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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10312 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VALENTINA BAGNOLI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace e
AVVOCATO SILVIA COSI, in proprio, in qualità di curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
21/10/2025): per la ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Pronunciare l'addebito della separazione giudiziale a carico del sig. ; CP_1
3. Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minorenni nato a [...] Per_2
(Albania) il 31.03.2014 C.F. e nato a [...] C.F._3 Per_1 il 28.07.2012 C.F. alla madre con collocamento e fissazione dei C.F._4 minori e della madre presso l'abitazione familiare;
4. Disporre l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, sita in 50053
Empoli (FI) via Paladini n. 15 alla sig.ra che resterà nella esclusiva Parte_1 disponibilità di quest'ultima, con tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, e la sig.ra continuerà ad abitarvi con i suoi due figli;
Parte_1
5. Disporre che il signor trasferisca altrove la propria residenza anagrafica;
CP_1
6. Disporre che il signor corrisponda alla signora un assegno CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli pari ad € 300,00 ciascuno. Disporre che gli assegni siano versato per dodici mensilità annue, sia rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat e corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
7. Disporre che l'assegno unico ove percepibile sia posto interamente a favore della madre quale genitore collocatario dei figli;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”; per la curatrice speciale avvocato Cosi: “Confermare l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre sig.ra con revoca, quindi, del Per_1 Per_2 Parte_1 provvedimento limitativo disposto nei suoi confronti dal Tribunale per i minorenni;
- Confermare la collocazione dei minori presso di lei;
- Alla luce della limitazione della responsabilità genitoriale del sig. disposta CP_1 anche dal Giudice penale, confermare la sospensione degli incontri padre-figli, con facoltà di programmarne soltanto laddove egli aderisca con regolarità ai percorsi di Pers sostegno già indicati (Serd, e sostegno alla genitorialità quanto meno) e a condizione altresì che l'eventuale programmazione garantisca le superiori esigenze di protezione fisica e psicologica dei figli e, in ogni caso, sempre che l'eventuale frequentazione non risulti pregiudizievole per i minori;
2 - Quanto ai provvedimenti di natura economica, ci si associa alle richieste di parte ricorrente;
- Remissiva sugli ulteriori aspetti relativi alla relazione matrimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , con addebito al marito, il quale è rimasto CP_1 contumace.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato Silvia Cosi, nominata curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa in udienza, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle violenze del marito, e di essere separata di fatto dallo stesso già da circa due anni, durante i quali i coniugi non si sono riconciliati.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in Albania.
4. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una
3 situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso in esame, la ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha dedotto che la convivenza con il marito era divenuta intollerabile a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti da parte del e dei reiterati comportamenti ossessivi e violenti da lui CP_1 tenuti nei confronti dell'intero nucleo familiare.
In particolare, ha dedotto di aver subito violenza fisica e verbale da parte Parte_1
Per_ del marito a partire dal 2022, anche in presenza dei due figli minori , nato il
28/07/2012, e nato il [...]; che il manifestava una immotivata e Per_2 CP_1 ossessiva gelosia nei suoi confronti;
che lo stesso, il 09/01/2023, in evidente stato di agitazione, dopo aver rotto con calci una porta a vetri della casa, aveva minacciato il suicidio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza; che in seguito all'ennesimo episodio violento, il 20/01/2023 la ricorrente aveva sporto querela nei confronti del marito presso la Stazione Carabinieri di Empoli;
di essere stata accolta in una struttura protetta insieme ai figli;
di avere potuto far ritorno nella casa familiare in seguito al decreto n. 741/2023 del 03/04/2023, con il quale il Tribunale di
Firenze aveva ordinato al marito di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli minori;
che i percorsi iniziati a maggio 2023 dal presso il erano stati interrotti poco dopo per la sua scarsa CP_1 Pt_2 collaborazione e per la positività alla cocaina;
che il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, con decreto n. 530/2024 pubblicato il 02/02/2024, aveva disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare, vietandogli altresì di incontrare i figli, i quali erano stati temporaneamente affidati ai Servizi Sociali.
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie le condotte ossessive e maltrattanti dedotte dalla ricorrente a fondamento dell'addebito risultano dalla motivazione della sentenza penale del Tribunale di Firenze n. 483/2025, emessa in data 05/02/2025, all'esito del procedimento penale n. 340/2024 R.G. (depositata in atti), che ha condannato il ad anni 3 e mesi 2 di reclusione in relazione al reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti della moglie, anche alla presenza Per_ dei minori e e ha disposto la sanzione accessoria della sospensione Per_2 dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata di anni 6 e mesi 4.
La motivazione di tale sentenza può essere utilizzata, anche se la pronuncia non risulta definitiva, nella parte in cui essa dà conto delle prove assunte, considerato che nel caso di
4 specie la ricorrente ha prodotto anche i verbali delle udienze dibattimentali, nel corso delle quali sono stati sentiti i testimoni.
In particolare, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 23/10/2024 risulta che il teste
Vice Brigadiere intervenuto il giorno 09/01/2023 presso la casa Testimone_1 coniugale, ha riferito che la ricorrente “presentava un'ecchimosi sul polso” e che il CP_1 ad un certo punto “si era dato alla fuga sui tetti delle case e minacciava di buttarsi di sotto”; la teste (che nel gennaio 2023 era ospite presso la vicina di Testimone_2 casa della coppia) ha confermato che, il giorno dell'intervento del Vice Brigadiere
la ricorrente le aveva bussato alla porta dicendole “chiama polizia, chiama Tes_1 polizia!” (v. udienza del 29/01/2025); il teste fratello del resistente, ha Tes_3 dichiarato che quest'ultimo “faceva uso di alcol e droga”, motivo per il quale “in quei tempi lì il mio fratello non andava d'accordo con nessuno, neanche con noi, neanche coi genitori” (v. ancora udienza del 29/01/2025); infine, la teste , psicologa del Tes_4
Centro Antiviolenza Lilith, ha riferito di aver “valutato una situazione di rischio elevato per la sicurezza della donna” con conseguente attivazione del servizio di emergenza sociale ed il collocamento presso una struttura protetta (v. udienza del 23/10/2024).
Sulla base di quanto finora osservato, alla luce delle dichiarazioni dei testi sentiti in sede dibattimentale, che hanno fondato la condanna penale, il Tribunale ritiene provata una condotta del convenuto violativa dei doveri coniugali, in quanto consistente in maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie, posti in essere pure in presenza dei figli minori.
È stato dunque il comportamento di a causare la rottura dell'unione CP_1 coniugale, con la conseguenza che la separazione deve essere addebitata al marito. Per_
5. In ordine all'affidamento dei figli minori e occorre osservare che il padre, Per_2 una volta allontanatosi dalla casa familiare, non ha seguito i percorsi disposti in suo favore, non ha richiesto di incontrare i minori, né si è interessato della loro vita.
Pertanto, considerata la complessiva condotta paterna, e valutato che la madre si sta prendendo da sola cura dei bambini in modo adeguato (v. relazione dei servizi sociali del
02/12/2024), risulta nell'interesse dei minori una pronuncia che ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior rilievo per i figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto,
5 tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Per_ Tenuto conto dell'attuale assetto familiare, e devono essere collocati presso la Per_2 madre, alla quale spetta dunque l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Empoli
(FI), via Paladini n. 15.
6. Quanto alla frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della condotta paterna, si deve prevedere che il padre possa frequentare i figli soltanto tramite incontri protetti, che i servizi sociali dovranno attivare, a seguito di richiesta del previa preparazione dei CP_1 minori, e sempreché siano avviati e si concludano positivamente il percorso al Ser.d. del convenuto (già disposto dal giudice delegato), nonché il percorso al C.A.M., a cui in questa sede si richiede la presa in carico di CP_1
Occorre altresì incaricare i servizi sociali competenti di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori.
I servizi sociali, il ed il C.A.M. dovranno relazionare ogni sei mesi al giudice Pt_2 tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
7. In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole, si deve rilevare che la madre vive insieme ai figli e al proprio fratello nella casa coniugale, per la quale versa un canone di locazione di € 550,00 mensili;
la stessa lavora con contratto a tempo indeterminato presso la S.O.S. Luna
Società Cooperativa, e, dalla Certificazione Unica del 2025 relativa ai redditi dell'anno
2024 depositata in atti, risulta avere percepito un reddito da lavoro dipendente di circa €
10.000,00 annui;
la ricorrente riceve altresì l'assegno unico per i due figli per una somma complessiva di € 470,00 al mese.
Il resistente, che fino a pochi mesi fa percepiva l'indennità Naspi, attualmente ha un lavoro dipendente con contratto a tempo determinato presso la Property Service S.r.l.s., con retribuzione teorica di circa € 1.500,00 mensili (v. comunicazione INPS depositata in atti dalla ricorrente il 20/10/2025).
Pertanto, tenuto conto che il ha una occupazione e non ha oneri di mantenimento CP_1 diretto dei figli, valutate le condizioni della madre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico – come previsto anche in sede di provvedimenti provvisori – di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei figli), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
6 Inoltre, la madre dovrà continuare a percepire integralmente l'assegno unico per i figli, i quali sono presso di lei collocati.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della limitata attività istruttoria e della semplicità dell'accertamento, in un giudizio di natura contumaciale), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale dei minori, liquidato in dispositivo in favore dell'ER
(considerata l'ammissione del curatore speciale al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (con complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria).
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a ALBANIA, Parte_1 il 10/05/1991, e , n. a ALBANIA, il 12/09/1984 (matrimonio contratto a CP_1
RA (Albania) il 27/09/2010, non trascritto in Italia);
- addebita la separazione ad CP_1
Per_
- affida e in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in Per_2 autonomia anche le decisioni di maggior rilievo per i figli, in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca i figli presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata ad Empoli (FI), via Paladini n. 15; Parte_1
- dispone che il C.A.M. prenda in carico per aiutarlo a rielaborare il proprio CP_1 passato;
- dispone che il prenda nuovamente in carico per un monitoraggio Pt_2 CP_1 tossicologico;
- incarica i servizi sociali competenti per territorio di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare;
7 - dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali, il e il C.A.M. Pt_2 dovranno relazionare ogni sei mesi;
- dispone che il padre possa frequentare i figli soltanto tramite incontri protetti, che i servizi sociali dovranno attivare, a seguito di richiesta del previa preparazione dei CP_1 minori, e sempreché siano avviati e si concludano positivamente i percorsi del convenuto presso il e presso il C.A.M.; Pt_2
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno dei figli), soggetto a rivalutazione annuale
Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_
- pone le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per e Per_2 carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che la madre percepisca l'assegno unico per la prole al 100%;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare all'ER le spese di lite sostenute nel presente CP_1
Per_ grado di giudizio dall'avvocato Silvia Cosi, quale curatore speciale dei minori e che liquida nel complessivo importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso Per_2 forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10312 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VALENTINA BAGNOLI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace e
AVVOCATO SILVIA COSI, in proprio, in qualità di curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
21/10/2025): per la ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Pronunciare l'addebito della separazione giudiziale a carico del sig. ; CP_1
3. Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minorenni nato a [...] Per_2
(Albania) il 31.03.2014 C.F. e nato a [...] C.F._3 Per_1 il 28.07.2012 C.F. alla madre con collocamento e fissazione dei C.F._4 minori e della madre presso l'abitazione familiare;
4. Disporre l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, sita in 50053
Empoli (FI) via Paladini n. 15 alla sig.ra che resterà nella esclusiva Parte_1 disponibilità di quest'ultima, con tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, e la sig.ra continuerà ad abitarvi con i suoi due figli;
Parte_1
5. Disporre che il signor trasferisca altrove la propria residenza anagrafica;
CP_1
6. Disporre che il signor corrisponda alla signora un assegno CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli pari ad € 300,00 ciascuno. Disporre che gli assegni siano versato per dodici mensilità annue, sia rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat e corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
7. Disporre che l'assegno unico ove percepibile sia posto interamente a favore della madre quale genitore collocatario dei figli;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”; per la curatrice speciale avvocato Cosi: “Confermare l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre sig.ra con revoca, quindi, del Per_1 Per_2 Parte_1 provvedimento limitativo disposto nei suoi confronti dal Tribunale per i minorenni;
- Confermare la collocazione dei minori presso di lei;
- Alla luce della limitazione della responsabilità genitoriale del sig. disposta CP_1 anche dal Giudice penale, confermare la sospensione degli incontri padre-figli, con facoltà di programmarne soltanto laddove egli aderisca con regolarità ai percorsi di Pers sostegno già indicati (Serd, e sostegno alla genitorialità quanto meno) e a condizione altresì che l'eventuale programmazione garantisca le superiori esigenze di protezione fisica e psicologica dei figli e, in ogni caso, sempre che l'eventuale frequentazione non risulti pregiudizievole per i minori;
2 - Quanto ai provvedimenti di natura economica, ci si associa alle richieste di parte ricorrente;
- Remissiva sugli ulteriori aspetti relativi alla relazione matrimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , con addebito al marito, il quale è rimasto CP_1 contumace.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato Silvia Cosi, nominata curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa in udienza, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle violenze del marito, e di essere separata di fatto dallo stesso già da circa due anni, durante i quali i coniugi non si sono riconciliati.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in Albania.
4. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una
3 situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso in esame, la ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha dedotto che la convivenza con il marito era divenuta intollerabile a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti da parte del e dei reiterati comportamenti ossessivi e violenti da lui CP_1 tenuti nei confronti dell'intero nucleo familiare.
In particolare, ha dedotto di aver subito violenza fisica e verbale da parte Parte_1
Per_ del marito a partire dal 2022, anche in presenza dei due figli minori , nato il
28/07/2012, e nato il [...]; che il manifestava una immotivata e Per_2 CP_1 ossessiva gelosia nei suoi confronti;
che lo stesso, il 09/01/2023, in evidente stato di agitazione, dopo aver rotto con calci una porta a vetri della casa, aveva minacciato il suicidio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza; che in seguito all'ennesimo episodio violento, il 20/01/2023 la ricorrente aveva sporto querela nei confronti del marito presso la Stazione Carabinieri di Empoli;
di essere stata accolta in una struttura protetta insieme ai figli;
di avere potuto far ritorno nella casa familiare in seguito al decreto n. 741/2023 del 03/04/2023, con il quale il Tribunale di
Firenze aveva ordinato al marito di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli minori;
che i percorsi iniziati a maggio 2023 dal presso il erano stati interrotti poco dopo per la sua scarsa CP_1 Pt_2 collaborazione e per la positività alla cocaina;
che il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, con decreto n. 530/2024 pubblicato il 02/02/2024, aveva disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare, vietandogli altresì di incontrare i figli, i quali erano stati temporaneamente affidati ai Servizi Sociali.
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie le condotte ossessive e maltrattanti dedotte dalla ricorrente a fondamento dell'addebito risultano dalla motivazione della sentenza penale del Tribunale di Firenze n. 483/2025, emessa in data 05/02/2025, all'esito del procedimento penale n. 340/2024 R.G. (depositata in atti), che ha condannato il ad anni 3 e mesi 2 di reclusione in relazione al reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti della moglie, anche alla presenza Per_ dei minori e e ha disposto la sanzione accessoria della sospensione Per_2 dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata di anni 6 e mesi 4.
La motivazione di tale sentenza può essere utilizzata, anche se la pronuncia non risulta definitiva, nella parte in cui essa dà conto delle prove assunte, considerato che nel caso di
4 specie la ricorrente ha prodotto anche i verbali delle udienze dibattimentali, nel corso delle quali sono stati sentiti i testimoni.
In particolare, dal verbale dell'udienza dibattimentale del 23/10/2024 risulta che il teste
Vice Brigadiere intervenuto il giorno 09/01/2023 presso la casa Testimone_1 coniugale, ha riferito che la ricorrente “presentava un'ecchimosi sul polso” e che il CP_1 ad un certo punto “si era dato alla fuga sui tetti delle case e minacciava di buttarsi di sotto”; la teste (che nel gennaio 2023 era ospite presso la vicina di Testimone_2 casa della coppia) ha confermato che, il giorno dell'intervento del Vice Brigadiere
la ricorrente le aveva bussato alla porta dicendole “chiama polizia, chiama Tes_1 polizia!” (v. udienza del 29/01/2025); il teste fratello del resistente, ha Tes_3 dichiarato che quest'ultimo “faceva uso di alcol e droga”, motivo per il quale “in quei tempi lì il mio fratello non andava d'accordo con nessuno, neanche con noi, neanche coi genitori” (v. ancora udienza del 29/01/2025); infine, la teste , psicologa del Tes_4
Centro Antiviolenza Lilith, ha riferito di aver “valutato una situazione di rischio elevato per la sicurezza della donna” con conseguente attivazione del servizio di emergenza sociale ed il collocamento presso una struttura protetta (v. udienza del 23/10/2024).
Sulla base di quanto finora osservato, alla luce delle dichiarazioni dei testi sentiti in sede dibattimentale, che hanno fondato la condanna penale, il Tribunale ritiene provata una condotta del convenuto violativa dei doveri coniugali, in quanto consistente in maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie, posti in essere pure in presenza dei figli minori.
È stato dunque il comportamento di a causare la rottura dell'unione CP_1 coniugale, con la conseguenza che la separazione deve essere addebitata al marito. Per_
5. In ordine all'affidamento dei figli minori e occorre osservare che il padre, Per_2 una volta allontanatosi dalla casa familiare, non ha seguito i percorsi disposti in suo favore, non ha richiesto di incontrare i minori, né si è interessato della loro vita.
Pertanto, considerata la complessiva condotta paterna, e valutato che la madre si sta prendendo da sola cura dei bambini in modo adeguato (v. relazione dei servizi sociali del
02/12/2024), risulta nell'interesse dei minori una pronuncia che ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior rilievo per i figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto,
5 tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Per_ Tenuto conto dell'attuale assetto familiare, e devono essere collocati presso la Per_2 madre, alla quale spetta dunque l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Empoli
(FI), via Paladini n. 15.
6. Quanto alla frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della condotta paterna, si deve prevedere che il padre possa frequentare i figli soltanto tramite incontri protetti, che i servizi sociali dovranno attivare, a seguito di richiesta del previa preparazione dei CP_1 minori, e sempreché siano avviati e si concludano positivamente il percorso al Ser.d. del convenuto (già disposto dal giudice delegato), nonché il percorso al C.A.M., a cui in questa sede si richiede la presa in carico di CP_1
Occorre altresì incaricare i servizi sociali competenti di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori.
I servizi sociali, il ed il C.A.M. dovranno relazionare ogni sei mesi al giudice Pt_2 tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
7. In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole, si deve rilevare che la madre vive insieme ai figli e al proprio fratello nella casa coniugale, per la quale versa un canone di locazione di € 550,00 mensili;
la stessa lavora con contratto a tempo indeterminato presso la S.O.S. Luna
Società Cooperativa, e, dalla Certificazione Unica del 2025 relativa ai redditi dell'anno
2024 depositata in atti, risulta avere percepito un reddito da lavoro dipendente di circa €
10.000,00 annui;
la ricorrente riceve altresì l'assegno unico per i due figli per una somma complessiva di € 470,00 al mese.
Il resistente, che fino a pochi mesi fa percepiva l'indennità Naspi, attualmente ha un lavoro dipendente con contratto a tempo determinato presso la Property Service S.r.l.s., con retribuzione teorica di circa € 1.500,00 mensili (v. comunicazione INPS depositata in atti dalla ricorrente il 20/10/2025).
Pertanto, tenuto conto che il ha una occupazione e non ha oneri di mantenimento CP_1 diretto dei figli, valutate le condizioni della madre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico – come previsto anche in sede di provvedimenti provvisori – di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei figli), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
6 Inoltre, la madre dovrà continuare a percepire integralmente l'assegno unico per i figli, i quali sono presso di lei collocati.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della limitata attività istruttoria e della semplicità dell'accertamento, in un giudizio di natura contumaciale), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale dei minori, liquidato in dispositivo in favore dell'ER
(considerata l'ammissione del curatore speciale al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (con complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria).
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a ALBANIA, Parte_1 il 10/05/1991, e , n. a ALBANIA, il 12/09/1984 (matrimonio contratto a CP_1
RA (Albania) il 27/09/2010, non trascritto in Italia);
- addebita la separazione ad CP_1
Per_
- affida e in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in Per_2 autonomia anche le decisioni di maggior rilievo per i figli, in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca i figli presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata ad Empoli (FI), via Paladini n. 15; Parte_1
- dispone che il C.A.M. prenda in carico per aiutarlo a rielaborare il proprio CP_1 passato;
- dispone che il prenda nuovamente in carico per un monitoraggio Pt_2 CP_1 tossicologico;
- incarica i servizi sociali competenti per territorio di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare;
7 - dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali, il e il C.A.M. Pt_2 dovranno relazionare ogni sei mesi;
- dispone che il padre possa frequentare i figli soltanto tramite incontri protetti, che i servizi sociali dovranno attivare, a seguito di richiesta del previa preparazione dei CP_1 minori, e sempreché siano avviati e si concludano positivamente i percorsi del convenuto presso il e presso il C.A.M.; Pt_2
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno dei figli), soggetto a rivalutazione annuale
Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_
- pone le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per e Per_2 carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che la madre percepisca l'assegno unico per la prole al 100%;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare all'ER le spese di lite sostenute nel presente CP_1
Per_ grado di giudizio dall'avvocato Silvia Cosi, quale curatore speciale dei minori e che liquida nel complessivo importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso Per_2 forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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