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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice dott. ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.10267/2024 e promosso da
(CUI: , CF.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
BA CA;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 17.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 13/09/2024,
, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura Parte_1 della Provincia di Firenze emesso in data 12/08/2024 e notificato il 12/08/2024 , con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998. Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento del Questore di Firenze, il quale ha rigettato de plano la sua domanda di conversione senza disporre un nuovo esame, nonché la non corretta valutazione effettuata sia dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sia dallo stesso Questore, per non aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
pagina 1 di 8 Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito: il rifiuto rinnovo permesso di soggiorno Questore di Firenze;
Provvedimento riconoscimento protezione umanitaria;
Permesso di soggiorno motivi umanitari;
Visura ditta individuale CCIAA Ravenna;
Richiesta licenza ambulante Comune di Firenze;
Consegna integrazioni Questura;
Comunicazione pec Avv. Barbolini / Questura di Firenze del 11.10.2019; Provvedimento di espulsione N. 88/2024 adottato in data 12.08.2024, dal Prefetto di Firenze;
Ricorso Giudice di Pace di Firenze;
Buste paga e CUD;
Provvedimento scarcerazione anticipata;
Istanza ammissione patrocinio. Lamenta, pertanto, che in data 12.08.2024 la Questura di Firenze abbia comunicato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivando il provvedimento con l'affermazione “che il già menzionato risulta essere stato condannato per i reati di cessione di sostanze stupefacenti CP_2
e ricettazione, oltre a risultare più volte arrestato per detenzione delle medesime a fini di spaccio” e con la considerazione “che il richiedente non abbia mai svolto attività lavorativa, ad eccezione dei periodi di detenzione, e non abbia mai dichiarato alcun reddito, nonostante la presenza da oltre un decennio sul territorio nazionale”. Sulla base di tali presupposti, la Questura, ha espresso parere sfavorevole all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo contestualmente l'espulsione del richiedente dal territorio italiano. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo lo stesso in data 14.03.2019, aperto una ditta di commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria e richiesto licenza per l'esercizio di detta attività al Comune di Firenze (doc. n. 4). Successivamente, il ricorrente, già indagato nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze per fatti commessi nel 2018, veniva condannato con Sentenza del 11.06.2020, venendo scarcerato in data 12.08.2024. In seguito, gli veniva notificato decreto di rifiuto di rilascio del Permesso di soggiorno da parte del Questore di Firenze. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica della Nigeria, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza di comparizione fissata per il 13/02/2025, il Giudice relatore procedeva all'audizione del richiedente, che dichiarava in lingua italiana: " mi chiamo (nome) (cognome) sono nato in [...] il giorno 22.5.1995 Sono Pt_1 Pt_1 arrivato in Italia il 7.6.2014 pagina 2 di 8 ER sono entrato in carcere il 9.1.2020. Adr. In carcere stavo in cucin, pulizia e lavanderia. Adr. Ho imparato un po' l'italiano e lì ho preso l'attestato di A1 ER
Ora abito a San Donnino con mia sorella, che è proprietaria di un minimarket ed è sposata ad un connazionale. E' in Italia da 20 anni e ha permesso di soggiorno. Ha una figlia ER
In Nigeria ho due figli uno ha nove anni e uno 12 anni li senti. Stanno con mia madre. La madre dei miei figli vive a Francoforte ed è sposata.
Adr. Andato via dal carcere ho cercato tanto lavoro ma il mio permesso di soggiorno è scaduto e quindi non trovo lavoro.
Adr. Lavoro con mia sorella senza contratto.
Adr. Ho fatto il volontario presso il banco alimentare di Novoli.
Adr. Mi segue un assistente sociale qui a Firenze, la dott.ssa ERona_2
Il giudice, all'esito dell'udienza, visto il mancato deposito di quanto richiesto al Tribunale di Sorveglianza ex art 213 cpc, lo sollecitava, inviando il verbale e il precedente. Con ordinanza del 19.06.2025, il Giudice autorizzava la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con termine sino al 25.09.2025 per produzione documentale e fissava l'udienza per comparizione non personale delle parti e discussione all'udienza del 18.11.2025. All'esito della suddetta udienza, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione . IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 3 di 8 trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni
“maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le pagina 4 di 8 possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento
– saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza pagina 5 di 8 autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami Per_ familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata pagina 6 di 8 e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti richiesti dell'art. 19 comma 1.1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente, per il riconoscimento del diritto azionato dal richiedente. Non emerge, nel caso di specie, alcun elemento idoneo a dimostrare una significativa integrazione socio- lavorativa del ricorrente nel territorio italiano, nonostante il lungo periodo di permanenza nel Paese. Al contrario, gli elementi acquisiti evidenziano l'assenza di un effettivo percorso di inserimento sociale, lavorativo e linguistico. A conferma di tale carenza, occorre richiamare i numerosi precedenti penali gravanti sul ricorrente, come risultanti dall'informativa del Pubblico Ministero: egli è stato condannato, per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e ricettazione, commessi il 09.01.2020, alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione, ed è stato più volte arrestato per ulteriori episodi di cessione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (doc. 24). Si evidenziano, inoltre, condotte ulteriormente sintomatiche dell'assenza di un serio impegno verso un percorso di recupero, quali episodi di falsità materiale e contraffazione, consistiti nell'alterazione di un referto medico al fine di giustificare indebite assenze dal domicilio durante il periodo di affidamento in prova, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa. In particolare, quest'ultima era stata disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza dell'8 novembre 2022, finalizzata a favorire il reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente. Tuttavia, i comportamenti tenuti nel corso della sua esecuzione si sono rivelati del tutto incompatibili con tali finalità. Come evidenziato dalla relazione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), il ricorrente non ha rispettato con impegno il percorso impostogli, rendendosi responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni, tra cui il mancato rispetto degli orari di permanenza e l'utilizzo di documenti falsificati per giustificare le assenze. Inoltre il ricorrente non ha mai fornito adeguata documentazione circa l'attività lavorativa dichiarata, nonostante le ripetute richieste dell' e ha mantenuto un atteggiamento generalmente Pt_2 poco collaborativo. Anche la partecipazione al corso di lingua italiana, strumento essenziale ai fini dell'integrazione, è risultata saltuaria e insufficiente, nonostante le continue sollecitazioni da parte dell'ufficio UEPE. Tali ripetute inadempienze hanno determinato la sospensione della misura, disposta dal Magistrato di Sorveglianza con provvedimento del 22.06.2023 (doc 13, doc 20, doc 21). Il complesso di questi elementi denota un'incapacità e mancanza di volontà del ricorrente di cogliere l'opportunità offertagli per un serio reinserimento sociale e lavorativo, vanificando gli strumenti predisposti a suo favore. Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia fornito alcuna garanzia idonea pagina 7 di 8 a intraprendere un percorso di integrazione effettiva e duratura, avendo dimostrato una persistente inadeguatezza rispetto agli obiettivi di reinserimento previsti dalla legge.
Appare quindi evidente che il ricorrente, nonostante il tempo trascorso in Italia, le possibilità di emancipazione e istruzione connesse all'accoglienza e la possibilità di lavorare consentita dai titoli di soggiorno di cui in passato ha goduto, non ha saputo trarne frutto per guadagnare una prospettiva di vita migliore di quella che potrebbe avere nel suo paese.
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul né Controparte_3 dal punto vista sociale o culturale, né dalla permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione che presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della salute, ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU . Quanto alle spese di lite le stesse non sono liquidabili in quanto il ricorrente risulta ammesso a gratuito patrocinio a spese dello stato. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda ricorrente così provvede:
1) Rigetta la domanda ricorrente;
2) nulla sulle spese;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente estensore
dott.ssa Barbara Fabbrini
pagina 8 di 8
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice dott. ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.10267/2024 e promosso da
(CUI: , CF.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
BA CA;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 17.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 13/09/2024,
, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura Parte_1 della Provincia di Firenze emesso in data 12/08/2024 e notificato il 12/08/2024 , con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998. Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento del Questore di Firenze, il quale ha rigettato de plano la sua domanda di conversione senza disporre un nuovo esame, nonché la non corretta valutazione effettuata sia dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sia dallo stesso Questore, per non aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
pagina 1 di 8 Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito: il rifiuto rinnovo permesso di soggiorno Questore di Firenze;
Provvedimento riconoscimento protezione umanitaria;
Permesso di soggiorno motivi umanitari;
Visura ditta individuale CCIAA Ravenna;
Richiesta licenza ambulante Comune di Firenze;
Consegna integrazioni Questura;
Comunicazione pec Avv. Barbolini / Questura di Firenze del 11.10.2019; Provvedimento di espulsione N. 88/2024 adottato in data 12.08.2024, dal Prefetto di Firenze;
Ricorso Giudice di Pace di Firenze;
Buste paga e CUD;
Provvedimento scarcerazione anticipata;
Istanza ammissione patrocinio. Lamenta, pertanto, che in data 12.08.2024 la Questura di Firenze abbia comunicato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivando il provvedimento con l'affermazione “che il già menzionato risulta essere stato condannato per i reati di cessione di sostanze stupefacenti CP_2
e ricettazione, oltre a risultare più volte arrestato per detenzione delle medesime a fini di spaccio” e con la considerazione “che il richiedente non abbia mai svolto attività lavorativa, ad eccezione dei periodi di detenzione, e non abbia mai dichiarato alcun reddito, nonostante la presenza da oltre un decennio sul territorio nazionale”. Sulla base di tali presupposti, la Questura, ha espresso parere sfavorevole all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo contestualmente l'espulsione del richiedente dal territorio italiano. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo lo stesso in data 14.03.2019, aperto una ditta di commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria e richiesto licenza per l'esercizio di detta attività al Comune di Firenze (doc. n. 4). Successivamente, il ricorrente, già indagato nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze per fatti commessi nel 2018, veniva condannato con Sentenza del 11.06.2020, venendo scarcerato in data 12.08.2024. In seguito, gli veniva notificato decreto di rifiuto di rilascio del Permesso di soggiorno da parte del Questore di Firenze. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica della Nigeria, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza di comparizione fissata per il 13/02/2025, il Giudice relatore procedeva all'audizione del richiedente, che dichiarava in lingua italiana: " mi chiamo (nome) (cognome) sono nato in [...] il giorno 22.5.1995 Sono Pt_1 Pt_1 arrivato in Italia il 7.6.2014 pagina 2 di 8 ER sono entrato in carcere il 9.1.2020. Adr. In carcere stavo in cucin, pulizia e lavanderia. Adr. Ho imparato un po' l'italiano e lì ho preso l'attestato di A1 ER
Ora abito a San Donnino con mia sorella, che è proprietaria di un minimarket ed è sposata ad un connazionale. E' in Italia da 20 anni e ha permesso di soggiorno. Ha una figlia ER
In Nigeria ho due figli uno ha nove anni e uno 12 anni li senti. Stanno con mia madre. La madre dei miei figli vive a Francoforte ed è sposata.
Adr. Andato via dal carcere ho cercato tanto lavoro ma il mio permesso di soggiorno è scaduto e quindi non trovo lavoro.
Adr. Lavoro con mia sorella senza contratto.
Adr. Ho fatto il volontario presso il banco alimentare di Novoli.
Adr. Mi segue un assistente sociale qui a Firenze, la dott.ssa ERona_2
Il giudice, all'esito dell'udienza, visto il mancato deposito di quanto richiesto al Tribunale di Sorveglianza ex art 213 cpc, lo sollecitava, inviando il verbale e il precedente. Con ordinanza del 19.06.2025, il Giudice autorizzava la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con termine sino al 25.09.2025 per produzione documentale e fissava l'udienza per comparizione non personale delle parti e discussione all'udienza del 18.11.2025. All'esito della suddetta udienza, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione . IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 3 di 8 trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni
“maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le pagina 4 di 8 possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento
– saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza pagina 5 di 8 autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami Per_ familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata pagina 6 di 8 e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti richiesti dell'art. 19 comma 1.1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente, per il riconoscimento del diritto azionato dal richiedente. Non emerge, nel caso di specie, alcun elemento idoneo a dimostrare una significativa integrazione socio- lavorativa del ricorrente nel territorio italiano, nonostante il lungo periodo di permanenza nel Paese. Al contrario, gli elementi acquisiti evidenziano l'assenza di un effettivo percorso di inserimento sociale, lavorativo e linguistico. A conferma di tale carenza, occorre richiamare i numerosi precedenti penali gravanti sul ricorrente, come risultanti dall'informativa del Pubblico Ministero: egli è stato condannato, per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e ricettazione, commessi il 09.01.2020, alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione, ed è stato più volte arrestato per ulteriori episodi di cessione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (doc. 24). Si evidenziano, inoltre, condotte ulteriormente sintomatiche dell'assenza di un serio impegno verso un percorso di recupero, quali episodi di falsità materiale e contraffazione, consistiti nell'alterazione di un referto medico al fine di giustificare indebite assenze dal domicilio durante il periodo di affidamento in prova, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa. In particolare, quest'ultima era stata disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza dell'8 novembre 2022, finalizzata a favorire il reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente. Tuttavia, i comportamenti tenuti nel corso della sua esecuzione si sono rivelati del tutto incompatibili con tali finalità. Come evidenziato dalla relazione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), il ricorrente non ha rispettato con impegno il percorso impostogli, rendendosi responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni, tra cui il mancato rispetto degli orari di permanenza e l'utilizzo di documenti falsificati per giustificare le assenze. Inoltre il ricorrente non ha mai fornito adeguata documentazione circa l'attività lavorativa dichiarata, nonostante le ripetute richieste dell' e ha mantenuto un atteggiamento generalmente Pt_2 poco collaborativo. Anche la partecipazione al corso di lingua italiana, strumento essenziale ai fini dell'integrazione, è risultata saltuaria e insufficiente, nonostante le continue sollecitazioni da parte dell'ufficio UEPE. Tali ripetute inadempienze hanno determinato la sospensione della misura, disposta dal Magistrato di Sorveglianza con provvedimento del 22.06.2023 (doc 13, doc 20, doc 21). Il complesso di questi elementi denota un'incapacità e mancanza di volontà del ricorrente di cogliere l'opportunità offertagli per un serio reinserimento sociale e lavorativo, vanificando gli strumenti predisposti a suo favore. Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia fornito alcuna garanzia idonea pagina 7 di 8 a intraprendere un percorso di integrazione effettiva e duratura, avendo dimostrato una persistente inadeguatezza rispetto agli obiettivi di reinserimento previsti dalla legge.
Appare quindi evidente che il ricorrente, nonostante il tempo trascorso in Italia, le possibilità di emancipazione e istruzione connesse all'accoglienza e la possibilità di lavorare consentita dai titoli di soggiorno di cui in passato ha goduto, non ha saputo trarne frutto per guadagnare una prospettiva di vita migliore di quella che potrebbe avere nel suo paese.
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul né Controparte_3 dal punto vista sociale o culturale, né dalla permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione che presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della salute, ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU . Quanto alle spese di lite le stesse non sono liquidabili in quanto il ricorrente risulta ammesso a gratuito patrocinio a spese dello stato. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda ricorrente così provvede:
1) Rigetta la domanda ricorrente;
2) nulla sulle spese;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente estensore
dott.ssa Barbara Fabbrini
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