Art. 20. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale 1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all' ((IVASS)) le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L' ((IVASS)) effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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- 1. Contenzioso chiuso con transazione,https://www.fiscooggi.it/
L'imposta di registro sull'atto giudiziario rimane dovuta in presenza di una dichiarazione della cessazione della materia del contendere che deriva da una transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'amministrazione dello Stato. Questo, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza n. 15760 depositata lo scorso 22 maggio 2026. Nella pronuncia, la Corte di cassazione ha infatti rilevato che l'articolo 37 del Dpr n. 131/1986, dopo aver sancito che “gli atti dell'autorità giudiziaria… sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili”, prevede, poi, la possibilità di “conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata …
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Giurisprudenza • 73
- 1. Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7099Provvedimento: N. 27276/2022 R.G.A.C. Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegna-te conclusioni; pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 14/07/2025, sciogliendo la ri- serva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott.ssa …Leggi di più...
- successione ereditaria·
- legittimazione attiva·
- art. 2697 c.c.·
- compensazione spese·
- criterio ragione più liquida·
- beneficiario assicurazione·
- prova qualità erede·
- assicurazione sulla vita·
- art. 281 sexies c.p.c.