Articolo 751 del Codice di procedura civile
Articolo 750Articolo 703
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 751.
(Scelta dell'onorato).

L'istanza per la scelta ((prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile)) e' proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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