Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4204
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale

    Il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, poiché non emerge una significativa integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel territorio italiano, nonostante il lungo periodo di permanenza. Vengono evidenziati numerosi precedenti penali, condanne per spaccio e ricettazione, e comportamenti incompatibili con il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, inclusa la falsificazione di documenti e la scarsa collaborazione. La partecipazione al corso di lingua italiana è risultata insufficiente. Si conclude che il ricorrente non ha fornito garanzie di integrazione e non ha saputo trarre profitto dalle opportunità offerte. Non sono ravvisati elementi di radicamento sociale, culturale o familiare significativi, né patologie che indichino vulnerabilità sanitaria, tali da integrare una violazione del diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

  • Rigettato
    Violazione del principio di non respingimento

    Il Tribunale non ravvisa una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione del diritto alla salute o al rispetto della vita privata e familiare, in assenza di radicamento sul territorio nazionale e considerato il quadro normativo che richiede un bilanciamento con le ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4204
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4204
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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