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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24751/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA NUOVA, 20 20121 MILANO presso il difensore avv. LESSIO PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VICO SAN FILIPPO N.8 05100 TERNIpresso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA CP_2 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO SAN FILIPPO N.8 05100 TERNI presso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
ha concluso come da note depositate in data 12/12/2024 Controparte_3
semplificata e hanno concluso come da note Controparte_4 CP_2 depositate in data 27/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale Ordinario di Milano la società e il CP_5 CP_6 signor per sentir condannare alla restituzione della somma di euro CP_2 CP_6 8.883,73 da quest' ultima ricevuta quali anticipi provvigionali in eccesso in relazione ad un contratto di agenzia inter partes e in solido con quale fideiussore, alla CP_6 CP_2 restituzione della somma di euro 5500,00 per anticipi erogati in virtù di addendum 11/10/21, oltre interessi di mora pagina 1 di 7 Deduceva parte attrice di essersi avvalsa, con contratto di agenzia del 13/4/2021 , della collaborazione della società per la conclusione di contratti relativi alla CP_6 somministrazione di gas ed energia Deduceva che l'art 11 del suddetto contratto prevedeva le modalità di maturazione delle provvigioni solo in riferimento ad affari andati a buon fine e cioè in relazione a contratti attivati ed eseguiti per almeno 12 mesi e che nel caso di mancata attivazione della fornitura o in caso di cessazione del contratto prima dei 12 mesi , vi sarebbe stato lo storno integrale delle provvigioni anticipate Deduceva altresì che era contrattualmente previsto che il preponente inviasse all'agente
,mensilmente ,il conteggio delle provvigioni , conteggio che diveniva definitivo in mancanza di contestazione nel termine di gg 10 Deduceva che in data 15/6/21 le parti sottoscrivevano un primo addendum disciplinante l'attività assunta da di assistere e coordinare una serie di agenti e procacciatori precisamente CP_6 individuati e per la quale la società avrebbe avuto il diritto ad una provvigione denominata CP_6
“Compenso integrativo Master Fisso”per i contratti stipulati dai suddetti agenti/procacciatori andati a buon fine e con durata di esecuzione non inferiore a 12 mesi Deduceva altresì che l'allegato A all'addendum prevedeva la restituzione degli anticipi provvigionali nel caso in cui il contratto non avesse avuto esecuzione per almeno 12 mesi e che il reclamo dell'agente in merito al conteggio delle provvigioni e dello storno doveva avvenire entro 2 gg dal suo ricevimento Deduceva che sempre in data 15/6/21 le parti sottoscrivevano secondo addendum sulla base del quale l'Agente aveva diritto a maturare un'ulteriore Provvigione denominata Premio Gruppo mensile in presenza di determinate condizioni e le modalità di storno degli anticipi provvigionali in caso di venir meno delle suddette condizioni Deduceva che in data 11/10/21 le parti sottoscrivevano terzo addendum con previsione di erogazione di anticipi provvigionali e restituzione anticipi secondo le previsioni con coevo rilascio di garanzia fideiussoria da parte di CP_2 Deduceva che dopo il terzo addendum e versati gli anticipi provvigionali come dallo stesso previsti relativi a ottobre novembre e dicembre 2021 di euro 5500,00 (imponibile inviava alla Parte_1 società l'invito alla fatturazione e il conteggio degli anticipi provvigionali in eccesso per CP_6 l'importo complessivo di euro 8.883,73 con richiesta di restituzione degli stessi e dell'importo di euro 5500,00 Deduceva che a fronte di ciò la inviava comunicazione del 31/1/2022 di recesso con CP_6 preavviso Deduceva che a fronte di numerose diffide di pagamento e del riconoscimento del debito di euro 5500,00 da parte di quale leg rapp di e fideiussore della stessa , nessun CP_2 CP_6 pagamento veniva effettuato Si costituivano in causa la società e il signor che, previa eccezione di CP_6 CP_2 incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice e in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 4.970,42 oltre al rimborso di tutti gli storni provvigionali . Deducevano le parti convenute che organizzato in forma societaria aveva prestato CP_2 l'attività di agente in forma esclusivamente personale e continuativa senza che sussiste il carattere imprenditoriale dell'attività come l'impiego di personale,strutture e capitali investiti e che il domicilio dell'agente doveva considerarsi la sua residenza in Terni Deduceva che per tali motivi veniva richiesto che il Giudice ordinario declinasse la propria competenza funzionale ex art 409 n. 3 cpc a favore del Tribunale di Terni in funzione di Giudice del Lavoro
pagina 2 di 7 Deduceva che , in realtà ,sebbene la fosse receduta con comunicazione del 31/1/22 dal CP_6 contratto di agenzia ciò non aveva costituito una libera decisione , ma derivava dall'impossibilità di continuare il rapporto a causa di forte contrazione del mercato determinato dal lungo periodo di pandemia e dalla guerra scoppiata in Ucraina oltre alle scelte commerciali (contestate) della preponente che gli avevano impedito di svolgere il mandato ricevuto
Deduceva di essersi impegnato per promuovere accordi commerciali ( Icopower) e che la Preponente si era impegnata a sostenere l'attività di promozione promettendo omaggi da offrire alla clientela , impegni mai mantenuti e che detto comportamento aveva privato l'agente di sostegno commerciale tanto da pregiudicarne l'attività e da costringerlo al recesso
Deduceva altresì che in conseguenza di ciò ,l'agente era stato costretto a chiedere degli anticipi provvigionali che in caso di ottemperamento degli impegni assunti dalla preponente non sarebbero stati necessari
Deduceva che i compensi liquidati in via anticipata non dovevano essere restituiti in quanto la loro mancata maturazione doveva essere considerata per fatto e colpa esclusivi di Parte_1
Anche gli storni provvigionali dovevano ritenersi illegittimi per la illegittimità delle clausole contrattuali contrarie al disposto dell'art 1748 co 6 cc, talchè nessun storno doveva essere applicato in caso di esecuzione del contratto Deduceva che a fronte della non corretta esecuzione del contratto e della manifestata mala fede ,il recesso doveva ritenersi effettuato per giusta causa con la conseguenza della maturazione del diritto all'indennità prevista ex art 1751 cc nonché al risarcimento del danno e al riconoscimento di un mese di preavviso Deduceva che l'indennità di cessazione del rapporto doveva quantificarsi in euro 2485,41 e l'indennità sostitutiva del preavviso in euro 2485,,41 e che avrebbe dovuto , pertanto Parte_1 corrispondere la somma totale di euro 4.970,82 oltre al rimborso di tutti gli storni provvigionali e relativa e conseguente rivalutazione All'udienza del 9/11/2022 il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI co cpc All'udienza del 2/3/23 il Giudice emetteva ordinanza ex art 186 ter cpc a favore di Parte_1 limitatamente all'importo di euro 5.500,00 oltre interessi moratori, spese e oneri di legge , per il quale sussisteva prova del versamento quale anticipi e pacifica risultava la mancata restituzione;
disattendeva la richiesta prova orale della convenuta e disponeva CT al fine di verificare se gli storni delle provvigioni effettuate dall'attrice erano conformi ai criteri previsti in contratto e negli addendum e determinasse la loro quantificazione
-All'udienza del 22/3/23 il CT nominato prestava giuramento
-All'udienza del 21/9/23 il Giudice fissava udienza di pc
-All'udienza del 16/12/24 celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***********************************
, quale preponente ,ha promosso nei confronti di ,quale agente, e nei CP_5 CP_6
confronti di , quale fideiussore, azione di richiesta di restituzione di provvigioni non CP_2
maturate e stornate per l'importo di euro 8.883,73 e di restituzione di anticipi per l'importo di euro 5.500,00, erogati in virtù del terzo addendum al contratto di agenzia inter partes , sempre a seguito di mancata maturazione di provvigioni
I convenuti si sono difesi sostenendo, sostanzialmente, che la mancata maturazione delle pagina 3 di 7 provvigioni doveva addebitarsi a fatto della preponente la quale non aveva effettuato attività
promozionale e sostenuto l'attività dell'agente tanto da costringerlo al recesso contrattuale.
Eccepivano, in via preliminare, la competenza funzionale e territoriale del Giudice adito
Sull'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito
L'eccezione di parte convenuta si basa sul fatto che il signor organizzato in forma CP_2
societaria avrebbe prestato la propria attività personalmente , non in forma imprenditoriale , senza capitali investiti e impiego di personale con la conseguenza che sarebbe competente per il vaglio delle domande attoree il Tribunale di Terni quale Giudice del Lavoro del domicilio dell'agente
(Terni)
L'eccezione va disattesa. Il contratto di agenzia è intercorso tra parte attrice e a socio CP_6
unico , di cui risultava amministratore Controparte_7 CP_2
Secondo l' orientamento della Suprema Corte le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Giudice del Lavoro ex art 409 n. 3 cpc solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. Tale carattere viene a mancare, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali , di fatto o irregolare in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero dei rapporti disciplinati dall'art 409 cpc .Di fatto l'attività di agente viene mediata dalla società perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (cass civ 10184/2022)
Deve essere pertanto dichiarata la competenza del Giudice Ordinario e del Tribunale adito competente territorialmente , in via esclusiva, secondo il contratto di agenzia inter partes.
Sulla pretesa di restituzione degli anticipi provvigionali
Nel rapporto di agenzia ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati grava su questi e non sull'agente l'onere di pagina 4 di 7 provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale ovvero la mancata conclusione degli affari atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (Ord Cass civile n. 28878/2022)
Nel caso di specie parte attrice ha dimesso i conteggi relativamente agli acconti e anticipi corrisposti all'agente , sia su richiesta di quest'ultimo , sia sulla base degli addendum sottoscritti dopo il contratto di agenzia.
Sussiste prova della comunicazione di detti conteggi e del loro” riconoscimento” , tant'è che con comunicazione del 3/2/22, a recesso con preavviso avvenuto, nulla contesta in CP_2
merito alle cifre e neppure al ricevimento delle stesse , ma propone la restituzione del debito con rateizzazione , per iniziare ,di euro 200,00 mensili (doc 12 di parte attrice)
In ogni caso la mancata contestazione costituisce prova del credito di parte attrice ex art 115 cpc
Sussiste prova , altresì della dazione degli anticipi pagati sulla base del terzo addendum , con la fideiussione personale di e per i quali, in corso di causa il Giudice emetteva CP_2
ordinanza ex art 186 ter cpc essendoci prova inconfutabile delle dazione degli anticipi e della mancata restituzione
Quanto agli storni operati da parte attrice sulle provvigioni corrisposte e non maturate per il periodo di durata del rapporto contrattuale la CT , disposta d'ufficio dal Giudice e condivisa dallo scrivente Gop per tutti i motivi esplicitati nella stessa , ha appurato che gli storni effettuati da parte attrice risultano sostanzialmente conformi al contratto inter partes salvo una differenza a favore della società convenuta di euro 91,97 con la conseguenza che l'importo corretto a titolo di storno ammonta ad euro 8791,76
Nessun fondamento ha trovato la tesi dei convenuti della illegittimità degli storni per mancanza di buona fede di parte attrice e per non adempimento degli obblighi contrattuali
Nessuna prova è stata versata in causa in relazione alla maturazione di provvigioni dopo la pagina 5 di 7 cessazione del rapporto di agenzia per le circostanze di cui all'art 1748 cc né possono considerarsi nulle le clausole contrattuali che prevedono una esecuzione minima dei contratti promossi dall'agente per far maturare la provvigione . Tali clausole derivano dalla libera determinazione delle parti ed erano esistenti fin dalla prima stipula contrattuale e non deve considerarsi contrario al principio di buona fede , né alla legge , la previsione di una durata minima nei contratti di somministrazione di luce e gas in quanto detti contratti costituiscono vantaggi per il preponente solo se vengono eseguiti per una certa durata .Nessuna prova è stata offerta in relazione alla circostanza che l'interruzione dell'esecuzione di detti contratti, prima del periodo minimo, sia avvenuta per colpa del preponente.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
L'agente con la comunicazione di recesso con preavviso è decaduto dal diritto di poter ricevere l'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 cc co 3 , avendo peraltro cessato ogni attività
dopo la suddetta comunicazione come dallo stesso allegato in comparsa di costituzione e risposta
(pag 4)
Né ha dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all'art 1751 cc che gli darebbero il diritto al ricevimento delle indennità richieste né ha provato in modo idoneo il quantum richiesto costituendo l'elenco, di cui al suo doc 5 ,un documento di provenienza unilaterale e contestato .
La domanda dunque deve essere rigettata
Quanto alle reiterate richieste istruttorie se ne conferma il rigetto per i motivi già indicati nell'ordinanza del 2/3/2023
L'ordinanza ex art 186 ter cpc del 2/3 /2023 deve ritenersi assorbita nella presente sentenza
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accertato il credito di , pari ad euro 8791,76 , quali anticipi provvigionali erogati in CP_5
pagina 6 di 7 eccesso , in relazione al contratto di agenzia e agli addendum del 15/6/2021
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a CP_6 CP_5 dell'importo di euro 8791,76 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo
-Accertato il credito di pari ad euro 5.500,00 quali anticipi erogati in virtù CP_5 dell'addendum del 11/10/2021
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con al pagamento CP_6 CP_2 dell'importo di euro 5.500,00 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a le spese di CP_6 Controparte_5 lite liquidate complessivamente in euro 5500,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta , di cui il 50% in via solidale con CP_2 Pone definitivamente a carico di le spese della CT CP_6 L'ordinanza ex art 186 ter cpc del 2/3/2023 deve ritenersi assorbita nella presente sentenza.
Milano, 4 giugno 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24751/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA NUOVA, 20 20121 MILANO presso il difensore avv. LESSIO PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VICO SAN FILIPPO N.8 05100 TERNIpresso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA CP_2 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO SAN FILIPPO N.8 05100 TERNI presso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
ha concluso come da note depositate in data 12/12/2024 Controparte_3
semplificata e hanno concluso come da note Controparte_4 CP_2 depositate in data 27/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale Ordinario di Milano la società e il CP_5 CP_6 signor per sentir condannare alla restituzione della somma di euro CP_2 CP_6 8.883,73 da quest' ultima ricevuta quali anticipi provvigionali in eccesso in relazione ad un contratto di agenzia inter partes e in solido con quale fideiussore, alla CP_6 CP_2 restituzione della somma di euro 5500,00 per anticipi erogati in virtù di addendum 11/10/21, oltre interessi di mora pagina 1 di 7 Deduceva parte attrice di essersi avvalsa, con contratto di agenzia del 13/4/2021 , della collaborazione della società per la conclusione di contratti relativi alla CP_6 somministrazione di gas ed energia Deduceva che l'art 11 del suddetto contratto prevedeva le modalità di maturazione delle provvigioni solo in riferimento ad affari andati a buon fine e cioè in relazione a contratti attivati ed eseguiti per almeno 12 mesi e che nel caso di mancata attivazione della fornitura o in caso di cessazione del contratto prima dei 12 mesi , vi sarebbe stato lo storno integrale delle provvigioni anticipate Deduceva altresì che era contrattualmente previsto che il preponente inviasse all'agente
,mensilmente ,il conteggio delle provvigioni , conteggio che diveniva definitivo in mancanza di contestazione nel termine di gg 10 Deduceva che in data 15/6/21 le parti sottoscrivevano un primo addendum disciplinante l'attività assunta da di assistere e coordinare una serie di agenti e procacciatori precisamente CP_6 individuati e per la quale la società avrebbe avuto il diritto ad una provvigione denominata CP_6
“Compenso integrativo Master Fisso”per i contratti stipulati dai suddetti agenti/procacciatori andati a buon fine e con durata di esecuzione non inferiore a 12 mesi Deduceva altresì che l'allegato A all'addendum prevedeva la restituzione degli anticipi provvigionali nel caso in cui il contratto non avesse avuto esecuzione per almeno 12 mesi e che il reclamo dell'agente in merito al conteggio delle provvigioni e dello storno doveva avvenire entro 2 gg dal suo ricevimento Deduceva che sempre in data 15/6/21 le parti sottoscrivevano secondo addendum sulla base del quale l'Agente aveva diritto a maturare un'ulteriore Provvigione denominata Premio Gruppo mensile in presenza di determinate condizioni e le modalità di storno degli anticipi provvigionali in caso di venir meno delle suddette condizioni Deduceva che in data 11/10/21 le parti sottoscrivevano terzo addendum con previsione di erogazione di anticipi provvigionali e restituzione anticipi secondo le previsioni con coevo rilascio di garanzia fideiussoria da parte di CP_2 Deduceva che dopo il terzo addendum e versati gli anticipi provvigionali come dallo stesso previsti relativi a ottobre novembre e dicembre 2021 di euro 5500,00 (imponibile inviava alla Parte_1 società l'invito alla fatturazione e il conteggio degli anticipi provvigionali in eccesso per CP_6 l'importo complessivo di euro 8.883,73 con richiesta di restituzione degli stessi e dell'importo di euro 5500,00 Deduceva che a fronte di ciò la inviava comunicazione del 31/1/2022 di recesso con CP_6 preavviso Deduceva che a fronte di numerose diffide di pagamento e del riconoscimento del debito di euro 5500,00 da parte di quale leg rapp di e fideiussore della stessa , nessun CP_2 CP_6 pagamento veniva effettuato Si costituivano in causa la società e il signor che, previa eccezione di CP_6 CP_2 incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice e in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 4.970,42 oltre al rimborso di tutti gli storni provvigionali . Deducevano le parti convenute che organizzato in forma societaria aveva prestato CP_2 l'attività di agente in forma esclusivamente personale e continuativa senza che sussiste il carattere imprenditoriale dell'attività come l'impiego di personale,strutture e capitali investiti e che il domicilio dell'agente doveva considerarsi la sua residenza in Terni Deduceva che per tali motivi veniva richiesto che il Giudice ordinario declinasse la propria competenza funzionale ex art 409 n. 3 cpc a favore del Tribunale di Terni in funzione di Giudice del Lavoro
pagina 2 di 7 Deduceva che , in realtà ,sebbene la fosse receduta con comunicazione del 31/1/22 dal CP_6 contratto di agenzia ciò non aveva costituito una libera decisione , ma derivava dall'impossibilità di continuare il rapporto a causa di forte contrazione del mercato determinato dal lungo periodo di pandemia e dalla guerra scoppiata in Ucraina oltre alle scelte commerciali (contestate) della preponente che gli avevano impedito di svolgere il mandato ricevuto
Deduceva di essersi impegnato per promuovere accordi commerciali ( Icopower) e che la Preponente si era impegnata a sostenere l'attività di promozione promettendo omaggi da offrire alla clientela , impegni mai mantenuti e che detto comportamento aveva privato l'agente di sostegno commerciale tanto da pregiudicarne l'attività e da costringerlo al recesso
Deduceva altresì che in conseguenza di ciò ,l'agente era stato costretto a chiedere degli anticipi provvigionali che in caso di ottemperamento degli impegni assunti dalla preponente non sarebbero stati necessari
Deduceva che i compensi liquidati in via anticipata non dovevano essere restituiti in quanto la loro mancata maturazione doveva essere considerata per fatto e colpa esclusivi di Parte_1
Anche gli storni provvigionali dovevano ritenersi illegittimi per la illegittimità delle clausole contrattuali contrarie al disposto dell'art 1748 co 6 cc, talchè nessun storno doveva essere applicato in caso di esecuzione del contratto Deduceva che a fronte della non corretta esecuzione del contratto e della manifestata mala fede ,il recesso doveva ritenersi effettuato per giusta causa con la conseguenza della maturazione del diritto all'indennità prevista ex art 1751 cc nonché al risarcimento del danno e al riconoscimento di un mese di preavviso Deduceva che l'indennità di cessazione del rapporto doveva quantificarsi in euro 2485,41 e l'indennità sostitutiva del preavviso in euro 2485,,41 e che avrebbe dovuto , pertanto Parte_1 corrispondere la somma totale di euro 4.970,82 oltre al rimborso di tutti gli storni provvigionali e relativa e conseguente rivalutazione All'udienza del 9/11/2022 il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI co cpc All'udienza del 2/3/23 il Giudice emetteva ordinanza ex art 186 ter cpc a favore di Parte_1 limitatamente all'importo di euro 5.500,00 oltre interessi moratori, spese e oneri di legge , per il quale sussisteva prova del versamento quale anticipi e pacifica risultava la mancata restituzione;
disattendeva la richiesta prova orale della convenuta e disponeva CT al fine di verificare se gli storni delle provvigioni effettuate dall'attrice erano conformi ai criteri previsti in contratto e negli addendum e determinasse la loro quantificazione
-All'udienza del 22/3/23 il CT nominato prestava giuramento
-All'udienza del 21/9/23 il Giudice fissava udienza di pc
-All'udienza del 16/12/24 celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
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, quale preponente ,ha promosso nei confronti di ,quale agente, e nei CP_5 CP_6
confronti di , quale fideiussore, azione di richiesta di restituzione di provvigioni non CP_2
maturate e stornate per l'importo di euro 8.883,73 e di restituzione di anticipi per l'importo di euro 5.500,00, erogati in virtù del terzo addendum al contratto di agenzia inter partes , sempre a seguito di mancata maturazione di provvigioni
I convenuti si sono difesi sostenendo, sostanzialmente, che la mancata maturazione delle pagina 3 di 7 provvigioni doveva addebitarsi a fatto della preponente la quale non aveva effettuato attività
promozionale e sostenuto l'attività dell'agente tanto da costringerlo al recesso contrattuale.
Eccepivano, in via preliminare, la competenza funzionale e territoriale del Giudice adito
Sull'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito
L'eccezione di parte convenuta si basa sul fatto che il signor organizzato in forma CP_2
societaria avrebbe prestato la propria attività personalmente , non in forma imprenditoriale , senza capitali investiti e impiego di personale con la conseguenza che sarebbe competente per il vaglio delle domande attoree il Tribunale di Terni quale Giudice del Lavoro del domicilio dell'agente
(Terni)
L'eccezione va disattesa. Il contratto di agenzia è intercorso tra parte attrice e a socio CP_6
unico , di cui risultava amministratore Controparte_7 CP_2
Secondo l' orientamento della Suprema Corte le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Giudice del Lavoro ex art 409 n. 3 cpc solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. Tale carattere viene a mancare, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali , di fatto o irregolare in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero dei rapporti disciplinati dall'art 409 cpc .Di fatto l'attività di agente viene mediata dalla società perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (cass civ 10184/2022)
Deve essere pertanto dichiarata la competenza del Giudice Ordinario e del Tribunale adito competente territorialmente , in via esclusiva, secondo il contratto di agenzia inter partes.
Sulla pretesa di restituzione degli anticipi provvigionali
Nel rapporto di agenzia ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati grava su questi e non sull'agente l'onere di pagina 4 di 7 provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale ovvero la mancata conclusione degli affari atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (Ord Cass civile n. 28878/2022)
Nel caso di specie parte attrice ha dimesso i conteggi relativamente agli acconti e anticipi corrisposti all'agente , sia su richiesta di quest'ultimo , sia sulla base degli addendum sottoscritti dopo il contratto di agenzia.
Sussiste prova della comunicazione di detti conteggi e del loro” riconoscimento” , tant'è che con comunicazione del 3/2/22, a recesso con preavviso avvenuto, nulla contesta in CP_2
merito alle cifre e neppure al ricevimento delle stesse , ma propone la restituzione del debito con rateizzazione , per iniziare ,di euro 200,00 mensili (doc 12 di parte attrice)
In ogni caso la mancata contestazione costituisce prova del credito di parte attrice ex art 115 cpc
Sussiste prova , altresì della dazione degli anticipi pagati sulla base del terzo addendum , con la fideiussione personale di e per i quali, in corso di causa il Giudice emetteva CP_2
ordinanza ex art 186 ter cpc essendoci prova inconfutabile delle dazione degli anticipi e della mancata restituzione
Quanto agli storni operati da parte attrice sulle provvigioni corrisposte e non maturate per il periodo di durata del rapporto contrattuale la CT , disposta d'ufficio dal Giudice e condivisa dallo scrivente Gop per tutti i motivi esplicitati nella stessa , ha appurato che gli storni effettuati da parte attrice risultano sostanzialmente conformi al contratto inter partes salvo una differenza a favore della società convenuta di euro 91,97 con la conseguenza che l'importo corretto a titolo di storno ammonta ad euro 8791,76
Nessun fondamento ha trovato la tesi dei convenuti della illegittimità degli storni per mancanza di buona fede di parte attrice e per non adempimento degli obblighi contrattuali
Nessuna prova è stata versata in causa in relazione alla maturazione di provvigioni dopo la pagina 5 di 7 cessazione del rapporto di agenzia per le circostanze di cui all'art 1748 cc né possono considerarsi nulle le clausole contrattuali che prevedono una esecuzione minima dei contratti promossi dall'agente per far maturare la provvigione . Tali clausole derivano dalla libera determinazione delle parti ed erano esistenti fin dalla prima stipula contrattuale e non deve considerarsi contrario al principio di buona fede , né alla legge , la previsione di una durata minima nei contratti di somministrazione di luce e gas in quanto detti contratti costituiscono vantaggi per il preponente solo se vengono eseguiti per una certa durata .Nessuna prova è stata offerta in relazione alla circostanza che l'interruzione dell'esecuzione di detti contratti, prima del periodo minimo, sia avvenuta per colpa del preponente.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
L'agente con la comunicazione di recesso con preavviso è decaduto dal diritto di poter ricevere l'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 cc co 3 , avendo peraltro cessato ogni attività
dopo la suddetta comunicazione come dallo stesso allegato in comparsa di costituzione e risposta
(pag 4)
Né ha dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all'art 1751 cc che gli darebbero il diritto al ricevimento delle indennità richieste né ha provato in modo idoneo il quantum richiesto costituendo l'elenco, di cui al suo doc 5 ,un documento di provenienza unilaterale e contestato .
La domanda dunque deve essere rigettata
Quanto alle reiterate richieste istruttorie se ne conferma il rigetto per i motivi già indicati nell'ordinanza del 2/3/2023
L'ordinanza ex art 186 ter cpc del 2/3 /2023 deve ritenersi assorbita nella presente sentenza
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accertato il credito di , pari ad euro 8791,76 , quali anticipi provvigionali erogati in CP_5
pagina 6 di 7 eccesso , in relazione al contratto di agenzia e agli addendum del 15/6/2021
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a CP_6 CP_5 dell'importo di euro 8791,76 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo
-Accertato il credito di pari ad euro 5.500,00 quali anticipi erogati in virtù CP_5 dell'addendum del 11/10/2021
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con al pagamento CP_6 CP_2 dell'importo di euro 5.500,00 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a le spese di CP_6 Controparte_5 lite liquidate complessivamente in euro 5500,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta , di cui il 50% in via solidale con CP_2 Pone definitivamente a carico di le spese della CT CP_6 L'ordinanza ex art 186 ter cpc del 2/3/2023 deve ritenersi assorbita nella presente sentenza.
Milano, 4 giugno 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
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