Decreto cautelare 26 marzo 2025
Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 24/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
A) del piano assistenziale individuale relativo al sig. -OMISSIS- - predisposto a seguito di visita effettuata in data 12.02.25 - nella parte in cui ha previsto le dimissioni del disabile dalla RSA “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (ove lo stesso è attualmente ricoverato), senza indicare in alcun modo le prestazioni e gli interventi per garantire l’assistenza e l’igiene personale completa, la riabilitazione motoria, gli interventi nutrizionali e quelli per il mantenimento delle abilità residue, il sostegno in caso di disturbi del comportamento, la stimolazione cognitiva, il supporto psicologico al caregiver e una sua sostituzione temporanea;
B) della nota dell’ASP di Enna – Distretto di Agira del 14.02.24, nella parta in cui è stata disposta la proroga delle dimissioni del sig. -OMISSIS- di soli 41 giorni, ossia dal 14.02.25 al 27.03.25;
C) per quanto possa occorre e nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’art. 5 (rubricato “modalità di inserimento e di dimissione degli assistiti”) dell’allegato al decreto dell’Assessorato Regionale della Salute, n. 29 del 24 maggio 2010 – avente ad oggetto “indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili” - laddove inteso nel senso che “i tempi di permanenza in RSA” non possono mai e in nessun caso superare “i 12 mesi consecutivi”, anche ove ciò sia strettamente necessario per garantire la salute e l’assistenza del disabile ricoverato.
D) degli altri atti o provvedimenti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute e di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare ed adozione di misure cautelari monocratiche, dei provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità, sotto diversi profili.
Si è costituito per resistere al ricorso l’Assessorato regionale della Salute.
Con memoria del 10 aprile 2025, parte ricorrente ha riferito che l’Amministrazione resistente, con nota prot. n. -OMISSIS- dell’1 aprile 2025, ha provveduto alla revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati dalla sig.ra -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del giudizio e sospesi a mezzo del decreto cautelare n. -OMISSIS- adottato dal Presidente di questa Sezione, ed ha disposto il mantenimento del ricovero del sig. -OMISSIS-; per tali ragioni, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS- s.r.l., che si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
In considerazione delle circostanze indicate, che hanno determinato il pieno soddisfacimento delle pretese di parte ricorrente, deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
Atteso che la revoca del provvedimento impugnato è stata adottata solo in pendenza di lite, le spese del giudizio, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materi del contendere.
Condanna l’Assessorato regionale della Salute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.