Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 842
CASS
Sentenza 24 novembre 2005

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Massime1

Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988 (In motivazione la Corte ha posto in evidenza che un simile interesse non è ravvisabile nemmeno in riferimento alla efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo, posto che l'art. 652 cod. proc. pen. non distingue l'assoluzione ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. da quella prevista dal comma primo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 842
Data del deposito : 24 novembre 2005

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