale valore deriva sia dalla consultazione dei più
qualificati barèmes di riferimento (“SIMLA – Linee Guida Per la Valutazione Medico-Legale del
Danno Alla Persona in Ambito Civilistico – Giuffrè Editore, 2016”) sia da quella componente di
esperienza soggettiva di analisi insita in ogni giudizio ed a maggior ragione in quelli di natura
medico-legale.
pagina 9 di 20 […]
Le sequele menomative residuate ed obiettivamente rilevate in sede di visita medico-legale, rendono
sicuramente il soggetto in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”,
in particolar modo in caso di attività che richiedono una piena efficienza ergonomica del cingolo
pelvico e degli arti inferiori e superiori, derivandone fisiologiche alterazioni qualiquantitative, tipiche
nei soggetti dell'età dell'Esaminata e che nel caso specifico rendono più difficoltose le riserve
funzionali residue.
[…]
La sintomatologia dolorosa segnalata dall'Esaminata si manifesta soventemente e richiede la necessità
di assunzione di terapia antidolorifica pressochè quotidiana.
[…]
Per definizione la menomazione rappresenta l'esteriorizzazione di uno stato patologico che rimane
sempre presente e può essere evidente anche alla osservazione di persone terze. Nel caso specifico, le
menomazioni residuate, non solo di carattere funzionale, ma incidenti negativamente (e vistosamente)
sulla dinamica deambulatoria (con zoppia ed alterazioni posturali), non potranno certamente sfuggire
all'osservazione di persone terze.
[…]
Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminata una contingente sofferenza soggettiva di grado 4 (su
una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla
fascia medio-elevata, in funzione delle oggettive limitazioni funzionali residuate, come
opportunamente segnalato nella sezione dedicata alla raccolta dei rilievi semeiologici”.
pagina 10 di 20 Esaminate le considerazioni del C.T.U., per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame rientra nell'operatività
delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al D.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti,
circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, la parte attrice ha riferito di importanti ripercussioni derivanti dal sinistro in oggetto,
sia in termini di sofferenza interiore soggettiva, sia incidenti sulla sua vita personale e sociale.
Tale circostanza sembra trovare conferma in quanto accertato dal C.T.U. che individua, nell'estratto sopra riportato, il grado massimo di sofferenza per tutto il periodo dell'inabilità temporanea (5 su una scala 1/5) e, seppur ridimensionato, un grado comunque elevatissimo di sofferenza per i postumi permanenti (4 su una scala 1/5), ciò che giustifica l'incremento per la sofferenza soggettiva patita nella misura del 50%.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, va premesso che, come noto, essa richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche ulteriori tali da determinare pregiudizi ulteriori e diversi rispetto a quelli che qualunque danneggiato dovrebbe sopportare per le medesime lesioni secondo l'id quod plerumque accidit.
Ne consegue che, proprio in forza del netto discostamento di tale dato rispetto alla sofferenza mediamente ascrivibile al tipo di lesione occorsa, debba operarsi un incremento del danno biologico patito dell'attrice, nella misura del 25%, il massimo applicabile ratione temporis.
pagina 11 di 20 L'attrice ha infatti fornito prova della sua assidua partecipazione a federazioni, associazioni, onlus (tra cui quella da lei istituita in ricordo della figlia defunta, anch'ella – per tragica coincidenza- vittima di sinistro stradale) e vita parrocchiale, tutte attività che sono state certamente assai limitate dopo l'evento occorso, a causa dei gravissimi postumi.
Rispetto ai dati così come evidenziati, il calcolo del danno non patrimoniale complessivamente subito può strutturarsi come segue:
DANNO NON PATRIMONIALE
Età del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 75%
Punto danno biologico euro 9.229,61
Incremento per sofferenza soggettiva (+50%) euro 4.614,81
Punto danno non patrimoniale euro 13.844,42
Punto base I.T.T. euro 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 215
Giorni di invalidità temporanea parziale al 80% 90
Danno non patrimoniale risarcibile euro 716.449,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) euro 835,857,00
Invalidità temporanea totale euro 24.725,00
Invalidità temporanea parziale al 80% euro 8.280,00
Totale danno biologico temporaneo euro 33.005,00
TOTALE GENERALE euro 868.862,00
pagina 12 di 20 Danno patrimoniale
Spese mediche sostenute e da sostenere
“Dai dati documentali e clinico-semeiologici acquisiti nel corso delle indagini peritali, non
sembrerebbero emergere necessità di terapie e/o presidi protesici. Si ritiene però confacente alla
realtà menomativa, quale quella rappresentata in sede di valutazione clinico-semeiologica, prospettare
la necessità di assistenza generica per circa 2-3 ore al giorno. Non vi sono ulteriori elementi necessari
o utili da segnalare.
[…]
Dalla documentazione reperita dal fascicolo informatico, risultano allegate ricevute e/o fatture
sostenute dall'Esaminata attestanti spese per diagnosi e cure, ritenute congrue e attinenti, per
complessive € 9.771,00.
In atti sono allegate spese pari ad € 54,00 per copia cartelle cliniche, € 5,00 per copia esami
radiografici su CD, € 50,00 per certificato di invalidità civile, € 235,00 per trasporti croce bianca, €
1.500,00 per perizia Dott. ed € 3.050,00 per perizia Dott. ” Per_3 Per_1
Le spese mediche complessivamente sostenute ammontano, pertanto, ad euro 14.665,00.
“Non si prevede per il futuro la necessità di spese per cure mediche.”
Danno da perdita di capacità lavorativa
“In riferimento all'attività lavorativa questa è stata oggettivamente impossibilitata per tutto il periodo
di inabilità temporanea e poi il problema si è risolto per cessione della Società” di cui era amministratrice.
pagina 13 di 20 Invero, rispetto a quanto allegato dalla parte attrice, sebbene, come evidenziato dal C.T.U., l'attività
lavorativa sia stata del tutto impossibilitata per il periodo di inabilità temporanea, la documentazione prodotta non consente di ritenere che vi sia stata una significativa diminuzione reddituale, tale da poter essere causalmente ricollegata all'evento occorso. Anzi, nell'anno 2016 (dichiarazione 2017), ossia quello in cui si è verificato il sinistro, i redditi hanno subito persino un aumento, per poi ridursi nuovamente nell'anno successivo e riallinearsi agli importi dei periodi precedenti. Non vi sono,
pertanto, elementi per ritenere che ci sia stato un danno patrimoniale sub specie di perdite economiche rispetto all'attività di amministratrice di società.
Quanto al mancato guadagno, nemmeno la circostanza che la società sia stata ceduta è fornita di riscontro rispetto alla riconducibilità causale di detto evento al sinistro (e correlativo danno). La
relativa posta di danno non si può, quindi, considerare provata.
Altre voci di danno
Rispetto a quanto rilevato dal C.T.U., occorre però considerare che l'attrice, a causa delle menomazioni subite, impattanti sulla capacità di attendere autonomamente alle ordinarie occupazioni, ha dovuto assumere una collaboratrice domestica, per una spesa totale di euro 28.098,20 (805,32 dal 13.12. al
31.12.2016; 13.583,12 per l'anno 2017 e 13.709,76 per l'anno 2018) così calcolate sino alla fine del
2018 (cfr. doc.
7 - documentazione reddituale prodotta dall'attrice, da cui si evincono gli esborsi sostenuti per l'assunzione di una lavoratrice domestica).
In aggiunta, l'attrice allega la circostanza che l'assistenza domiciliare sarà necessaria vita natural durante, stante la percentuale di invalidità permanente a carico della danneggiata.
pagina 14 di 20 Sul punto, la convenuta non ne contesta la sussistenza (limitandosi a citare giurisprudenza sul CP_1
calcolo della liquidazione) cosicché la menzionata circostanza può considerarsi provata nell'an ex art
115 c.p.c.
Quanto alla liquidazione, come si vedrà, si terrà conto delle spese già sostenute al momento della decisione (danno passato), così come documentate dalla parte attrice. Quanto al danno futuro, cioè non ancora verificatosi ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, si tratta di una spesa da liquidare necessariamente in via equitativa, dato l'alto numero di ipotesi che occorre svolgere (incremento della paga base, numero di giorni di assistenza prestata ogni anno, contributi e tfr, assistenza per la redazione di busta paga e contabilità).
Alla luce di quanto descritto, non pare inverosimile una spesa di 200.000,00, calcolata tenendo conto dell'esborso relativo alle spese di assistenza per l'annualità 2018 (l'ultima per cui vi è prova che l'esborso sia stato effettivamente sostenuto) e degli anni potenzialmente residui da vivere.
Sulla scorta dei predetti criteri, si può procedere a calcolare i danni patrimoniali complessivamente subiti dalla danneggiata.
Calcolo Danno Patrimoniale
Spese mediche sostenute euro 14.665,00
Spese sostenute per retribuzione lorda assistente domiciliare euro 28.098,20
Spese da sostenere per retribuzione lorda assistente domiciliare euro 200.000
TOTALE CALCOLO DANNO PATRIMONIALE euro 242.763,20
Calcolo danno complessivamente subito
Per tutto quanto sopra detto il danno (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente subito è pari ad euro 1.111.625,20
pagina 15 di 20 Compensatio lucri cum damno e scomputo degli acconti già ricevuti
Così quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale, occorre, a questo punto, andare a stimare quanto ancora spettante al danneggiato, al netto di quanto già altrimenti percepito.
Sul punto, si osserva che dal sinistro in oggetto nascono due crediti: uno verso il responsabile civile
( ) e l'altro verso Inail. CP_1
Il danno risarcibile a opera del responsabile del sinistro è solo il danno c.d. differenziale, ossia il danno astrattamente calcolato detratto l'indennizzo riconosciuto da Inail.
Ne consegue che occorre calcolare il danno differenziale al momento del sinistro.
Ciò chiarito, dal danno differenziale così ottenuto sarà necessario scomputare separatamente gli acconti già conseguiti da a titolo di danno biologico e a titolo di danno patrimoniale. Controparte_1
In particolare, risultano versamenti effettuati da nella misura di: CP_1
- € 80.000,00 nel luglio 2018
- € 175.000,00 nel dicembre 2018
- € 265.000,00 nel dicembre 2019
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata
(da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c).
L'importo andrà defalcato dal credito risarcitorio.
pagina 16 di 20 Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva,
come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto, dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono:
- Credito Inail:
Valore capitale danno totale 342.650,65
Ratei già pagati fino al 5.03.2018 4.845,92
Ratei netti totali dal 06.03.2018 87.763,68
Interessi maturati dal 06.03.2018 862,96
Totale 436.123,21
Capitale devalutato al 07.06.2016 357.771,30
- Danno differenziale:
Capitale 1.111.625,2
Capitale devalutato al 7.6.2016 911.915,67
Credito Inail devalutato al 7.6.2016 357.771,30
Totale 554.144.37
pagina 17 di 20 - Rivalutazione e interessi al netto degli acconti:
Capitale al 07.06.2016 554.144,37
Rivalutazione al primo acconto (luglio 568.552,12 Interessi: 2.047,79
2018)
Primo acconto 80.000,00
Debito residuo 490.599,91
Rivalutazione al secondo acconto 488.637,51 Interessi: 610,46
Secondo acconto (dicembre 2018) 175.000,00
Debito residuo al netto degli interessi 314.247,97
Rivalutazione al terzo acconto 315.504,96 Interessi: 2.391,78
Terzo acconto (dicembre 2019) 265.000,00
Debito residuo al netto degli interessi 52.896,74
Rivalutazione alla sentenza 62.841,29 Interessi: 6.186,11
Totale alla data della sentenza 69.027,40
Il quantum d liquidare
In definitiva, alla luce delle diverse voci di danno riconosciute e quantificate come sopra, si ritiene di dover liquidare l'importo complessivo di € 69.027,40 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale,
comprensivo di rivalutazione e interessi fino alla data della sentenza.
pagina 18 di 20 Sulla somma, ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso ex art 1284 c. I c.c. e non comma IV c.c.,
atteso che il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, impone logicamente che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento ma, nel caso di specie, occorre considerare che la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche considerate).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico solidale dei convenuti.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura complessiva di € 13.147,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro
1.500,00 per spese generali ed euro 1.647,00 per rimborso spese.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. al difensore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 06.03.2023 in complessivi euro 1.000,00,
oltre i.v.a. e previdenza, sono poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna i convenuti a pagare in via tra di loro solidale Controparte_2 CP_3
all'attrice la somma di euro 69.027,40, oltre a interessi secondo il tasso legale ex art. 1284
comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 19 di 20 - condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.147,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro
1.647,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Milano, 18 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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