TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12971/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PISANELLO ERIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 21/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: A) Previa eventuale disapplicazione dell'art.1, comma 121 della Legge
n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, e così complessivamente la somma di euro 1.500,00 o quella differente somma risultante dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
B) Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 [...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_2 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto dagli atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oggetto di causa.
Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza 01.09.2024.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
2 L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 06.09.2021 (data di conferimento dell'incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 29/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Cont
2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12971/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PISANELLO ERIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 21/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: A) Previa eventuale disapplicazione dell'art.1, comma 121 della Legge
n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, e così complessivamente la somma di euro 1.500,00 o quella differente somma risultante dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
B) Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 [...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_2 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto dagli atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oggetto di causa.
Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza 01.09.2024.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
2 L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 06.09.2021 (data di conferimento dell'incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 29/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Cont
2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3