TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2063/2021
Verbale di udienza del 23/01/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. FERRO ALFONSO;
Per la parte appellata è comparsa l'avv. PANESI FRANCESCA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Il procuratore di parte appellante precisa come da atto di appello.
Il procuratore di parte appellata precisa come da comparsa di costituzione.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2063/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti, dall'avv. Alfonso Ferro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara, via Aronte n. 3;
appellante
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Panesi e Manuela
Pellegrini ed elettivamente domiciliato in via Porta Fabbrica n. 1; CP_1
appellata
Oggetto: appello della sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di CP_1
Conclusioni: come da verbale di udienza in atti.
MOTIVI IN FATTO
pagina 2 di 14 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra appellava la Parte_1
sentenza n. 156/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 18.8.2021 (R.G. n. CP_1
254/2020) con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla stessa avverso la sanzione amministrativa irrogata dal Comando di Polizia Municipale di a fronte della violazione dell'art. 141 commi 1 e 11 CdS. In particolare, CP_1
l'appellante deduceva che: 1) in data 25.2.2020, transitando con la propria vettura su via
Croce a aveva urtato la sig.ra mentre quest'ultima stava attraversando la CP_1 Pt_2
strada in modo improvviso ed imprevedibile, provenendo da destra tra le macchine parcheggiate;
2) in data 4.6.2020 le era stato notificato il verbale n. 30003139 del
25.2.2020 di accertamento della violazione dell'art. 141 co. 2 ed 11 CdS.; 3) il Tribunale penale di Massa aveva emesso, in data 20.7.2020, il decreto penale di condanna n.
157/2020 con sostituzione della pena detentiva nella multa di € 4.500, pena sospesa, avverso cui aveva deciso di non proporre opposizione in sede penale;
4) in data
19.6.2020, con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa nei confronti del aveva chiesto l'annullamento del verbale n. 30003139 (V-69744) del Controparte_1
25.2.2020; 5) in data 23.8.2021, l'Ufficio del Giudice di Pace aveva comunicato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avanzato dalla sig.ra Pt_1
stante la pendenza della questione presso il Tribunale penale di Massa;
6) in realtà, non era pendente alcuna procedura dinanzi al Tribunale di Massa poiché il decreto penale di condanna precedentemente emesso non era stato opposto;
7) dovevano dirsi inapplicabili gli artt. 24 legge 689/1981 e 221 C.d.S., in quanto la violazione amministrativa, nel caso di specie, non aveva costituito un antecedente logico necessario del reato: non vi era alcuna connessione tra il procedimento penale e quello amministrativo, atteso che gli stessi avevano ad oggetto due aspetti differenti della vicenda (per il C.d.S. l'asserito eccesso di velocità e per il codice penale le lesioni personali gravi); 8) proprio per questo, il GIP del Tribunale di Massa, non ritenendo pagina 3 di 14 esistente la connessione, non si era pronunciato sull'illecito amministrativo la cui competenza risultava spettare al Giudice di Pace di 9) diversamente da quanto CP_1
riportato nel verbale, si trovava a procedere ad una velocità pari a 44 Km/h accertati dalla scatola nera Viasat, vale a dire ad una velocità inferiore a quella massima stabilita per quel tratto di strada (50 Km/h); 10) d'altra parte, la conducente aveva arrestato tempestivamente il veicolo non appena avvedutasi del pericolo;
11) la relazione della
P.M. aveva rilevato che “al suolo non erano visibili tracce di frenata”; 12) a dispetto di quanto statuito dagli organi accertatori, l'ostacolo non era prevedibile atteso che la sig.ra Pt_3
aveva attraversato una strada poco illuminata, correndo in modo imprevisto tra macchine parcheggiate, senza adoperare le vicine strisce pedonali e proprio mentre era in transito un veicolo;
13) era quindi esente da colpa a fronte del comportamento imprevedibile ed inevitabile del pedone, nonché in assenza di alcun segnale di pericolo nei luoghi;
14) la notifica del verbale di accertamento delle violazioni del CdS era avvenuta irritualmente in data 4.6.2020, a distanza di 100 giorni dal fatto;
15) diversamente da quanto sostenuto dal la notifica differita del verbale Controparte_1
all'attrice non era consentita dall'art. 103 d.l. 18/2020, atteso che tale norma, essendo entrata in vigore in data 30.4.2020, non era vigente al momento del fatto;
16) la notifica avrebbe dovuto essere effettuata in via immediata ai sensi dell'art. 200 CdS, atteso che la sig.ra si era trattenuta per più di un'ora sul luogo del sinistro ovvero, al più, Pt_1
entro il termine di 90 giorni dall'accertamento ex art. 201 CdS;
17) a dispetto di quanto dichiarato da “testimoni di comodo”, il pedone era proveniente da destra con direzione
Massa-Viareggio e, pertanto, il veicolo si era bloccato ruotando sulla sinistra nell'intento di evitare il pedone;
18) difatti, la sig.ra si era fratturata il radio della mano sinistra Pt_2
e aveva riportato una contusione nella regione parietale sinistra, vale a dire parte del corpo venuta a contatto con l'auto; 18) la sig.ra era stata trasportata presso il Pt_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale di 19) la certificazione effettuata dal medico di CP_1
pagina 4 di 14 famiglia della sig.ra dott.ssa che aveva aggiunto trenta giorni di Pt_2 Persona_1
prognosi ai 30 giorni già stabiliti dall'Ospedale di non era fondata su CP_1
accertamenti diagnostici precisi e, d'altra parte, non poteva essere qualificata come certificazione amministrativa perché proveniente da un libero professionista non titolare di funzione pubblica. Sulla scorta di quanto sopra rilevato, parte appellante così concludeva: “1) Voglia, il Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
156/2021 del Giudice di pace di R.G. 254/2020 comunicata il 23/8/2021 non notificata, CP_1
dichiarare l'ammissibilità del ricorso in opposizione per l'esistenza di tutti gli elementi necessari del ricorso stesso, in mancanza di qualsiasi pendenza presso il Tribunale penale di Massa. 2) Voglia altresì dichiarare l'annullamento del verbale n. 30003139 del 25/2/2020 della Polizia municipale di consegnato a mano da un messo senza relata il 4/6/2020 dopo 100 giorni e comunque per CP_1
tutti i motivi indicati in primo grado che vengono riproposti in appello, per il pagamento della somma di
€. 43,60. E' il caso di precisare che l'appello, come il precedente ricorso, viene fatto esclusivamente per motivi di principio. 3) Condannare il alle spese ed onorari del doppio grado con Controparte_1
rimborso dei contributi unificati”.
2. Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e rappresentando che: 1) in data 25.2.2020, il personale della Polizia Municipale di era intervenuto sul luogo di un sinistro e, mediante verbale, aveva contestato CP_1
alla sig.ra la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 C.d.S. poiché la stessa Parte_1
circolava a velocità tale da non permettere l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi ad un ostacolo prevedibile, investendo un pedone sulla carreggiata;
2) l'illecito era stato contestato in data 4.6.2020 a fronte della necessità di effettuare valutazioni circa la dinamica del sinistro;
3) il giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
era stato dichiarato inammissibile stante la pendenza del procedimento penale dinanzi al
Tribunale di Massa a carico della sig.ra per il reato di lesioni gravi;
4) la Pt_1
pronuncia impugnata non era censurabile sotto i profili dedotti da controparte, stante il pagina 5 di 14 disposto dell'art. 24 della legge n. 689/1981 nonché dell'art. 221 C.d.S.; 5) erano inammissibili i motivi nuovi formulati nell'atto di appello;
6) circa l'asserita tardività della notifica del verbale, l'art. 201 comma 1 C.d..S consentiva di derogare all'obbligo di immediata contestazione dell'illecito e, in ogni caso, nel verbale di contestazione erano stati indicati i motivi circa l'impossibilità della contestazione immediata, di guisa che la relativa sanzione era stata legittimamente comminata;
9) nondimeno, il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del C.d.S. aveva subito la sospensione stabilita dall'art. 103 comma 1 D.L. n. 18/2020, in quanto non ancora era spirato al momento dell'entrata in vigore della normativa in discorso;
10) dai rilievi effettuati era emerso come l'odierna appellante, mentre percorreva via Benedetto Croce con direzione monti-mare, non era stata in grado di arrestare il veicolo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità, in presenza di un ostacolo prevedibile;
11) era sussistente la colpa della sig.ra atteso che per escludere la responsabilità del conducente nell'investimento del Pt_1
pedone era necessario che egli si fosse trovato nell'oggettiva impossibilità di notare l'ostacolo e di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 16192 del 9/6/2021); 12) il conducente aveva il dovere di usare la dovuta attenzione anche in relazione a comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti;
14) d'altra parte,
l'applicazione della norma in questione prescindeva dal rispetto o meno dei limiti di velocità e dalla presenza di eventuali segnali di pericolo nei luoghi. A fronte di quanto dedotto, il rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito, dopo ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e controdeduzione, respingere l'appello nella parte in cui è teso alla declaratoria della ammissibilità del ricorso in primo grado in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e convalidare il verbale opposto. Nella denegata ipotesi di accoglimento di tale domanda, respingere comunque la domanda di annullamento del verbale perché inammissibile e,
pagina 6 di 14 comunque, infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, convalidare il verbale opposto. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. All'udienza del 23.1.2025 interveniva la discussione della causa e, all'esito, il Giudice la tratteneva in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, occorre prendere le mosse dal contenuto sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di (R.G. n. 254/2020) CP_1
depositata in cancelleria in data 18 agosto 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla sig.ra per l'annullamento del verbale della Polizia Pt_1
Municipale n. 69744 del 25.2.2020. In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato che, qualora l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa (nel caso di specie, quella di cui all'art. 141 C.d.S.) e per tale violazione non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sull'illecito amministrativo e ad applicare la relativa sanzione.
In altri termini, la motivazione della sentenza rimanda al disposto degli artt. art. 24 l. n.
689/1981 e 221 C.d..S, la cui ratio è da rinvenirsi nel principio di attrazione della competenza amministrativa nella competenza del giudice penale, a fronte di ragioni di economia processuale, ogni qual volta da uno stesso comportamento derivi sia la commissione di un reato che la commissione di un'infrazione amministrativa. Il giudice penale non si pronuncia sulla sanzione amministrativa soltanto quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta poiché questo costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione relativa alla sanzione pecuniaria precedentemente irrogata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha specificato che: “Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di
pagina 7 di 14 pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale” (cfr. Cass. pen. Sez. I 52138/2019. In senso conforme cfr.
Cass. pen. Sez. I n. 50493/2019). Ancora più puntualmente, la Cassazione civile ha chiarito che: “Il giudice civile è incompetente a conoscere dell'illecito amministrativo ascritto al conducente di un veicolo, cui venga contestata la violazione delle regole sulla velocità dettate dal codice della strada, ove risulti che, in relazione al sinistro verificatosi in occasione dell'asserita infrazione, costui era stato indagato per omicidio stradale e che, al momento della decisione, il procedimento penale era ancora pendente in quanto, pur avendo il pubblico ministero formulato richiesta di archiviazione, gli eredi del terzo deceduto in conseguenza del sinistro avevano frapposto opposizione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/02/2023, n. 5846).
Ciò posto, appaiono sussistenti i requisiti richiesti dalla normativa ai fini della competenza del giudice penale a statuire sulla sanzione amministrativa, con particolare riferimento all'omesso pagamento in misura ridotta da parte della sig.ra della Pt_1
sanzione amministrativa precedentemente contestata dagli organi accertatori e alla correlazione tra perfezionamento del reato e accertamento della violazione amministrativa.
In particolare, il capo di imputazione formulato dal PM a carico della sig.ra in Pt_1
seno al procedimento penale n. 1549/2020 R.G., ha ad oggetto il reato ex art. 590-bis co. 1 c.p. per avere la stessa cagionato lesioni personali gravi alla sig.ra Parte_4
“alla guida del veicolo Daewoo Matiz tg. DF496XM e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, segnatamente omettendo di conservare il controllo del mezzo arrestandone tempestivamente la marcia (rif. Art. 141 CdS), per effetto venendo ad impattare il pedone
[...]
che, fuori dalle strisce pedonali, attraversava la strada (…)”. Si evince, dunque, che Parte_4
l'accertamento del reato – alla cui base è stato posto il decreto penale di condanna n.
pagina 8 di 14 157/2020 emesso nei confronti dell'attrice dal GIP presso il Tribunale di Massa in data
20.7.2020 – non può che implicare la verifica preliminare circa la dinamica del sinistro, necessaria al fine di poter attribuire eziologicamente le lesioni riportate dalla sig.ra Pt_2
alla condotta illecita tenuta dall'odierna attrice in quanto violativa delle norme in tema di circolazione stradale con particolare riferimento all'art. 141 C.d.S..
Alla luce delle risultanze probatorie in atti, appare corretta la ricostruzione operata dal
Giudice di Pace di nella sentenza appellata circa la competenza del giudice penale CP_1
a statuire sia sul profilo penale che su quello amministrativo. La circostanza che al momento della decisione del Giudice di Pace fosse già intervenuto l'accertamento penale, stante l'emissione del decreto penale di condanna, non appare idoneo di per sé a derogare al riparto di competenza statuito dalle disposizioni citate, essendo il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna la sede dove dolersi della comminata sanzione amministrativa.
3. Nondimeno, anche volendo – in mera ipotesi – ritenere sussistente la competenza del Giudice di Pace ad esaminare la fondatezza della sanzione amministrativa irrogata dalla Polizia Municipale di alla luce delle risultanze probatorie in atti, la pretesa CP_1
dell'attrice risulta infondata.
Invero, con il verbale nr. 30003139 (V-69744) del 25.02.2020 redatto dal Comando
Polizia Municipale del Comune di è stato accertato che la sig.ra CP_1 Parte_1
alla guida del veicolo Matiz Chevrolet targa DF496XM, “circolava a velocità non regolata in modo da omettere l'arresto tempestivo del veicolo all'interno del campo di visibilità in caso di ostacolo prevedibile” sì da investire il pedone, sulla carreggiata. Parte_4
4. Segnatamente, nella relazione sull'incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale -
Nucleo Infortunistica del Comune di prot. N. 63/2020/I, viene evidenziato CP_1
come il sinistro si sia verificato su una strada urbana con carreggiata a doppio senso, con presenza di segnaletica orizzontale e verticale, in un tratto rettilineo con pagina 9 di 14 pavimentazione asfaltata, manto stradale asciutto, sufficiente illuminazione, condizioni di traffico scarso, condizioni metereologiche serene e buona visibilità. Gli agenti hanno accertato, inoltre, che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore”.
Dinanzi agli operanti di Polizia, la sig.ra rilasciato spontanee Parte_1
dichiarazioni sulle circostanze del sinistro, riferendo che: “Mi trovavo alla guida dell'auto e stavo percorrendo via B. Croce con direzione da monti verso mare. Superato poco prima del civico 58, improvvisamente una signora attraversava la strada sorreggendo delle borse. Ritengo che la signora si trovasse sul lato Carrara della strada volesse raggiungere il lato opposto dove si trovava delle amiche che
l'avevano chiamata. Preciso che appena mi avvedevo della signora, frenavo per evitare di urtarla”.
Nell'immediatezza del sinistro, la P.G. ha proceduto a verbalizzare le dichiarazioni della testimone oculare la quale ha dichiarato che: “ero davanti al civico 49 di via Testimone_1
B. Croce lato Viareggio a parlare con due persone. Ad un certo punto, un'auto si fermava dalla parte opposta della strada con direzione Carrara. Poco dopo udivo un che chiamava “ ” mi giravo e Parte_4
notavo una persona a terra davanti ad un'auto. Mi rendevo conto che era la signora che poco Parte_4
prima stava parlando con me sul lato opposto della strada (…)”.
In data 7.3.2020, è stato poi sentito il testimone oculare, il quale ha Testimone_2
riferito di aver percorso il giorno 25/02/2020 alle ore 18:20 via B. Croce con direzione monti e che: “nei pressi del civico 49 notavo una persona, a bordo della strada sul lato Viareggio della carreggiata sulla mia destra, che aveva intenzione di attraversare la carreggiata con direzione
Carrara. Quindi mi fermavo per fare attraversare il pedone, la signora, che aveva delle buste della spesa in mano, attraversava e si fermava a centro della carreggiata per verificare la possibilità di attraversare
l'altra corsia. Un'auto che percorreva via B. Croce con direzione mare rallentava, quindi la signora proseguiva l'attraversamento e dopo un passo si fermava e l'auto di cui sopra la investiva. Il pedone veniva colpito sulla parte destra del corpo dalla parte anteriore dell'auto e rovinava a terra (…)”.
pagina 10 di 14 In giorno 24.4.2020, è stata sentita dagli operanti di P.G. la sig.ra la Parte_4
quale ha dichiarato: “il giorno 25/02/2020 alle ore 18:20 circa mi trovavo sul marciapiede lato
Viareggio di via Benedetto Croce all'altezza del civico 49. Stavo chiacchierando con delle mie amiche poi non ricordo nulla (…)”.
5. Gli agenti di P.G., alla luce degli accertamenti svolti, hanno ritenuto che il veicolo condotto dall'odierna appellante percorresse via B. Croce con direzione monti-mare investendo, all'altezza del civico 49, il pedone sulla corsia monti-mare. Mentre, al momento dell'impatto, la sig.ra stava attraversando la carreggiata provenendo dal Pt_2
marciapiede sul lato Viareggio in direzione Carrara.
Ciò posto, occorre precisare che l'art. 141 co. 2 CdS stabilisce che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (v. comma 2) e che “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173” (v. comma 11). Sul punto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili” (cfr. Cass. civ. 25552/2017).
Orbene, dagli accertamenti effettuati dagli operanti della Polizia Municipale unitamente alle dichiarazioni dei testimoni oculari, è emerso come la sig.ra non si sia posta Pt_1
nelle condizioni di arrestare tempestivamente il veicolo in condizioni di sicurezza dinanzi ad un ostacolo prevedibile. Invero, atteso che il teste Testimone_2
procedendo in direzione mare-monti su via Croce, ha dichiarato di essersi arrestato per consentire l'attraversamento della carreggiata della sig.ra la sig.ra Pt_2 Pt_1
provenendo dal senso di marcia opposto (monti-mare) ben avrebbe potuto avvedersi della presenza di un ostacolo a fronte di un veicolo fermo sulla carreggiata o quanto pagina 11 di 14 meno preoccuparsi di tenere una velocità estremamente bassa (non certo coincidente con quella dichiarata di 44 km/h) onde poter far fronte ad eventuali sopravvenienze.
Nondimeno, gli agenti di P.G. hanno accertato come le condizioni di visibilità e del manto stradale fossero buone, con condizioni meteorologiche e di luminosità sufficienti.
Nonostante la velocità del veicolo condotto dalla sig.ra fosse inferiore al limite Pt_1
massimo consentito nel tratto stradale di verificazione del sinistro, la particolare vicinanza tra tale luogo e un attraversamento pedonale segnalato con strisce pedonali – poste a distanza di soli 50 metri – e, come detto, la presenza di altro veicolo fermo, avrebbero imposto all'odierna attrice una particolare cautela nel procedere lungo la carreggiata. Nondimeno, l'emissione del decreto penale di condanna – non opposto – nei confronti della sig.ra rispetto al reato di lesioni personali cagionate in Pt_1
violazione delle regole cautelari in tema di circolazione stradale costituirebbe (a voler ritenere ipoteticamente sussistente la competenza di questo giudice) un grave elemento di prova circa la dinamica del sinistro e la responsabilità della sig.ra nella Pt_1
causazione dello stesso.
6. Da ultimo, mette conto rilevare come la notifica del verbale nr. 30003139 (V-69744) del 25.02.2020 avvenuta in data 4 giugno 2020 (vale a dire non mediante contestazione immediata richiesta, ove possibile, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., e oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S.) sia conforme al disposto dell'art. 103 del d.l.
18/2020 che, a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sospeso i termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, di guisa da rendere irrilevante il decorso del tempo nel periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Il comma 1-bis, invero, ha statuito che: “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di
pagina 12 di 14 notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. Orbene, atteso che il sinistro si
è verificato in data 25 febbraio 2020, che la norma di specie è entrata in vigore in data
30 aprile 2020 (e, dunque, nella pendenza del termine per la notifica) e che la notifica è stata effettuata in data 4 giugno 2020, si ritiene che la notifica del verbale di accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada sia stata tempestiva.
Inoltre, nel verbale veniva specificato che non era stata effettuata la contestazione immediata “per necessità redazione rilievo planimetrico per valutazioni sulla dinamica”: motivazione esaustiva e senz'altro corretta, dal momento che è stato necessario assumere diverse deposizioni ed effettuare opportuni accertamenti prima di procedere all'irrogazione della sanzione.
7. Il gravame, in definitiva, non può che trovare – in ogni caso – integrale rigetto.
8. Le spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 500,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2063/21 R.G., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 156\2021; CP_1
2) condanna a rifondere al le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
pagina 13 di 14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Massa, in data 23.1.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa , in Parte_5
qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 14 di 14