Articolo 48 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 gennaio 1992
Art. 48. (Effetti della riforma e della cassazione) 1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Nota all'art. 48:
- Il testo dell' art. 336 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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