Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 3016
CASS
Sentenza 6 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 9 dicembre 2024, con numero di registro generale 18902/2023. Le parti in causa erano gli eredi di un medico deceduto a causa di un'infezione virale, che avevano richiesto il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza assicurativa contro infortuni mortali. La compagnia assicurativa, invece, sosteneva che la morte non fosse coperta dalla polizza, in quanto causata da una malattia infettiva, non rientrante tra i rischi assicurati.

La Corte d'appello di Torino aveva inizialmente accolto la domanda degli eredi, ma in appello la LI Italia s.p.a. aveva ottenuto il rigetto della richiesta. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello, argomentando che l'infezione virale non poteva essere considerata un "infortunio" ai sensi della polizza, in quanto mancava l'elemento della "causa violenta". Inoltre, la Corte ha sottolineato che le condizioni contrattuali non erano ambigue e che l'interpretazione favorevole all'assicurato non si applicava in questo caso. La sentenza ha ribadito la distinzione tra assicurazione privata e obbligatoria, evidenziando che le parti avevano libertà di definire i rischi coperti. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese legali.

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Massime4

Il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

In tema di contratto di assicurazione, la delimitazione del rischio assicurato alle "infezioni da malattie tropicali" non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche l'infezione da coronavirus, tali dovendosi intendere - in assenza di una definizione legislativa - le malattie endemiche o che si manifestano principalmente nei Paesi della fascia tropicale, non già tutte le malattie a diffusione internazionale.

In tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riconducibilità della morte di un medico, causata dal virus Covid 19, alla nozione contrattuale di infortunio indennizzabile in base ad un'assicurazione privata stipulata dall'ENPAM a beneficio dei medici di medicina generale).

La polizza contro il rischio di invalidità e di morte derivante da malattia o da infortunio, stipulata a beneficio dei medici di medicina generale dall'ENPAM, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto è soggetta alle regole dell'assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali, perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge, come tale sottratta alle regole di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

Commentari4

  • 1Riv. it. medicina legale
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Polizze infortuni, è esclusa la copertura per le malattie infettiveAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 26 maggio 2025

  • 3Federico AndreozziAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 4Riv. it. medicina legale
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 3016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3016
Data del deposito : 6 febbraio 2025

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