Articolo 20 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 20. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale 1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all' ((IVASS)) le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L' ((IVASS)) effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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