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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 6825 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. RT TE Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6825/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA Parte_1 in virtù di procura in atti
parte ricorrente contro
e entrambe con il patrocinio dell'avv. PIVANO Controparte_1 CP_2
VI in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 09/10/2025 e 13/10/2025.
Per il PM: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/03/2025, parte ricorrente, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino
n.1007/2011 del 24/01/2011, limitatamente al contributo per il mantenimento della figlia In CP_2 particolare, il ricorrente chiedeva, in via principale - formulando anche istanze istruttorie - revocarsi l'obbligo posto a suo carico di versare, in favore della figlia, € 300,00 mensili, alla luce del rifiuto della stessa di reperire attività lavorativa. In via subordinata, chiedeva ridursi il quantum del contributo al mantenimento da € 300,00 a € 100,00 mensili, disponendo che lo stesso venisse versato direttamente in favore della ragazza.
Con decreto del 13/04/2026, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 15/09/2025, nonché fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al
14/10/2025.
Con memoria difensiva del 22/07/2025, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via principale, respingersi le domande formulate da parte ricorrente.
[...]
In via subordinata, chiedevano quantificarsi in € 200,00 il quantum del contributo al mantenimento posto a carico del signor in favore della figlia. Pt_1
All'udienza del 15/09/2025, le parti – comparse personalmente – addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il Giudice revocava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. già calendarizzata e assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 14/10/2025 per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte. Pertanto, il Giudice disponeva in conformità dell'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'accordo raggiunto dalle stesse in sede di udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita. Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza (e reiterato con note ex art. 127 ter congiunte), non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, in modifica delle condizioni di divorzio stabile con sentenza del Tribunale di Torino
n.1007/2011 del 24/01/2011
DISPONE che il signor continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 CP_2 corrispondendo la somma mensile di euro 200,00 omnicomprensiva, con versamento entro il
[...]
20 di ogni mese a mezzo bonifico alla madre finché la figlia (attualmente in tirocinio regionale con scadenza al 26.09.2025) non sia assunta con contratto di apprendistato o altro;
DISPONE che, qualora la figlia non venga assunta, il signor sia tenuto a contribuire Parte_1 al suo mantenimento corrispondendo la somma mensile di euro 200,00 omnicomprensiva, con versamento entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico alla madre fino a che la stessa non avrà reperito un'occupazione e comunque non oltre il 30.09.2026;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. RT TE Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6825/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA Parte_1 in virtù di procura in atti
parte ricorrente contro
e entrambe con il patrocinio dell'avv. PIVANO Controparte_1 CP_2
VI in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 09/10/2025 e 13/10/2025.
Per il PM: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/03/2025, parte ricorrente, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino
n.1007/2011 del 24/01/2011, limitatamente al contributo per il mantenimento della figlia In CP_2 particolare, il ricorrente chiedeva, in via principale - formulando anche istanze istruttorie - revocarsi l'obbligo posto a suo carico di versare, in favore della figlia, € 300,00 mensili, alla luce del rifiuto della stessa di reperire attività lavorativa. In via subordinata, chiedeva ridursi il quantum del contributo al mantenimento da € 300,00 a € 100,00 mensili, disponendo che lo stesso venisse versato direttamente in favore della ragazza.
Con decreto del 13/04/2026, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 15/09/2025, nonché fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al
14/10/2025.
Con memoria difensiva del 22/07/2025, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via principale, respingersi le domande formulate da parte ricorrente.
[...]
In via subordinata, chiedevano quantificarsi in € 200,00 il quantum del contributo al mantenimento posto a carico del signor in favore della figlia. Pt_1
All'udienza del 15/09/2025, le parti – comparse personalmente – addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il Giudice revocava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. già calendarizzata e assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 14/10/2025 per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte. Pertanto, il Giudice disponeva in conformità dell'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'accordo raggiunto dalle stesse in sede di udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita. Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza (e reiterato con note ex art. 127 ter congiunte), non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, in modifica delle condizioni di divorzio stabile con sentenza del Tribunale di Torino
n.1007/2011 del 24/01/2011
DISPONE che il signor continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 CP_2 corrispondendo la somma mensile di euro 200,00 omnicomprensiva, con versamento entro il
[...]
20 di ogni mese a mezzo bonifico alla madre finché la figlia (attualmente in tirocinio regionale con scadenza al 26.09.2025) non sia assunta con contratto di apprendistato o altro;
DISPONE che, qualora la figlia non venga assunta, il signor sia tenuto a contribuire Parte_1 al suo mantenimento corrispondendo la somma mensile di euro 200,00 omnicomprensiva, con versamento entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico alla madre fino a che la stessa non avrà reperito un'occupazione e comunque non oltre il 30.09.2026;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento