TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza dell'11/06/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1836 /2015 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA, giusta procura C.F._1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2015 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2006 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “ ”. Organizzazione_1
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per l'anno 2006, come da secondo elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli del 2014; inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel CP_1
merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2006, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2006 alle dipendenze della ditta
[...]
. Organizzazione_1
Preliminarmente occorre precisare che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n.
2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
Va, ancora preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, risulta che l' ha disconosciuto le giornate CP_1
lavorative in agricoltura del ricorrente per il 2006, come da elenco pubblicato sul sito Org_2 dell'Istituto dal 15.09.2014 al 30.09.2014.
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per CP_1
la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone lart. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli ”:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Organizzazione_3
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1
commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale
o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l.
3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass.
Sez. L, n. 20086/2013). Inoltre, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del
03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, parte ricorrente ha proposto ricorso in via amministrativa in data 30.10.2014 (come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, in atti); da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni del procedimento amministrativo, scaduti i quali, nel caso di specie Febbraio 2015, decorrevano i 120 giorni a pena di decadenza, in cui la ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni indicati.
Tenuto conto che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
05.06.2015, lo stesso risulta abbondantemente in termini, quindi, per tale motivo non può accogliersi l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1 Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per l'anno 2006 per 102 giornate, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di proprietà di Organizzazione_1
al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda
[...]
e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 26.5.2014, prodotto in atti dall' , CP_1
redatto dagli ispettori e in cui si dà atto di operazioni di accertamento compiute Per_1 Per_2 sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta Organizzazione_1
Ciò risulterebbe, in particolare, da indici significativi dell'assenza (o comunque del volume notevolmente inferiore rispetto al dichiarato) dell'attività agricola svolta sul fondo del il Org_1
tutto a fronte di un impegno economico spropositato in relazione alle giornate lavorative asseritamente impiegate.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che il suddetto verbale ispettivo, siccome prodotto in atti dall' CP_1
resistente, non risulta sottoscritto dagli ispettori verbalizzanti, sicché perde la fede privilegiata da cui dovrebbe, in astratto, essere connotato.
Nondimeno, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta
EM . Organizzazione_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 [...]
. Controparte_3
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Dei testi escussi, e non hanno lavorato nel periodo Testimone_1 Testimone_2
oggetto di domanda, e nulla possono riferire, se non de relato e dunque con dichiarazioni non utilmente valutabili;
, ha dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente per la stessa Tes_3 ditta, ma ha affermato espressamente che “Non ricordo in quali anni né con precisione il numero di giornate”.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate con riduzione del 30% per assenza di questioni di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., con ricorso depositato 05/06/2015 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in €918,40, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 11/06/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena