CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4205/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2560 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2251/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, la società Società_1 impugnava la sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la quale aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 2560/2017.
L'Ente impositore non si costituiva in giudizio nel presente grado.
All'udienza del1.12.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla contumacia dell'appellato
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore non implica alcuna presunzione di fondatezza dell'appello, trovando applicazione il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui “la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti né comporta acquiescenza”.
Pertanto, la Corte è tenuta a valutare l'appello nel merito, verificandone la fondatezza alla luce degli atti e dei motivi proposti.
2. Sui motivi di appello
L'appellante deduce:
1 - erronea interpretazione dell'art. 8 del Regolamento comunale TARI del Comune di Agrigento;
2 - omessa considerazione della mancanza di utenze e arredi;
3- violazioni di legge in tema di presupposto impositivo TARI.
Il Collegio ritiene tutti i motivi infondati.
1 - Sul presupposto impositivo TARI, si osserva che il primo giudice ha correttamente richiamato il D.Lgs.
507/1993, secondo cui la TARI è dovuta per il solo fatto dell'occupazione o detenzione dell'immobile;
2- l'assenza di utenze attive o arredi non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'oggettiva inidoneità a produrre rifiuti;
3 - incombe sul contribuente l'onere di provare l'assoluta inutilizzabilità del locale.
Nel caso in esame, l'immobile risulta regolarmente esistente e nella disponibilità del contribuente;
non è stata fornita prova documentale di una condizione oggettiva e permanente di inutilizzabilità; la cessazione del contratto di locazione comunicata nel 2021 non produce effetti retroattivi sull'annualità 2017.
Circa il Regolamento comunale (art. 8), l'invocata norma regolamentare prevede l'esclusione TARI solo in presenza di immobili privi di mobilio, privi di contratti attivi di fornitura e stabilmente destinati a non produrre rifiuti. La norma, lungi dal porre un'automatica esenzione, richiede una prova rigorosa dello stato di inidoneità oggettiva dell'immobile, una condizione non meramente temporanea e, sopratutto, una tempestiva Istanza di esonero.
L'appellante non ha fornito documentazione idonea a dimostrare tale condizione, limitandosi a sostenere la mancanza delle utenze, elemento ritenuto non sufficiente. Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4205/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2560 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2251/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, la società Società_1 impugnava la sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la quale aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 2560/2017.
L'Ente impositore non si costituiva in giudizio nel presente grado.
All'udienza del1.12.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla contumacia dell'appellato
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore non implica alcuna presunzione di fondatezza dell'appello, trovando applicazione il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui “la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti né comporta acquiescenza”.
Pertanto, la Corte è tenuta a valutare l'appello nel merito, verificandone la fondatezza alla luce degli atti e dei motivi proposti.
2. Sui motivi di appello
L'appellante deduce:
1 - erronea interpretazione dell'art. 8 del Regolamento comunale TARI del Comune di Agrigento;
2 - omessa considerazione della mancanza di utenze e arredi;
3- violazioni di legge in tema di presupposto impositivo TARI.
Il Collegio ritiene tutti i motivi infondati.
1 - Sul presupposto impositivo TARI, si osserva che il primo giudice ha correttamente richiamato il D.Lgs.
507/1993, secondo cui la TARI è dovuta per il solo fatto dell'occupazione o detenzione dell'immobile;
2- l'assenza di utenze attive o arredi non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'oggettiva inidoneità a produrre rifiuti;
3 - incombe sul contribuente l'onere di provare l'assoluta inutilizzabilità del locale.
Nel caso in esame, l'immobile risulta regolarmente esistente e nella disponibilità del contribuente;
non è stata fornita prova documentale di una condizione oggettiva e permanente di inutilizzabilità; la cessazione del contratto di locazione comunicata nel 2021 non produce effetti retroattivi sull'annualità 2017.
Circa il Regolamento comunale (art. 8), l'invocata norma regolamentare prevede l'esclusione TARI solo in presenza di immobili privi di mobilio, privi di contratti attivi di fornitura e stabilmente destinati a non produrre rifiuti. La norma, lungi dal porre un'automatica esenzione, richiede una prova rigorosa dello stato di inidoneità oggettiva dell'immobile, una condizione non meramente temporanea e, sopratutto, una tempestiva Istanza di esonero.
L'appellante non ha fornito documentazione idonea a dimostrare tale condizione, limitandosi a sostenere la mancanza delle utenze, elemento ritenuto non sufficiente. Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.