Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2010, n. 29258
CASS
Sentenza 6 luglio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di falsa testimonianza non è integrato da condotte che abbiano ad oggetto fatti e circostanze non rilevanti per la ricostruzione del fatto in giudizio.

Commentari2

  • 1Art. 371 - Falso giuramento della parte
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L'inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità (Sez. 6, 3394/1990). L'esimente …

     Leggi di più…

  • 2Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2010, n. 29258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29258
Data del deposito : 6 luglio 2010

Testo completo