Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988 (In motivazione la Corte ha posto in evidenza che un simile interesse non è ravvisabile nemmeno in riferimento alla efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo, posto che l'art. 652 cod. proc. pen. non distingue l'assoluzione ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. da quella prevista dal comma primo).
Commentari • 2
- 1. Assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza di prove è assoluzione piena (Cass. 49580/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2023
L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ciooè per mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988. Cassazione penale sez. V, Sent., (data ud. 26/09/2014) 27/11/2014, n. 49580 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. OLDI Paolo - Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - …
Leggi di più… - 2. Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno Presidente del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario Consigliere N. 2291
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 022677/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL NC, N. IL 14/11/1938;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 GIUDICE DI PACE di TERNI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione EL NC avverso la sentenza in data 10 febbraio 2004 con la quale il Giudice di Pace di Terni lo ha assolto, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., dai reati di ingiuria e minacce in danno di AM Linda, perché il fatto non sussiste.
Deduce:
1) illogicità della motivazione e violazione dell'art. 530 c.p.p. cpv, posto che il giudice lo ha assolto sul presupposto della insufficienza della prova a carico, dopo aver sostenuto in sentenza che l'unico teste sentito, dichiaratosi a conoscenza dei fatti, avrebbe reso una deposizione atta a scagionarlo completamente;
2) violazione di legge dovuta alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, seguita ad assoluzione.
li ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. Quanto al primo si osserva che la pronuncia di assoluzione perché "il fatto non sussiste" non è soggetta ad impugnazione, per difetto di interesse.
Infatti, sebbene in linea di principio il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 2, ammetta il ricorso per Cassazione da parte dell'imputato avverso "la sentenza di proscioglimento" del Giudice di Pace, è pure da rilevare che, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 4, debba essere individuato il concreto interesse a tale impugnazione. Deve trattarsi non di un interesse astratto e genericamente riconducibile alla categoria della generica esattezza della pronuncia ma di un interesse concreto che, nella specie, va parametrato agli effetti producibili in danno dell'imputato da sentenza di proscioglimento basata sul dubbio.
Nel vigente codice il dubbio non ha valenza processuale esterna, essendo stata piuttosto sancita la regola della necessaria adozione della formula assolutoria senza ulteriori qualificazioni, anche in presenza della insufficienza del materiale probatorio di accusa. Ne discende che anche l'eventuale accoglimento della impugnazione non varrebbe a mutare la formula finale della assoluzione. Inoltre, l'art. 652 c.p.p., rende evidente che identico effetto di giudicato, nei giudizi amministrativi o civili, producono la sentenza di assoluzione basata sulla esclusione di prove a carico e quella sul dubbio. Nello stesso senso si esprime la maggioranza delle decisioni di questa Corte secondo le quali non sussiste l'interesse dell'imputato, assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2, a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ne' segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988 (Sez. 6^, 13 dicembre 2004, Calabrese, rv 230821; Sez. 3^, 21 marzo 2002, Rebizzi, rv 222251). Invece sussiste la violazione di legge nel capo della condanna al pagamento delle spese del procedimento.
L'art. 535 c.p.p., applicabile nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace (citato decreto, art. 2) prevede che la condanna dell'imputato alle spese del procedimento possa conseguire soltanto alla pronunzia di affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali che elimina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006