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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “locazione”, pendente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Roma, via Parte_1 C.F._1
Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Lucio Andreozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 13.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281-undecies c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir condannare e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a pagargli la somma di € 5.345,53, a titolo di canoni e oneri accessori riferiti a un contratto locatizio siglato nel 2014, avente a oggetto un'abitazione sita nel Comune di pagina 1 di 3 Monte Argentario, alla cui scadenza del 31.12.2021 i contraenti si sarebbero accordati per posticipare il rilascio al 30.4.2022, ferme restando le obbligazioni principali del conduttore.
Con decreto del 6.11.2024, sul presupposto che la causa vertesse in materia locatizia, il
Giudice disponeva il mutamento del rito invitando il a integrare il ricorso ai sensi Pt_1 dell'art. 426 c.c. e a notificarlo alle resistenti con la memoria integrativa.
Queste non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, con provvedimento attraverso cui il Giudicante invitava il ricorrente ad attivare la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, alla quale le conduttrici non aderivano.
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'esito dell'udienza cartolare del
13.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dal . Pt_1
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che la domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Benvero, va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, il ricorrente ha assolto l'onere della prova che gli incombeva ex art. 2697 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato nel 2014 con le resistenti (doc. 1), cessato il 31.12.2021 per rituale disdetta trasmessa dal locatore (doc. 2), e allegando l'inadempimento delle conduttrici all'obbligazione di pagare il canone e gli oneri accessori maturati sino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto a febbraio 2023 (docc. 10 e 12)
a seguito del procedimento di sfratto per finita locazione attivato dal a giugno Pt_1
2022 (doc. 4).
Visto che ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcirgli il maggior danno, risulta persino ultroneo - per quanto interessa in questa sede - l'accordo pagina 2 di 3 siglato dai contraenti il 30.12.2021 per legittimare la permanenza dei conduttori nella casa fino al 30.4.2022, a patto di continuare a versare un'indennità di occupazione pari al canone concordato e rimborsare gli oneri accessori (doc. 3).
Non avendo le resistenti contumaci dimostrato d'aver adempiuto alle loro prestazioni, e avendo perfino omesso di partecipare senza giustificato motivo alla mediazione - contegno da quale il Giudicante può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 -, esse vanno quindi condannate, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di € 3.880,00 per i mesi di occupazione protrattasi nel periodo luglio- dicembre 2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché
l'ulteriore somma di € 1.465,53 per oneri condominiali maturati sino alla restituzione effettiva del bene (docc. 7 e 14), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) condanna le resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di €
3.880,00 per l'occupazione dell'immobile sito nel Comune di Monte Argentario, via dei
Gerani n. 18, nei mesi da luglio a dicembre 2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna le resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'ulteriore somma di € 1.465,53 per gli oneri condominiali maturati sino alla restituzione del bene, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna le resistenti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 338,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 13.5.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “locazione”, pendente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Roma, via Parte_1 C.F._1
Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Lucio Andreozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 13.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281-undecies c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir condannare e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a pagargli la somma di € 5.345,53, a titolo di canoni e oneri accessori riferiti a un contratto locatizio siglato nel 2014, avente a oggetto un'abitazione sita nel Comune di pagina 1 di 3 Monte Argentario, alla cui scadenza del 31.12.2021 i contraenti si sarebbero accordati per posticipare il rilascio al 30.4.2022, ferme restando le obbligazioni principali del conduttore.
Con decreto del 6.11.2024, sul presupposto che la causa vertesse in materia locatizia, il
Giudice disponeva il mutamento del rito invitando il a integrare il ricorso ai sensi Pt_1 dell'art. 426 c.c. e a notificarlo alle resistenti con la memoria integrativa.
Queste non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, con provvedimento attraverso cui il Giudicante invitava il ricorrente ad attivare la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, alla quale le conduttrici non aderivano.
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'esito dell'udienza cartolare del
13.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dal . Pt_1
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che la domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Benvero, va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, il ricorrente ha assolto l'onere della prova che gli incombeva ex art. 2697 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato nel 2014 con le resistenti (doc. 1), cessato il 31.12.2021 per rituale disdetta trasmessa dal locatore (doc. 2), e allegando l'inadempimento delle conduttrici all'obbligazione di pagare il canone e gli oneri accessori maturati sino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto a febbraio 2023 (docc. 10 e 12)
a seguito del procedimento di sfratto per finita locazione attivato dal a giugno Pt_1
2022 (doc. 4).
Visto che ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcirgli il maggior danno, risulta persino ultroneo - per quanto interessa in questa sede - l'accordo pagina 2 di 3 siglato dai contraenti il 30.12.2021 per legittimare la permanenza dei conduttori nella casa fino al 30.4.2022, a patto di continuare a versare un'indennità di occupazione pari al canone concordato e rimborsare gli oneri accessori (doc. 3).
Non avendo le resistenti contumaci dimostrato d'aver adempiuto alle loro prestazioni, e avendo perfino omesso di partecipare senza giustificato motivo alla mediazione - contegno da quale il Giudicante può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 -, esse vanno quindi condannate, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di € 3.880,00 per i mesi di occupazione protrattasi nel periodo luglio- dicembre 2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché
l'ulteriore somma di € 1.465,53 per oneri condominiali maturati sino alla restituzione effettiva del bene (docc. 7 e 14), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) condanna le resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'importo di €
3.880,00 per l'occupazione dell'immobile sito nel Comune di Monte Argentario, via dei
Gerani n. 18, nei mesi da luglio a dicembre 2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna le resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l'ulteriore somma di € 1.465,53 per gli oneri condominiali maturati sino alla restituzione del bene, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna le resistenti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 338,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 13.5.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3