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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 27.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 461/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv.ti Aldo Urciuolo e Francesca Chiodi
contro
, - appellati – CP_1 CP_2
Avv. Paolo De Angelis
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 28.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 28.2.2024 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso con cui la società Parte_1
esercente attività di agenzia di
[...] assicurazioni, aveva chiesto la condanna di e CP_1
(subagente di fino al CP_2 Parte_1 settembre 2020 la prima, titolare di un'altra agenzia assicurativa la seconda) a risarcirla dei danni che aveva affermato esserle derivati da dedotte attività di concorrenza sleale delle due convenute.
2. Più specificamente l'attrice aveva allegato che CP_1 subagente fin dal 2006, fosse receduta dal rapporto il 4 settembre 2020 e che, avendola la società liberata dall'obbligo di preavviso, la relazione negoziale si fosse effettivamente risolta il 20 settembre 2020.
Contestualmente l'ex subagente, a fronte di espressa richiesta della società, avrebbe rifiutato di sottoscrivere un patto di non concorrenza.
3. Già nel luglio dello stesso anno, peraltro, ancora secondo la prospettazione attrice, avrebbe anticipato la sua CP_1 volontà di recedere e di proseguire la propria attività per l'agenzia di chiedendo di trasferire il portafoglio dei CP_2 clienti, da lei seguiti e assicurati con la compagnia presso la nuova mandante. La richiesta CP_3 sarebbe stata trasmessa alla compagnia e sarebbero state avviate trattative tra le due agenzie per verificare la fattibilità di tale trasferimento, con l'intervento anche dell'area manager di trattative rimaste tuttavia CP_3 senza esito. Infine, subito dopo il recesso di la società CP_1 avrebbe ricevuto numerose lettere di disdetta da parte di clienti già seguiti dalla sub agente, che avrebbero poi stipulato nuove polizze con l'agenzia assicurativa di CP_2
o con altre compagnie (si sarebbe trattato in tutto di 147 disdette di polizze auto e di 47 disdette di polizze relative a danni diversi).
4. Assunti questi fatti, la società aveva dedotto in primo grado che tali disdette fossero in effetti frutto di un'attività di sviamento di clientela realizzata da e di cui CP_1 CP_2 avrebbe profittato, anche avvalendosi abusivamente dei dati, relativi alla clientela seguita da trasmessi CP_1 all'agenzia di nel corso delle trattative per il CP_2
2 trasferimento del portafoglio in questione. In tal modo le due convenute avrebbero causato all'attrice un pregiudizio economico derivante sia dalla perdita delle provvigioni riferibili alle polizze disdettate, sia dal conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività, previsti per l'agenzia dalle compagnie sue mandanti, oltre a un danno di immagine. Di tali assunti danni la ricorrente aveva chiesto di essere risarcita, svolgendo le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la distrazione della clientela operata da ai danni di parte ricorrente CP_1 in relazione alle seguenti polizze auto disdettate dei clienti:
1) 201372382; 2) 201555134; 3) 101110912; 4)
106951915, 5) 108822159; 6) 201102054, 7) 201421941;
8) 109832752; 9) 106257597; 10)201361152; 11)
106173777; 12) 108950393; 13) 109613505; 14)
201047814; 15) 108671180; 16) 102015712; 17)
107573606; 18) 20151228; 19) 1099521179; 20)
110604812; 21) 110012230; 22) 201495851; 23)
201499567; 24) 201089519; 25) 201165184; 26)
109941136; 27) 2019563148; 28)01449130; 29)
201500285; 30) 109301094; 31) 108436495; 32)
106165562; 33) 107566397; 34)201468473; 35)
201868325; 36) 201308825; 37) 110080319; 38)
109665299; 39) 201075383; 40)105379816; 41)
108941593; 42) 201521036; 43) 108673856; 44)
201485128; 45) 108488300; 46)2020/9703; 47)
201388829; 48) 2019283330; 49) 201102523; 50)
104529305; 51) 201468456; 52)109121302; 53)
108844670; 54) 201429320; 55) 201430500;56)
105988583; 57) 2019/556234; 58)110011854; 59)
201505561; 60) 201410716; 61) 201481234; 62)
3 201495480; 63) 201375155; 64)201046097; 65)
201378878; 66) 201399521; 67) 201434416; 68)
106088272; 69) 201391983; 70)201142814; 71)
2019526000; 72) 201393748; 73) 105017432; 74)
108178038; 75) 20191547406;76) 2019126816; 77)
201463150; 78)108773790; 79) 2014420157; 80)
105015436; 81) 201053320; 82) 201492389; 83)
201380786; 84) 201451347; 85) 200967745; 86)
107846246; 87) 2019/567065; 88) 201466479;
89)201523771; 90)201505368; 91)201528740; 92)
201513665; 93) 201503356; 94)201501663;
95)110012230; 96)201495851; 97)201499567;
98)201524448; 99) 201500285; 100)109665299; 101)
201521036; 102)108933591; 103)110011854;
104)201505561; 105) 201495480; 106)201074834;
107)202013461; 108)201492389; 109) 109996768;
110)201501624; 111)201534388; 112) 201102389; 113)
201663490; 114) 201572667, 115)201581166;
116)20112721; 117)201551736; 118)201573136; 119)
201104799; 120) 202084900, 121)201114457;
122)201086416; 123)201092250; 124)201567905;
125)201542998; 126)201564991, 127)201568513;
128)201572115; 129)201565062; 130)202062543; 131)
201986019; 132)201531204; 133)201520909;
134)201073736; 135)201116310; 136) 201569259; 137)
110148516; 138)110688839, 139)110572393;
140)110161672; 141)110158426; 142)103013557,
143)108099797, 144)107256872, 145) 110166133;
146)101774760, nonché alle polizze rami danni non auto:
(3), le numero Controparte_4
109012858, 108017340, 108086309, 109018691,
4 110425934, 1100695, 102164248, 110405143,
106568259, 1011134, 104926803, 109980578, 1100669,
1100928, 109849493, 1101129, 109847860, 106129419,
109858304, 1079039, 104586294, 102554518,
110507294; 109347643 ;108013323; 109106359;
1100715; 1100784; 1100349; 13/04/21; 104284455;
1100556; 105138548; 102866997;103150381;106678078;
109165956; 106464946; 110215344; 107039315;
105728842; 1100316; 1100317; 103943785; - per l'effetto, condannare a corrispondere in favore di parte CP_1 ricorrente la somma, come da conteggi prodotti, di euro
42.225,22 , per le polizze disdettate ramo danni auto e per le polizze ramo danni non auto disdettate, o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
per
l'effetto, condannare, altresì, a corrispondere in CP_1 favore di parte ricorrente la somma di € 25.590,00 rapportata ai rappel produttività e sviluppo non conseguiti da parte ricorrente per l'annualità 2021 a causa della distrazione del portafoglio clienti causato dalla condotta di
o la diversa somma, maggiore o minore che CP_1 dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare a titolo CP_1 di risarcimento danni in favore della parte ricorrente per danni all'immagine alla somma di € 20. 000,00 o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
- accertare e dichiarare la
5 sussistenza di atti di concorrenza sleale operati da CP_2
quale titolare dell'Agenzia Groupama Firenze Centro,
[...] in relazione alla distrazione della clientela operata in solido con ai danni di parte ricorrente in relazione alle CP_1 seguenti polizze auto disdettate dei clienti: 1) 108671180
OM RE 2) 108673856- ; 3) CP_5
2019/556234-Margheri ; 4) 201410716 CP_6 [...]
5) 201375155-Miccinesi 6) 201399521- Per_1 Per_2
Moccia Carmine;
7) 201434416-Naldoni ; 8) Per_3
201391983-Orlandini 9) 2019526000-Porciatti Per_2
; 10) 201393748-Rubino Domenico;
11) Parte_1
105017432-Rubino Domenico, 12) 2014420157- NI
Claudio; 13) 105015436-NI ; 14) 201053320- CP_6
; 15) 201380786- ; 16) CP_7 Controparte_8
01 ; 17) 66 ; CP_9 CP_10
18) ; nonché alle polizze rami Parte_2 danni non auto : Controparte_4 Parte_3
le numero 109012858, 108017340, 108086309,
[...]
109018691, 110425934, 1100695, 102164248,
110405143, 106568259, 1011134, 104926803,
109980578, 1100669, 1100928, 109849493, 1101129,
109847860, 106129419, 109858304, 1079039,
104586294, 102554518, 110507294;
109347643;108013323; 109106359; 1100715; 1100784;
1100349; 13/04/21; 104284455; 1100556; 105138548;
102866997; 103150381;106678078; 109165956;
106464946; 110215344; 107039315; 105728842;
1100316; 1100317; 103943785; - per l'effetto, condannare quale titolare dell'Agenzia Groupama CP_2
Firenze Centro, a corrispondere la somma, come da conteggi prodotti, di euro 42.225,22, per le polizze disdettate ramo
6 danni auto e per le polizze rami danni non auto disdettate, o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, quale CP_2 titolare dell'Agenzia Groupama Firenze Centro, a corrispondere in favore di parte ricorrente, la somma di €
25.590,00 rapportata ai rappel produttività e sviluppo non conseguiti da parte ricorrente per l'annualità 2021 a causa della distrazione del portafoglio clienti causato dalla condotta di o la diversa somma, maggiore o CP_1 minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare quale titolare dell'Agenzia Groupama CP_2
Firenze Centro a titolo di risarcimento danni in favore della parte ricorrente per danni all'immagine alla somma di € 50.
000,00 o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
- con vittoria di diritti spese e onorari”.
5. Entrambe le convenute si erano costituite per resistere.
6. Il Tribunale, ritenute irrilevanti le prove costituende richieste dalle parti, ha, come detto, respinto il ricorso, ritenendo che la documentazione di causa non avesse offerto alcuna evidenza delle dedotte condotte di sviamento di clientela. Sarebbe rimasto così indimostrato che le convenute si fossero “adoperate per indurre in modo sistematico gli assicurati in questione a disdettare le predette polizze stipulate con la società ricorrente o a non
7 rinnovarle con essa alla scadenza” (così la sentenza impugnata), mentre non sarebbe stata legata CP_1 all'attrice da alcun obbligo di non concorrenza.
7. Né, secondo il primo giudice, la società avrebbe potuto assolvere all'onere che le competeva con la prova orale di cui aveva chiesto l'ammissione, in quanto diretta a provare unicamente le disdette lamentate e la successiva stipulazione di altre polizze, da parte dei medesimi clienti, per il tramite di Con la conseguenza che, anche ove CP_1 tali circostanze fossero state provate, esse sarebbero state comunque inidonee “a dimostrare che abbia CP_1 proceduto, in concorso con all'acquisizione CP_2 sistematica di clienti della società ricorrente, ossia che CP_1 abbia sistematicamente indotto gli assicurati presso la ricorrente all'invio delle disdette, magari, per esempio, prospettando circostanze non veritiere o altre utilità o denigrando l'attività o i prodotti della ricorrente o millantando migliori condizioni di polizza etc.”. Le circostanze di fatto capitolate sarebbero state infatti compatibili anche con la prospettazione delle convenute, secondo cui un certo numero di assicurati - dopo aver ricevuto dalla ricorrente, nell'ottobre 2020, una comunicazione in cui li si informava che non CP_1 collaborava più con l'agenzia – avrebbero, di loro iniziativa, contattato o l'agenzia di per continuare a CP_1 CP_2 essere seguiti dalla stessa CP_1
8. La società impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato motivo con il quale lamenta che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale di
8 causa, in primo luogo ritenendo erroneamente rilevante la mancata sottoscrizione di un patto di non concorrenza da parte di quando comunque la sub agente sarebbe CP_1 stata tenuta, dall'obbligo di buona fede, ad astenersi da condotte di sviamento di clientela. Del pari erroneamente il primo giudice avrebbe assunto che le condotte attribuibili all'appellata fossero successive alla cessazione del CP_1 rapporto di subagenzia, mentre in ricorso si sarebbe fatto espresso riferimento a episodi risalenti all'aprile 2020, antecedenti quindi il recesso.
9. Infine il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato i documenti di causa, in particolare le disdette, che sarebbero state redatte con formalità definite dall'appellante “standard” e avrebbe comunque illegittimamente precluso alla società di dare la prova per testi dell'effettiva predisposizione, da parte di di tali CP_1 documenti.
10. La società ha quindi riproposto integralmente le domande risarcitorie e insistito per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie.
11. Si sono costituite entrambe le convenute per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria, in CP_2 via pregiudiziale eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto ella non avrebbe condotto in proprio alcuna impresa, mentre l'agenzia di assicurazioni che, secondo la tesi attrice, avrebbe profittato delle dedotte condotte di sviamento di clientela (l'agenzia di Firenze Centro) sarebbe stata gestita dalla CP_3 società Controparte_11
12. Nel merito poi entrambe le appellate hanno argomentato l'insussistenza dello sviamento di clientela, assumendo
9 invece che, all'esito del recesso di un certo numero, CP_1 in realtà modesto, di clienti avrebbe, di propria iniziativa, trasferito le proprie polizze all'agenzia gestita da
[...]
per continuare a farsi seguire da con CP_11 CP_1 la quale questi clienti avrebbero avuto rapporti negoziali da lunga data, anche prima dell'inizio del rapporto di subagenzia dell'appellata con Per Controparte_12 contro sarebbe stata la stessa appellante a impedire il raggiungimento di un accordo per il trasferimento del portafoglio di alle condizioni previste da un accordo CP_1 integrativo applicato da e diretto anche a CP_3 regolare consensualmente simili operazioni (con il pagamento all'agenzia cedente di una somma a titolo di rivalsa, da parte della cessionaria).
13. Sia che hanno contestato comunque nel CP_1 CP_2 quantum la pretesa avversaria e hanno concluso per il rigetto dell'appello.
14. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello completamente infondato, per essere già le allegazioni dell'appellante inidonee a sostenerne la pretesa.
15. In primo luogo, invero, è utile precisare, come ha fatto correttamente il Tribunale, come nella specie non CP_1 fosse legata, all'atto della cessazione del rapporto di sub agenzia, da alcun obbligo di non concorrenza. Un dato – incontestabile - da cui il primo giudice, diversamente da quanto afferma l'appellante, non ha affatto desunto l'irrilevanza di eventuali condotte di concorrenza sleale dell'appellata, ma che vale a delimitare l'area dei suoi obblighi dopo il recesso ed è in tal senso richiamato nella sentenza impugnata. E' di una certa evidenza infatti che,
10 mentre nel corso del rapporto alla sub agente era contrattualmente precluso lo svolgimento di attività in concorrenza con la mandante, dopo il recesso, in mancanza di un patto di non concorrenza, un'eventuale responsabilità risarcitoria della lavoratrice avrebbe potuto derivare solo dal “compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore” (così da ultimo Cass. 18034/2022, citata dalla stessa appellata).
16. Assunto questo dato, è poi un fatto che manchi nel ricorso di primo grado qualsiasi specifica allegazione, in ordine alle condotte con cui avrebbe sviato i clienti CP_1 dell'appellante e li avrebbe indotti a disdettare le polizze in essere con per concludere nuovi Controparte_12 contratti con altri. Né, d'altra parte, si indicano gli elementi di fatto dai quali l'assunta concorrenza sleale sarebbe desumibile, salvo il riferimento, contenuto anche nell'atto di appello, alle modalità, definite standard, di redazione di tali disdette. Un allegazione, quest'ultima che è tuttavia completamente infondata, dato che le disdette (prodotte dalla stessa appellante, suoi docc. 18 e 19) non sono affatto trascritte su moduli prestampati, né contengono formule standard. Al contrario la manifestazione di volontà
(necessariamente identica nel suo contenuto di volizione, dato che tutte le dichiarazioni sono dirette a recedere dal contratto di assicurazione) è espressa dai clienti con espressioni diverse e riportata in forma scritta pure con modalità differenti (talune sono redatte a mano, altre contenute in messaggi mail, altre ancora in comunicazioni inviate via fax, comunque formate senza alcuna
11 omogeneità).
17. L'omissione di tali indispensabili allegazioni si accompagna del resto a una versione dei fatti di causa non particolarmente plausibile. E' la stessa appellante infatti ad allegare che solo una parte dei clienti che avevano disdettato le polizze ne stipulò poi altre con l'agenzia di
AR (o che comunque l'appellante assume essere stata nella titolarità di AR), presso cui veva continuato CP_1 la sua attività. Tanto è vero che, a fronte di 193 disdette, si afferma già in ricorso che i contratti conclusi dall'agenzia di AR sarebbero stati in tutto 65 (a quanto pare di capire, alcuni asseritamente acquisiti in modo diretto da
AR, altre per il tramite di soggetti terzi con cui la stessa avrebbe avuto rapporti commerciali). Già questo dato rende poco verosimile la realizzazione, da parte di di CP_1 condotte abusive che non sarebbero poi andate a vantaggio dell'agenzia per cui la stessa lavorava.
18. Ugualmente è assai poco plausibile che ove, già da prima del recesso, avesse davvero inteso distrarre (anzi avesse effettivamente distratto) i clienti che seguiva, (come assume l'appellante), l'agente avrebbe manifestato apertamente la volontà di trasferire il portafoglio e CP_2 avrebbe avviato con l'appellante un'interlocuzione, che aveva coinvolto anche la compagnia diretta a CP_3 regolare il trasferimento, alle condizioni previste dall'accordo integrativo siglato dalla compagnia. Al contrario è senz'altro più conforme all'id quod plerumque accidit che il compimento preordinato di condotte fraudolente, come quelle che l'appellante assume riferibili alle appellate, avvenga cercando di occultare propositi e finalità degli autori, non certo rivelando il proprio intento e
12 manifestando la volontà di avvalersi di strumenti leciti per ottenere il bene della vita di interesse.
19. A fronte della modestia del contenuto di allegazioni del ricorso e dell'inverosimiglianza della sua versione dei fatti,
è certo che l'onere probatorio gravante sull'appellante non potesse essere assolto a mezzo delle prove per testi e interrogatorio dedotte nell'atto introduttivo di primo grado.
Come rilevato dal Tribunale, infatti, quelle prove avevano a oggetto unicamente l'esistenza e le date delle disdette e la conclusione di nuovi contratti da parte dei clienti nominativamente indicati, ma non vi era alcuna deduzione delle condotte tenute dall'agente al fine di indurre i clienti a comunicare quelle disdette. Così che effettivamente - come si legge nella sentenza impugnata – anche ove confermate, quelle circostanze sarebbero state compatibili anche con la prospettazione delle appellate, secondo cui alcuni dei clienti già seguiti da e con i quali l'agente CP_1 aveva legami familiari, di amicizia o professionali, per averli seguiti anche presso altre agenzie assicurative per le quali aveva in passato lavorato, avrebbero spontaneamente disdettato o non rinnovato i contratti in essere con l'appellante per continuare a farsi seguire da Una CP_1 prospettazione questa peraltro avvalorata dalla stessa condotta processuale della società, che non ha specificamente contestato il fatto, dedotto dalla lavoratrice, secondo cui a al momento della conclusione del CP_1 contratto di agenzia, non fu assegnato alcun portafoglio, proprio perché la sub agente aveva già un certo numero di clienti che l'avevano seguita quando aveva risolto il rapporto con la sua precedente mandante.
20. Per tutti questi motivi deve allora concludersi, come il
13 Tribunale, per il difetto di ogni prova delle dedotte condotte illecite e l'appello va respinto, restando assorbita ogni ulteriore difesa dele appellate.
21. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
22. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012,
n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle appellate, spese che liquida in complessivi € 6.496,10 oltre rimborso forfettario e oltre IVA e CAP come per legge, somma da ripartirsi in parti uguali tra le appellate vittoriose.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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