Sentenza 17 aprile 2007
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Non integra il delitto di falsa testimonianza la deposizione non veridica che verta su fatti e circostanze del tutto estranei all'oggetto dell'accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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La falsa testimonianza è un reato di pericolo, per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del “fuorviamento” del giudice nel processo decisionale, in sintesi il ragionamento di una recente sentenza della Suprema Corte. La Cassazione penale con la sentenza n. 45893/2021 del 10 settembre 2021 (depositata il 14 dicembre 2021) ha ribadito il principio che il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. è un reato di pericolo. Nella sentenza n. 45893 depositata il 14 dicembre 2021, gli Ermellini sottolineano che il reato di falsa testimonianza è un reato di pericolo (concreto): ciò che dunque unicamente rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2007, n. 34467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34467 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 635
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 34218/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE LI, nato [...];
avverso la sentenza 25/2/2005 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 25/2/2005, riformando la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 5/6/2003, dichiarava ER LI colpevole del delitto di falsa testimonianza e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione della legge penale sotto i seguenti profili: a) la testimonianza incriminata era inutilizzabile, per non era stato egli preventivamente avvertito della facoltà di astenersi in quanto parente di uno degli imputati nel processo in cui era stato chiamato a deporre;
b) non aveva mai egli assunto la qualità di teste, per non avere reso preventivamente la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497 c.p.p., comma 2; c) doveva operare la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. per il mancato avvertimento di astenersi.
A prescindere dai motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
L'addebito mosso all'imputato è di avere, deponendo come teste dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia in data 19/1/2001, nell'ambito del procedimento penale a carico di EN EP ed altri, imputati di violazione di domicilio, lesioni e tentativo di rapina, affermato falsamente di ignorare i termini della vicenda per la quale si procedeva, di non conoscere i nomi degli imputati e di non avere contattato la p.o. UM MA ZO, che aveva, invece, avvicinato per convincerlo "a fare pace con i ragazzi e a ritirare la denuncia".
Ciò posto, osserva la Corte che, al di là di ogni considerazione sull'eccepita nullità della testimonianza incriminata e sull'operatività dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., le circostanze sulle quali il ER rese la sua deposizione nel processo penale innanzi richiamato e accertate come non corrispondenti al vero appaiono assolutamente non pertinenti all'oggetto di quel procedimento e, quindi, irrilevanti ai fini della relativa decisione. È vero che la falsa testimonianza è reato di pericolo, che prescinde dall'uso concreto che il giudice ne fa, ma è anche vero che deve sussistere comunque una sua idoneità a trarre in inganno il giudice nella valutazione del fatto portato alla sua cognizione.
In relazione all'addebito mosso all'imputato, devesi rilevare che la falsità della sua deposizione, per quello che emerge dagli atti, è circoscritta a queste due sole circostanze: avere negato di conoscere LA SA, uno degli imputati nel procedimento di riferimento;
avere negato di avere spiegato un tentativo di conciliazione, per indurre il UM a ritirare la denunzia.
È evidente che tale mendacio verte su fatti e circostanze del tutto estranei alla materia oggetto dell'accertamento giudiziario e inidonei a portare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova nel caso concreto, che riguardava l'aggressione subita dal UM all'interno della sua abitazione.
Il riscontro dell'assoluta irrilevanza della testimonianza del ER nella vicenda giudiziaria a carico di EN EP e altri è offerto, sia pure ex post, dalla sentenza assolutoria di costoro, nonostante in essa si dia atto della falsità della stessa testimonianza nei limiti innanzi precisati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007