CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile –
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere, rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 383/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi tra in persona del l.r.p.t., Sig. , con sede legale in NA (Fr) via Anticolana Parte_1 Parte_2
Km. 0,300 (p.iva ), rapp.ta e difesa, in virtù di separata procura alle liti da intendersi P.IVA_1 parte integrante del presente atto, dall'Avv. Daniela Pagliarosi (c.f. ), ed C.F._1
elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Frosinone, via Tumoli n. 8.
- appellante -
(CF ), rappresentato e difeso Parte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Elisabetta Tollis (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
della predetta in Roma, Corso Trieste, 109. - appellata –
Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza n. 582/2019 del Tribunale di Frosinone depositata e pubblicata in data 15.06.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 1719/2013 emesso in favore della (successivamente in fallimento) Parte_3 per l'importo di € 9.085,29 oltre interessi di mora, spese e compensi professionali.
1 L'opponente ha eccepito l'infondatezza del credito e la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. stante la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente-opposta, adducendo l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale.
Nel costituirsi l'opposta ha evidenziato di aver stipulato un contratto d'affitto d'azienda in data
14.07.2012, regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese, giusta scrittura priva autenticata nelle firme dal Notaio di Roma, per cui l'opposta era entrata nel legale e materiale Persona_1 possesso dell'azienda a decorrere dall'01.08.2012.
Indi, ha esposto le proprie difese in ordine alla regolare evasione di tutti gli ordini effettuati dalla
, di cui alle fatture poste a base del D.I. e che il rapporto contrattuale era continuato tra Parte_1
le odierne parti in causa.
Nel corso del giudizio di primo grado, depositata le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., sono stati ammessi i mezzi prova.
Sono stati, quindi, assunti gli interrogatori formali delle parti ed escussi vati testi.
Nelle more è stato dichiarato il fallimento della on sentenza Parte_3
n. 643 del 27 luglio 2007 del Tribunale di Roma e il giudizio interrotto ex art. 43 co. 3 L. Fall. Il giudizio è stato quindi riassunto e notificato alla Curatela.
La Curatela si è costituita in giudizio.
Il Tribunale di Frosinone nell'esaminare il merito della questione ha ritenuto che la domanda monitoria fosse fondata e che pertanto l'opposizione dovesse essere rigettata.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'opposta abbia ottemperato a pieno in ordine alla prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Ha pertanto concluso rigettando l'opposizione proposta da confermato il decreto Parte_1
ingiuntivo in oggetto.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_1 integrale e, per l'effetto, accogliere la domanda spiegata in primo grado dall'odierna società appellante, poiché totalmente fondata.
Si è costituito in giudizio il chiedendo che Controparte_1
l'appello venisse dichiarato inammissibile o comunque infondato, con condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 co. 3 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 24.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno regolarmente depositato le comparse conclusionali nei termini di legge.
2 Successivamente, in data 09 giugno 2025, le parti hanno depositato rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., poiché nelle more del giudizio di appello le parti hanno intavolato una trattativa al fine di definire transattivamente il contenzioso giudiziale.
Le parti sono addivenute alla transazione della controversia e, pertanto, l'appellante ha esposto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori delle parti in causa hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per definire la controversia in via transattiva, ed hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento.
Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere così come richiesto da tutte le parti costituite.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. 24.1.2003, n. 1089; v. pure Cass. 15.2.2006, n. 5679); pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr.
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 19-02-2020, n. 4167).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (v. Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553 che aggiunge come “… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”).
P. Q. M.
3 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone depositata e pubblicata in data
15.06.2019, nella causa civile di primo grado iscritta al RG. n. 450/2014 proposto dalla
[...]
contro Parte_4 Parte_3
A) Dichiara estinto il giudizio in esito all'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in causa avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo;
B) Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così decisa in Roma il 11.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Paolo Andrea Taviano) (Dott.ssa Silvia Di Matteo)
4