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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento all'udienza del 26 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 421 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
T R A
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Francesco Gentile, Parte_1 elettivamente domiciliata in Portici alla Via A. Diaz n. 16;
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimo Brunetti, elettivamente domiciliata in Scafati al
Corso Nazionale n. 95;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive;
appello avverso la sentenza n. 1986/2018 emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 7.4.2015 conveniva la Parte_1 Controparte_1 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo: di aver
[...] prestato attività lavorativa in favore della predetta società per il periodo dal 1.7.2006 al 30.10.2006; di aver svolto mansioni di autista di autocarro riferibili al livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci e logistica;
di aver lavorato sette giorni su sette dal lunedì alla domenica con turni giornalieri di percorrenza media di 12/13 ore;
di aver percepito unicamente la somma di € 1.300,00 a titolo di retribuzione;
di non aver percepito quanto spettantegli in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, ex art 36 Cost.; di non aver percepito le differenze retributive maturate per il lavoro straordinario svolto, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; di non aver neppure percepito l'indennità di trasferta nonché
l'indennità sostitutiva delle ferie e quella sostitutiva del preavviso ed altresì gli importi spettanti all'istante per permessi e trattamento di fine rapporto;
di essere dunque creditore di un importo totale di €
18.836,27, oltre accessori. Tanto dedotto, chiedeva al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, a far data dal 01.07.2006 e fino a tutto il 30.10.2006, data in cui il ricorrente veniva licenziato, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia;
- per l'effetto condannare la convenuta, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali in premessa, della complessiva somma di
€ 18.836,27, o quella diversa che si riterrà di giustizia, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, indennità sostitutiva delle ferie, indennità di sostitutiva del preavviso, permessi e trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al soddisfo.”
Instaurato il contraddittorio la società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente. Nel merito deduceva in ogni caso l'infondatezza della domanda del , prospettando, in particolare, una durata del rapporto Parte_1 lavorativo per il solo periodo dal 31.7.2006 al 13.9.2006 con riferimento alle mansioni indicate nelle buste-paga nonché l'intervenuta erogazione del T.F.R.
Espletata attività istruttoria, con la sentenza n. 1986/2018 depositata il 30.11.2018 e qui impugnata il
Tribunale, disattesa preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, rigettava la domanda, ritenendo che le prove testimoniali e documentali -in particolare buste paga e CUD- acquisite in giudizio non confortassero la tesi difensiva sviluppata del in relazione alle mansioni ed Parte_1 all'orario di lavoro descritti in ricorso, tanto ai fini del superiore inquadramento rivendicato dall'istante ed anche in relazione alla deduzione del mancato pagamento delle spettanze rivendicate in atto introduttivo.
Con atto di appello depositato il 30.5.2019 censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità sulla base delle seguenti argomentazioni: il rapporto non era stato formalizzato con riferimento all'intero periodo invocato dal ricorrente in atto introduttivo, dunque dalla documentazione prodotta da parte resistente non potevano certo ricavarsi in maniera compiuta elementi idonei a sostenere la fondatezza della complessiva pretesa del ricorrente, tenuto in ogni caso conto del fatto che il Tribunale non si era comunque pronunciato sulla richiesta dell'istante di ottenere la giusta retribuzione, anche ex art. 36 Cost.; in ogni caso era stato omesso nella precedente fase processuale l'accertamento dell'esistenza del rapporto lavorativo del nei termini descritti in ricorso;
il Parte_1 primo Giudice non aveva ben valutato le risultanze della prova testimoniale, omettendo di valorizzare la coerente e precisa deposizione della teste il primo Giudice non aveva pronunciato sulla richiesta Tes_1 di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
non si era tenuto poi conto da parte del Giudice di prime cure del mancato pagamento del TFR, atteso l'intervenuto disconoscimento da parte dell'istante, nei termini di cui al verbale di udienza del 18.9.2015, della documentazione prodotta da parte resistente.
Concludeva chiedendo alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza ed all'esito dell'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far data dal
1.7.2006 e fino a tutto il 30.10.2006 nei termini indicati in atto introduttivo, di condannare la società appellata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 18.836,27, a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso di primo grado, oltre accessori, ed in ogni caso al pagamento di una retribuzione ed un trattamento economico perequati alla quantità e qualità del lavoro svolto anche ex art. 36 Cost., oltre accessori e con vittoria di spese.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la società resistente si costituiva anche nel presente giudizio di impugnazione, sostenendo l'infondatezza della domanda del e la correttezza Parte_1 dell'inquadramento posto in essere dalla cooperativa con riferimento alla posizione del ricorrente, tanto non senza rimarcare la carenza di prova delle pretese economiche del ricorrente anche alla luce dell'inammissibilità ed in ogni caso l'inattendibilità della teste coniuge del ricorrente e dunque Tes_1 interessata all'esito del giudizio per effetto del regime giuridico della comunione legale ex art. 177 c.c. e del conseguente effetto incrementativo del patrimonio comune per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del proprio coniuge. Concludeva chiedendo alla Corte di rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Ricostruiti gli atti della precedente fase processuale all'esito dell'emissione da parte della Corte delle ordinanze del 6.12.2021, 9.5.2022, 5.12.2022, 27.3.2023 e 3.7.2023, all'udienza del 26 maggio 2025 , tenutasi con modalità ordinarie all'esito della comunicazione alle parti costituite in data 22.4.2025 del provvedimento di rinvio della causa alla suddetta data, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello del va accolto nei termini di cui si dirà. Parte_1
La prova testimoniale valutata nel suo complesso depone, ad avviso della Corte, nel senso della sussistenza di un rapporto lavorativo tra il ricorrente e la società in termini non coincidenti con quanto emergente dalla documentazione prodotta dalla resistente, ma piuttosto nel senso dell'esistenza di un rapporto correlato a mansioni di autista per il periodo cronologico indicato in ricorso, con riferimento quantomeno ad un orario di lavoro di 5 giorni settimanali per 12 ore più il sabato per 2 ore dalle 14,00 alle 16,00.
Tale ricostruzione risulta confermata, con riferimento al nucleo essenziale dei fatti ed in particolare al periodo di riferimento ed all'orario giornaliero maggiormente frequente, dalla deposizione della teste le cui affermazioni appaiono abbastanza precise e comunque non viziate da evidenti aporie e Tes_1 contraddizioni, non risultando di per sé inverosimile che la stessa accompagnasse il marito nei suoi viaggi di lavoro e in qualche occasione portasse con sé anche i propri figli, trattandosi peraltro di un periodo
(luglio-ottobre 2006) rientrante in larga parte nella stagione estiva.
La suddetta deposizione è stata ritenuta inattendibile dal primo Giudice anche in considerazione dei principi giuridici tipici dell'istituto della comunione legale tra coniugi e del conseguentemente effetto incrementativo del patrimonio comune in caso di accoglimento dell'istanza del coniuge.
A tale riguardo va rilevato che la sussistenza di un regime di comunione legale tra il ed il Parte_1 coniuge non emerge dagli atti e, in particolare, dal verbale di udienza del 22.1.2016, data in cui la Tes_1 predetta è stata esaminata come teste.
Tanto rilevato in fatto, Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n. 2295 ha recentemente rimarcato come in tema di prova testimoniale non esista alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (in tal senso Cass. n. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109 del 2006, nonchè Cass. n. 12365 del 2006 e Cass. n. 4202 del 2011, ma anche Cass. n. 25549 del 2007), tanto anche in conseguenza del venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974.
A sua volta Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n. 9399 aveva già precisato, in ordine alla problematica dell'eventuale incapacità del coniuge in regime di comunione legale di testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, come non sia configurabile nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione sull'incapacità a testimoniare, le quali introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. La pronuncia da ultimo citata ha anche richiamato in motivazione Cass. n. 988/2010, secondo cui “in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo”.
Tenuto conto dei principi di cui sopra, va rilevato con riferimento al caso di specie che oggetto del ricorso sono differenze retribuite senz'altro inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 177, 1° comma, lett. c) c.c., ovvero nei “proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati” (cd. comunione de residuo).
E che il lavoratore, tenuto conto dell'effettivo importo richiesto, potesse non aver già consumato per il sostentamento ed il soddisfacimento delle minime esigenze della vita quotidiana, al momento dello scioglimento dell'ipotizzata ma non acclarata con certezza comunione legale tra coniugi, l'importo eventualmente riconosciuto dal Giudice nei limiti del petitum, appare ipotesi astratta e non compatibile con l'id quod plerumque accidit, tanto ferma restando l'insussistenza, nell'immediatezza e proprio alla luce del disposto degli artt. 177, 1 comma, lett. c e 178 c.c., di un incremento del patrimonio comune nel senso sopra precisato.
Tanto chiarito, va poi rilevato come le dichiarazioni rese dalla trovino riscontro, con riferimento Tes_1 ad alcuni degli elementi relativi al nucleo essenziale dei fatti, anche in quanto dichiarato dal teste Tes_2 non legato alle parti da specifici rapporti, il quale ha riferito che il ricorrente conduceva effettivamente il camion anche se non di domenica, e, implicitamente, dallo stesso teste congiunto Tes_3 dell'amministratrice della società e socio della stessa, che ha riferito di un ribaltamento di un camion di pomodori alla cui guida si trovava il . Parte_1
Tenuto dunque conto di quanto detto in ordine alla esatta perimetrazione del rapporto lavorativo del ricorrente, vanno riconosciute al lavoratore le differenze retributive in relazione alle voci retributive già richieste in ricorso, in applicazione anche parametrica delle fonti collettive del settore delle aziende agricole invocate anche dalla resistente nella propria memoria di costituzione, dovendo detrarsi dal dovuto soltanto le somme dichiarate percepite nel ricorso introduttivo, e tanto in assenza in atti, anche all'esito della ricostruzione di cui sopra, di documentazione recante sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore.
Va al riguardo tenuto presente l'indirizzo della Cassazione secondo cui gli stessi prospetti paga, quantunque sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, se non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Come ribadito di recente da Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, n. 27749, in linea con un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994), è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3), ed in ogni caso i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.
Nel caso di specie, come detto, non vi è in atti documentazione recante sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore, tanto tenuto altresì conto dello stesso disconoscimento della sottoscrizione posto in essere dal nei termini emergenti dal verbale di prima udienza del 18.9.2015. Parte_1 Tenuto conto degli elementi di cui sopra, all'esito dell'incarico conferito dalla Corte, l'ausiliare ha determinato le differenze retributive spettanti al in relazione ai titoli ed ai periodi di cui Parte_1 sopra.
Il c.t.u. nominato, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali e di esaustivo esame della documentazione in atti nonché sulla base di retti criteri logico-scientifici, ha determinato un credito del ricorrente pari a complessivi euro 13.784,78, e tale determinazione non è stata neppure specificamente contestata da parte appellata, la quale, all'esito della trasmissione della bozza peritale, si è limitata a mezzo del proprio difensore a richiedere un calcolo alternativo per il minor periodo dal 31/7/2006 al
13/9/2006 ai fini della “integrazione nella versione definitiva della CTU”, senza tuttavia formulare specifiche contestazioni in ordine alla metodologia adottata dal consulente ed agli esiti della relativa indagine.
Va dunque riformata la sentenza di primo grado e va condannata la Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro 13.784,78, oltre accessori di
[...] legge dalle scadenze al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo ed alle spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 30.5.2019 da
[...]
nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 1986/2018, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto condanna la Parte_1 [...] al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro Controparte_1
13.784,78, oltre accessori di legge dalle scadenze al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 2.906,00 per il procedimento di appello, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; condanna la appellata al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 provvedimento;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento all'udienza del 26 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 421 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
T R A
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Francesco Gentile, Parte_1 elettivamente domiciliata in Portici alla Via A. Diaz n. 16;
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimo Brunetti, elettivamente domiciliata in Scafati al
Corso Nazionale n. 95;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive;
appello avverso la sentenza n. 1986/2018 emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 7.4.2015 conveniva la Parte_1 Controparte_1 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo: di aver
[...] prestato attività lavorativa in favore della predetta società per il periodo dal 1.7.2006 al 30.10.2006; di aver svolto mansioni di autista di autocarro riferibili al livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci e logistica;
di aver lavorato sette giorni su sette dal lunedì alla domenica con turni giornalieri di percorrenza media di 12/13 ore;
di aver percepito unicamente la somma di € 1.300,00 a titolo di retribuzione;
di non aver percepito quanto spettantegli in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, ex art 36 Cost.; di non aver percepito le differenze retributive maturate per il lavoro straordinario svolto, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; di non aver neppure percepito l'indennità di trasferta nonché
l'indennità sostitutiva delle ferie e quella sostitutiva del preavviso ed altresì gli importi spettanti all'istante per permessi e trattamento di fine rapporto;
di essere dunque creditore di un importo totale di €
18.836,27, oltre accessori. Tanto dedotto, chiedeva al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, a far data dal 01.07.2006 e fino a tutto il 30.10.2006, data in cui il ricorrente veniva licenziato, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia;
- per l'effetto condannare la convenuta, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali in premessa, della complessiva somma di
€ 18.836,27, o quella diversa che si riterrà di giustizia, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, indennità sostitutiva delle ferie, indennità di sostitutiva del preavviso, permessi e trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al soddisfo.”
Instaurato il contraddittorio la società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente. Nel merito deduceva in ogni caso l'infondatezza della domanda del , prospettando, in particolare, una durata del rapporto Parte_1 lavorativo per il solo periodo dal 31.7.2006 al 13.9.2006 con riferimento alle mansioni indicate nelle buste-paga nonché l'intervenuta erogazione del T.F.R.
Espletata attività istruttoria, con la sentenza n. 1986/2018 depositata il 30.11.2018 e qui impugnata il
Tribunale, disattesa preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, rigettava la domanda, ritenendo che le prove testimoniali e documentali -in particolare buste paga e CUD- acquisite in giudizio non confortassero la tesi difensiva sviluppata del in relazione alle mansioni ed Parte_1 all'orario di lavoro descritti in ricorso, tanto ai fini del superiore inquadramento rivendicato dall'istante ed anche in relazione alla deduzione del mancato pagamento delle spettanze rivendicate in atto introduttivo.
Con atto di appello depositato il 30.5.2019 censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità sulla base delle seguenti argomentazioni: il rapporto non era stato formalizzato con riferimento all'intero periodo invocato dal ricorrente in atto introduttivo, dunque dalla documentazione prodotta da parte resistente non potevano certo ricavarsi in maniera compiuta elementi idonei a sostenere la fondatezza della complessiva pretesa del ricorrente, tenuto in ogni caso conto del fatto che il Tribunale non si era comunque pronunciato sulla richiesta dell'istante di ottenere la giusta retribuzione, anche ex art. 36 Cost.; in ogni caso era stato omesso nella precedente fase processuale l'accertamento dell'esistenza del rapporto lavorativo del nei termini descritti in ricorso;
il Parte_1 primo Giudice non aveva ben valutato le risultanze della prova testimoniale, omettendo di valorizzare la coerente e precisa deposizione della teste il primo Giudice non aveva pronunciato sulla richiesta Tes_1 di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
non si era tenuto poi conto da parte del Giudice di prime cure del mancato pagamento del TFR, atteso l'intervenuto disconoscimento da parte dell'istante, nei termini di cui al verbale di udienza del 18.9.2015, della documentazione prodotta da parte resistente.
Concludeva chiedendo alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza ed all'esito dell'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far data dal
1.7.2006 e fino a tutto il 30.10.2006 nei termini indicati in atto introduttivo, di condannare la società appellata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 18.836,27, a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso di primo grado, oltre accessori, ed in ogni caso al pagamento di una retribuzione ed un trattamento economico perequati alla quantità e qualità del lavoro svolto anche ex art. 36 Cost., oltre accessori e con vittoria di spese.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la società resistente si costituiva anche nel presente giudizio di impugnazione, sostenendo l'infondatezza della domanda del e la correttezza Parte_1 dell'inquadramento posto in essere dalla cooperativa con riferimento alla posizione del ricorrente, tanto non senza rimarcare la carenza di prova delle pretese economiche del ricorrente anche alla luce dell'inammissibilità ed in ogni caso l'inattendibilità della teste coniuge del ricorrente e dunque Tes_1 interessata all'esito del giudizio per effetto del regime giuridico della comunione legale ex art. 177 c.c. e del conseguente effetto incrementativo del patrimonio comune per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del proprio coniuge. Concludeva chiedendo alla Corte di rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Ricostruiti gli atti della precedente fase processuale all'esito dell'emissione da parte della Corte delle ordinanze del 6.12.2021, 9.5.2022, 5.12.2022, 27.3.2023 e 3.7.2023, all'udienza del 26 maggio 2025 , tenutasi con modalità ordinarie all'esito della comunicazione alle parti costituite in data 22.4.2025 del provvedimento di rinvio della causa alla suddetta data, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello del va accolto nei termini di cui si dirà. Parte_1
La prova testimoniale valutata nel suo complesso depone, ad avviso della Corte, nel senso della sussistenza di un rapporto lavorativo tra il ricorrente e la società in termini non coincidenti con quanto emergente dalla documentazione prodotta dalla resistente, ma piuttosto nel senso dell'esistenza di un rapporto correlato a mansioni di autista per il periodo cronologico indicato in ricorso, con riferimento quantomeno ad un orario di lavoro di 5 giorni settimanali per 12 ore più il sabato per 2 ore dalle 14,00 alle 16,00.
Tale ricostruzione risulta confermata, con riferimento al nucleo essenziale dei fatti ed in particolare al periodo di riferimento ed all'orario giornaliero maggiormente frequente, dalla deposizione della teste le cui affermazioni appaiono abbastanza precise e comunque non viziate da evidenti aporie e Tes_1 contraddizioni, non risultando di per sé inverosimile che la stessa accompagnasse il marito nei suoi viaggi di lavoro e in qualche occasione portasse con sé anche i propri figli, trattandosi peraltro di un periodo
(luglio-ottobre 2006) rientrante in larga parte nella stagione estiva.
La suddetta deposizione è stata ritenuta inattendibile dal primo Giudice anche in considerazione dei principi giuridici tipici dell'istituto della comunione legale tra coniugi e del conseguentemente effetto incrementativo del patrimonio comune in caso di accoglimento dell'istanza del coniuge.
A tale riguardo va rilevato che la sussistenza di un regime di comunione legale tra il ed il Parte_1 coniuge non emerge dagli atti e, in particolare, dal verbale di udienza del 22.1.2016, data in cui la Tes_1 predetta è stata esaminata come teste.
Tanto rilevato in fatto, Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n. 2295 ha recentemente rimarcato come in tema di prova testimoniale non esista alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (in tal senso Cass. n. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109 del 2006, nonchè Cass. n. 12365 del 2006 e Cass. n. 4202 del 2011, ma anche Cass. n. 25549 del 2007), tanto anche in conseguenza del venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974.
A sua volta Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n. 9399 aveva già precisato, in ordine alla problematica dell'eventuale incapacità del coniuge in regime di comunione legale di testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, come non sia configurabile nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione sull'incapacità a testimoniare, le quali introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. La pronuncia da ultimo citata ha anche richiamato in motivazione Cass. n. 988/2010, secondo cui “in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo”.
Tenuto conto dei principi di cui sopra, va rilevato con riferimento al caso di specie che oggetto del ricorso sono differenze retribuite senz'altro inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 177, 1° comma, lett. c) c.c., ovvero nei “proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati” (cd. comunione de residuo).
E che il lavoratore, tenuto conto dell'effettivo importo richiesto, potesse non aver già consumato per il sostentamento ed il soddisfacimento delle minime esigenze della vita quotidiana, al momento dello scioglimento dell'ipotizzata ma non acclarata con certezza comunione legale tra coniugi, l'importo eventualmente riconosciuto dal Giudice nei limiti del petitum, appare ipotesi astratta e non compatibile con l'id quod plerumque accidit, tanto ferma restando l'insussistenza, nell'immediatezza e proprio alla luce del disposto degli artt. 177, 1 comma, lett. c e 178 c.c., di un incremento del patrimonio comune nel senso sopra precisato.
Tanto chiarito, va poi rilevato come le dichiarazioni rese dalla trovino riscontro, con riferimento Tes_1 ad alcuni degli elementi relativi al nucleo essenziale dei fatti, anche in quanto dichiarato dal teste Tes_2 non legato alle parti da specifici rapporti, il quale ha riferito che il ricorrente conduceva effettivamente il camion anche se non di domenica, e, implicitamente, dallo stesso teste congiunto Tes_3 dell'amministratrice della società e socio della stessa, che ha riferito di un ribaltamento di un camion di pomodori alla cui guida si trovava il . Parte_1
Tenuto dunque conto di quanto detto in ordine alla esatta perimetrazione del rapporto lavorativo del ricorrente, vanno riconosciute al lavoratore le differenze retributive in relazione alle voci retributive già richieste in ricorso, in applicazione anche parametrica delle fonti collettive del settore delle aziende agricole invocate anche dalla resistente nella propria memoria di costituzione, dovendo detrarsi dal dovuto soltanto le somme dichiarate percepite nel ricorso introduttivo, e tanto in assenza in atti, anche all'esito della ricostruzione di cui sopra, di documentazione recante sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore.
Va al riguardo tenuto presente l'indirizzo della Cassazione secondo cui gli stessi prospetti paga, quantunque sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, se non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Come ribadito di recente da Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, n. 27749, in linea con un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994), è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3), ed in ogni caso i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.
Nel caso di specie, come detto, non vi è in atti documentazione recante sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore, tanto tenuto altresì conto dello stesso disconoscimento della sottoscrizione posto in essere dal nei termini emergenti dal verbale di prima udienza del 18.9.2015. Parte_1 Tenuto conto degli elementi di cui sopra, all'esito dell'incarico conferito dalla Corte, l'ausiliare ha determinato le differenze retributive spettanti al in relazione ai titoli ed ai periodi di cui Parte_1 sopra.
Il c.t.u. nominato, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali e di esaustivo esame della documentazione in atti nonché sulla base di retti criteri logico-scientifici, ha determinato un credito del ricorrente pari a complessivi euro 13.784,78, e tale determinazione non è stata neppure specificamente contestata da parte appellata, la quale, all'esito della trasmissione della bozza peritale, si è limitata a mezzo del proprio difensore a richiedere un calcolo alternativo per il minor periodo dal 31/7/2006 al
13/9/2006 ai fini della “integrazione nella versione definitiva della CTU”, senza tuttavia formulare specifiche contestazioni in ordine alla metodologia adottata dal consulente ed agli esiti della relativa indagine.
Va dunque riformata la sentenza di primo grado e va condannata la Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro 13.784,78, oltre accessori di
[...] legge dalle scadenze al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo ed alle spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 30.5.2019 da
[...]
nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 1986/2018, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto condanna la Parte_1 [...] al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro Controparte_1
13.784,78, oltre accessori di legge dalle scadenze al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 2.906,00 per il procedimento di appello, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; condanna la appellata al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 provvedimento;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)