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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
EL RT presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
PLATI' RI presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/11/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Marocco il 28/03/2022 e trascritto agli uffici di Controparte_1 stato civile del comune di Soveria Simeri, rappresentava la volontà di separarsi in quanto viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Deduceva, in particolare, di aver sporto formale denuncia querela, poi archiviata, in riferimento a condotte di lieve aggressione fisica poste in essere in suo danno dal resistente, nonché in ordine alla richiesta di prestazioni sessuali contrarie alla propria religione, per cui la stessa veniva collocata in struttura dedicata a donne vittime di violenza sita in Girifalco.
Così, dunque, concludeva:
“CHIEDE
Che il Presidente del Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi ed ivi emettere, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza.”
Con comparsa del 20 maggio 2024 si costituiva in giudizio , il quale, seppur Controparte_1 aderendo all'avversaria domanda, contestava quanto riferito da controparte.
In particolare, il resistente eccepiva la strumentalità della denuncia presentata da controparte, solo al fine di scindere il rapporto coniugale garantendosi il rilascio di un valido titolo di soggiorno in Italia che prescindesse dai motivi familiari, e così concludeva:
“1-) nulla oppone affinché i coniugi vivano separati fissando ognuno la propria dimora.
a-) dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito a carico della ricorrente;
”
Ascoltati i coniugi all'udienza del 21 maggio 2024 e emessa sentenza parziale sullo status in data
25/6/2024, dopo la rimessione del giudizio al Collegio, con ordinanza recante medesima data si disponeva la prosecuzione della causa per le determinazioni accessorie e stante l'assenza di richieste istruttorie in ordine alla domanda di addebito formulata dal resistente, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc.
Sulla domanda di addebito
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente, si evidenzia che la domanda invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno
2 o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Difatti, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass.
Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte resistente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non formulando alcuna richiesta istruttoria sul punto, né allegando alcunché a prova del collegamento causa/effetto.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, in applicazione dei principi del D.M 55/2014 e in considerazione del valore della controversia, con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 1302/2024, così provvede:
[...]
a) Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
3 b) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello stato, attesa Controparte_1
l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, che si liquidano in euro 2906,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A e C.PA.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 01/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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