Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4565
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Sentenza 4 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano dal Giudice dott. Giovannina Riccardi, riguarda una controversia tra un preponente e un agente, in merito alla restituzione di somme versate a titolo di anticipi provvigionali e storni di provvigioni non maturate. L'attore ha richiesto la restituzione di 8.883,73 euro per provvigioni in eccesso e 5.500 euro per anticipi, sostenendo che le provvigioni dovessero maturare solo in caso di contratti attivati per almeno 12 mesi. La parte convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale, sostenendo che l'attività fosse di natura personale e non imprenditoriale, e ha chiesto il rigetto delle domande, avanzando una richiesta riconvenzionale di 4.970,42 euro.

Il Giudice ha disatteso l'eccezione di incompetenza, affermando che il contratto di agenzia intercorreva tra le parti in forma societaria, escludendo il carattere personale del rapporto. Ha accolto parzialmente le domande dell'attore, riconoscendo il credito di 8.791,76 euro per anticipi provvigionali e 5.500 euro per anticipi erogati, evidenziando che la prova della mancata contestazione da parte dell'agente costituiva prova del credito. Inoltre, ha rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo che l'agente avesse perso il diritto all'indennità di cessazione a seguito del recesso. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4565
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4565
    Data del deposito : 4 giugno 2025

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