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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8803 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 12/09/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 21173 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Calicchia che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 c. 3 del DPR n. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici assistenziali previsti ex lege per le vittime Controparte_1 del dovere a decorrere dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio previsto dall'art. 5 c. 1 L.n. 206/04 ( speciale elargizione) nella misura di legge corrispondente all'invalidità permanente come accertata dal CTU (25% a decorrere dal 3/06/03) nonché al beneficio previsto dall'art. 2 c.1 L. n. 407/98 ( assegno vitalizio mensile) nella misura di legge ed al beneficio previsto dall'art. 5 c. 3 e 4 della L. n. 206/04 ( speciale assegno vitalizio) nella misura di legge;
condanna il alla corresponsione dei benefici assistenziali riconosciuti e dei ratei Controparte_1 maturati a decorrere dal decennio anteriore alla domanda amministrativa e sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro Controparte_1 4.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ed oltre spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/09/25 IL GIUDICE Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 12/09/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 21173 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Calicchia che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 c. 3 del DPR n. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici assistenziali previsti ex lege per le vittime Controparte_1 del dovere a decorrere dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio previsto dall'art. 5 c. 1 L.n. 206/04 ( speciale elargizione) nella misura di legge corrispondente all'invalidità permanente come accertata dal CTU (25% a decorrere dal 3/06/03) nonché al beneficio previsto dall'art. 2 c.1 L. n. 407/98 ( assegno vitalizio mensile) nella misura di legge ed al beneficio previsto dall'art. 5 c. 3 e 4 della L. n. 206/04 ( speciale assegno vitalizio) nella misura di legge;
condanna il alla corresponsione dei benefici assistenziali riconosciuti e dei ratei Controparte_1 maturati a decorrere dal decennio anteriore alla domanda amministrativa e sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro Controparte_1 4.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ed oltre spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/09/25 IL GIUDICE Luca Redavid
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