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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.969.22
nella causa civile iscritta al n.5392/2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
DA AC ed NO ZO, mandato in atti
AT TI
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresenta e difesa dall' avv. Gianfranco Cotrone mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 11.05.2022 n.969/22 il Tribunale di Lecce
ingiungeva ai sigg.ri e il pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di €.24.178,11 quale insoluto del contratto di finanziamento n.524369301 del 27.12.2017 oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio.
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato gli opponenti convenivano in giudizio la Società
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le Controparte_1
seguenti conclusioni:1) previo accertamento della usurarietà del finanziamento de quo dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze. 2
Contestavano sostanzialmente gli opponenti la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Nel merito contestavano tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dagli opponenti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza del
05.12.2025 per la discussione e decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dellart.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Tanto premesso dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto di finanziamento, in oggetto, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti. 3
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ,pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, nel contratto in oggetto ha accertato una indeterminatezza nel TAEG in quanto ha verificato che il Taeg riportato in contratto pari all'11,21% non coincide con il Taeg in concreto applicato dalla società convenuta al prefato contratto di finanziamento in quanto ha riscontrato un Taeg effettivo pari ad €.13,37%.
Inoltre in CTU ha accertato che la rata mensile pattuita, indicata in contratto pari a €.339,00 tranne la prima pari ad €.342,00= risultano pagate n.25 rate a fronte delle 120 rate previste contrattualmente, pertanto il sig. Parte_1
risulta aver eseguito versamenti pari ad €.8.550,00=
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. tra le due ipotesi di calcolo elaborate dal CTU il conteggio da condividere è quello che prevede l'
applicazione dei tassi Bot che determina un importo a favore della società
convenuta pari ad €.14.780,97.
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno gli
opponenti vanno condannati al pagamento in favore della società opposta della somma di €.14.780,97. oltre interessi legali dal 05.11.2020 (data decadenza del beneficio) al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.969/2022 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna gli opponenti al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.14.780,97 oltre interessi di legali dal
05.11.2020 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 2.300,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 05.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.969.22
nella causa civile iscritta al n.5392/2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
DA AC ed NO ZO, mandato in atti
AT TI
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresenta e difesa dall' avv. Gianfranco Cotrone mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 11.05.2022 n.969/22 il Tribunale di Lecce
ingiungeva ai sigg.ri e il pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di €.24.178,11 quale insoluto del contratto di finanziamento n.524369301 del 27.12.2017 oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio.
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato gli opponenti convenivano in giudizio la Società
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le Controparte_1
seguenti conclusioni:1) previo accertamento della usurarietà del finanziamento de quo dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze. 2
Contestavano sostanzialmente gli opponenti la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Nel merito contestavano tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dagli opponenti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza del
05.12.2025 per la discussione e decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dellart.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Tanto premesso dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto di finanziamento, in oggetto, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti. 3
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ,pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, nel contratto in oggetto ha accertato una indeterminatezza nel TAEG in quanto ha verificato che il Taeg riportato in contratto pari all'11,21% non coincide con il Taeg in concreto applicato dalla società convenuta al prefato contratto di finanziamento in quanto ha riscontrato un Taeg effettivo pari ad €.13,37%.
Inoltre in CTU ha accertato che la rata mensile pattuita, indicata in contratto pari a €.339,00 tranne la prima pari ad €.342,00= risultano pagate n.25 rate a fronte delle 120 rate previste contrattualmente, pertanto il sig. Parte_1
risulta aver eseguito versamenti pari ad €.8.550,00=
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. tra le due ipotesi di calcolo elaborate dal CTU il conteggio da condividere è quello che prevede l'
applicazione dei tassi Bot che determina un importo a favore della società
convenuta pari ad €.14.780,97.
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno gli
opponenti vanno condannati al pagamento in favore della società opposta della somma di €.14.780,97. oltre interessi legali dal 05.11.2020 (data decadenza del beneficio) al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.969/2022 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna gli opponenti al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.14.780,97 oltre interessi di legali dal
05.11.2020 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 2.300,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 05.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo