Sentenza 6 luglio 2010
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Il reato di falsa testimonianza non è integrato da condotte che abbiano ad oggetto fatti e circostanze non rilevanti per la ricostruzione del fatto in giudizio.
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Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L'inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità (Sez. 6, 3394/1990). L'esimente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2010, n. 29258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29258 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/07/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1430
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19778/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ ID, nato a [...]à di Piave il 31.8.1981;
avverso la sentenza del 6 marzo 2008 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Fidelbo Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del 17 giugno 2004 con cui il Tribunale di Padova aveva condannato AJ ID alla pena di due anni di reclusione per il reato di falsa testimonianza.
L'imputato, già condannato con sentenza irrevocabile per aver commesso una rapina ai danni di un'agenzia della banca Popolare Antoniana Veneta di Padova, veniva sentito come testimone assistito ai sensi dell'art. 191-bis c.p.p. nel processo nei confronti di GI LE e, dopo avere escluso che anche questi avesse partecipato alla rapina, si rifiutava di rivelare il nome del complice.
L'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 372 c.p. In particolare, ha sostenuto che nella specie non sussiste la falsa testimonianza non essendo stato compromesso il bene giuridico tutelato dalla norma, cioè l'attività giudiziaria. Infatti, oggetto del processo in cui ha reso la testimonianza era l'accertamento della responsabilità di LE GI nella rapina e su questo punto l'imputato ha reso dichiarazioni veritiere, escludendo che vi abbia preso parte;
invece, le affermazioni ritenute reticenti, circa il nominativo del complice, esulavano dall'oggetto principale del processo, che non ha subito alcun pregiudizio, soprattutto se si considera che il GI è stato in seguito riconosciuto estraneo alla imputazione contestatagli. In sostanza, si sostiene che il rifiuto di rispondere alle domande dirette ad identificare il terzo potenziale correo non poteva configurarsi come condotta idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;
in altri termini, la domanda in ordine alla responsabilità di un terzo non poteva rientrare nella falsa testimonianza.
Con un ulteriore motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 384 c.p. ovvero della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., nonostante abbia chiarito di non poter rivelare il nome del complice per timore di ritorsioni nei confronti dei propri familiari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare che AJ ID è stato sentito nel processo a carico di LE GI come testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. e che in tale qualità aveva l'obbligo di rispondere e di dire la verità intorno ai fatti a sua conoscenza inerenti il processo. L'unico caso in cui il testimone assistito non può essere obbligato a deporre è quello previsto dall'art. 197-bis c.p.p., comma 4, quando l'esame riguarda i fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti e nello stesso procedimento egli ha negato la propria responsabilità, perché in tale situazione il legislatore ha individuato ancora un residuo spazio di operatività al principio del nemo tenetur se detegere.
Tuttavia, nella specie, non ricorrevano tali condizioni, in quanto risulta pacifico dagli atti - e non vi è contestazione sul punto - che il ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile per la rapina commessa alla banca Popolare Antoniana Veneta e che in quel giudizio aveva ammesso la propria responsabilità, sicché a lui incombeva comunque l'obbligo di testimoniare, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Ciò chiarito, occorre dire che il ricorrente applica un principio esatto alla fattispecie sbagliata. È vero infatti che il reato di falsa testimonianza è configurabile solo se la falsità cade su circostanze rilevanti nel processo, cioè pertinenti rispetto all'oggetto dell'accertamento processuale, in quanto se il delitto in esame è rivolto a tutelare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, nel senso che questa non deve essere fuorviata da dichiarazioni non veritiere, allora occorre che il fatto commesso abbia la possibilità di determinare un tale effetto fuorviante. Ne consegue che le falsità che riguardano circostanze estranee alla causa oppure che siano insignificanti devono essere ritenute giuridicamente irrilevanti.
Dunque, il reato va escluso se la testimonianza ha ad oggetto fatti del tutto estranei al giudizio ovvero privi di efficacia probatoria, perché in tali casi la testimonianza si rivela inidonea ad alterare il convincimento del giudice e, conseguentemente, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia. In altri termini, non viene leso l'interesse tutelato dalla norma.
Tuttavia tali principi, pacificamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono trovare applicazione nel caso in esame perché deve escludersi che la condotta reticente posta in essere dall'imputato abbia riguardato fatti estranei al giudizio. Come ha rilevato correttamente la Corte d'appello, l'individuazione del complice di AJ ID nell'azione di rapina rappresentava una circostanza rilevante nella stessa valutazione circa il coinvolgimento di LE GI, ciò che costituiva l'oggetto del processo per il quale l'imputato era stato chiamato a testimoniare. Del tutto irrilevante è la circostanza che, successivamente, il GI sia stato ritenuto effettivamente estraneo alla rapina, dal momento che la reticenza del AJ ID ha comunque privato il processo di un apporto probatorio su un elemento fondamentale del processo, dal momento che il rifiuto di rispondere alla domanda specifica del Presidente del collegio ha reso, almeno in parte, inutile il mezzo di prova, influendo così negativamente sull'attività giudiziaria e sullo stesso accertamento in ordine alla effettiva responsabilità del GI, che è stato scagionato sulla base di altri elementi di prova.
Sia il mendacio che la reticenza possono essere ritenuti irrilevanti solo se riguardino fatti assolutamente estranei all'oggetto dell'accertamento e si presentino strutturalmente inidonei ad alterare, anche solo in parte, il convincimento del giudice, situazioni che non ricorrono nella presente fattispecie. Infondato è pure il motivo con cui il ricorrente reclama l'applicazione dell'art. 384 c.p. ovvero dell'art. 54 c.p., in quanto si tratta di esimenti che possono invocarsi solo se la situazione di pericolo non sia stata volontariamente cagionata (Sez. 6, 20 febbraio 2009, n. 10654, Ranieri;
Sez. 5, 23 marzo 2005, n. 16012, Carone). Nè può ritenersi che ricorrano gli estremi per applicare l'art. 384 c.p., comma 2, là dove prevede un caso di non punibilità nei confronti di chi "non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere", con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 197-bis c.p.p., comma 4, in quanto, come si è già detto, risulta che il ricorrente, nel corso del giudizio abbreviato in cui è stato condannato definitivamente, non ha negato la sua responsabilità, ma l'ha ammessa.
In ogni caso, si osserva che entrambe le disposizioni di cui agli artt. 54 e 384 c.p. sono state invocate dal ricorrente in maniera del tutto generica, in base ad affermazioni sfornite di qualsiasi spiegazione e riscontro in ordine ai pericoli che avrebbero corso i suoi familiari qualora avesse riferito il nome del complice. In conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010