Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Il delitto di falsa testimonianza è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è dunque necessario che il giudice il quale raccoglie la testimonianza sia in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che le dichiarazioni false o reticenti risultino idonee a trarlo in errore, anche a prescindere dal grado di credibilità delle medesime o dall'eventuale inattendibilità della deposizione riconosciuta "prima facie" dallo stesso giudice.
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Potenza che riformato la sentenza di prima grado ed assolto l'imputato dal reato di falsa testimonianza perché è stata del tutto omessa nel verbale d'udienza oggetto di contestazione la verbalizzazione delle domande. Tribunale Potenza, 28/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 28/02/2022), n.112 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A seguito di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. il 21.11.2019, si è proceduto nei confronti di Do.An. e Co.Fr., chiamati a rispondere del reato loro ascritto in rubrica. Aperto il dibattimento, previa costituzione della parte civile (As.An.) all'udienza del 03/12/2020 il P.M. …
Leggi di più… - 2. Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2009, n. 40501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40501 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1075
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6737/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DA GI, nata a [...] il [...];
2. RI NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 06/10/2006 della Corte di Appello di Messina;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza del 7.12.2001 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato ME GI e NI RI colpevoli dei delitti di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritti, condannandoli alla pena di due ahi di reclusione ciascuno.
La penale responsabilità di GI ME è stata affermata perché, deponendo il 4.6.1999 davanti al Tribunale di Barcellona P.G. come testimone-persona offesa nel procedimento penale
contro
RI La SA, imputato del reato di tentato omicidio in danno della stessa ME, rifiutava di indicare il nome dell'individuo, a lei ben noto, che prima dell'attentato omicidiario compiuto presso la sua abitazione a Montalbano Elicona le aveva riferito che il La SA aveva chiesto ad alcune persone di procurargli delle cartucce ed un fucile. La penale responsabilità di NI RI è stata affermata perché, deponendo il 22.6.1999 nel citato procedimento
contro
RI La SA, ometteva di riferire il contenuto del dialogo intercorso tra lui e il La SA subito dopo l'attentato commesso nei confronti della cognata GI ME.
2.- Adita dalle impugnazioni dei due imputati, la Corte di Appello di Bologna con l'epigrafata sentenza del 6.10.2006 ha respinto gli appelli, confermando la decisione del Tribunale in ragione della univocità degli elementi di prova dimostrativi dei contegni testimoniali dei due imputati di consapevole reticenza sulle ridette circostanze spazio-temporali rilevanti nel processo a carico di RI La SA.
In particolare e tra l'altro i giudici di appello hanno considerato infondate le doglianze espresse dagli imputati, evidenziando i deliberati propositi elusivi sottesi alla falsità e reticenza delle testimonianze da essi rispettivamente rese nel dibattimento del giudizio di primo grado a carico di RI La SA. Contegni reticenti dotati di palese incidenza nel panorama probatorio coinvolgente la posizione del La SA ed oggettivamente conclamati dalle emergenze processuali. La reticenza della ME è cristallizzata dalla contestazione delle sue dichiarazioni dibattimentali operata dal p.m. ai sensi dell'art. 500 c.p.p. sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla donna alla p.g. nel corso delle indagini susseguenti al patito attentato omicidiario e con le quali ella aveva affermato di ben conoscere l'identità di chi le aveva rivelato la ricerca di un fucile e di cartucce compiuta dal La SA prima dell'attentato ("Da una confidenza avuta e di cui non voglio rivelare l'identità, pur conoscendo direttamente la persona, seppi che il RI prima dell'attentato alla mia casa aveva chiesto a qualcuno di AI senza specificare meglio la persona delle cartucce e un fucile"). Quanto al RI, cognato della ME, il suo atteggiamento e mendace ed elusivo (reticente) sui contenuti del colloquio avuto con il La SA subito dopo l'attentato alla cognata e dopo che costei gli riferisce i suoi sospetti sull'autore (La SA), evidente apparendo l'implausibilità e l'illogicità della tesi difensiva del prevenuto (casualità dell'incontro presso l'abitazione del La SA;
perduto ricordo dei contenuti del dialogo per fragilità mnemonica). 3.- Contro la sentenza di appello la ME e il RI tramite il comune difensore hanno proposto ricorsi per cassazione, entrambi deducevano vizi di violazione di legge (art. 372 c.p.) e carenza di motivazione della decisione.
Il ricorso di GI ME censura, da un lato, la sussistenza stessa del reato di falsa testimonianza ascritto all'imputata, non essendovi prova di effettiva difformità tra quanto dichiarato dalla donna nel corso delle indagini preliminari e quanto - secondo la testimonianza dibattimentale - effettivamente a sua conoscenza, poiché gli atti processuali consentirebbero di arguire che davvero la ME possa aver ignorato il "nome" della persona che le aveva confidato il proposito di armarsi del La SA prima dell'attentato in suo danno. Da un altro lato, il ricorso sostiene la non influenza delle asserzioni della ME - se, in ipotesi, false o reticenti - sul processo penale in corso nei confronti del La SA ("Nel caso di specie la probabilità della induzione in errore del giudice non è da ritenersi sussistente, essendo la circostanza richiesta al testimone priva di qualsiasi efficacia probante in relazione al processo principale").
Il ricorso di NI RI lamenta, per un verso, la mancata dimostrazione della volontà menzognera o reticente dell'imputato, in assenza della quale non può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 372 c.p.. La condotta testimoniale dell'imputato sarebbe stata, infatti, condizionata unicamente dalla "normale fragilità mnemonica dell'homo narrans" senza alcun intendimento di affermare circostanze non vere o di tacerne altre ad effettiva conoscenza del dichiarante. Anche il ricorso del RI sostiene, per altro verso, che le falsità e reticenze attribuite all'imputato sono ininfluenti sul processo penale contro il La SA, perché le circostanze sulle quali egli è stato chiamato a rendere testimonianza non inciderebbero sulla posizione del La SA.
4.- Le censure delineate da tutti e due i ricorrenti, oltre che generiche (laddove rievocano temi e rilievi già espressi con i motivi di appello e, prima ancora, nel giudizio di primo grado, pur diffusamente vagliati e motivatamente disattesi da ambedue le conformi sentenze di merito), sono affette da manifesta infondatezza, siccome contraddette dal lineare e logico percorso decisorio confermativo della sentenza di primo grado esposto nella motivazione dell'impugnata sentenza di appello.
La Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri di apprezzamento della prova indiziaria, indicando oggettive circostanze probatorie univocamente rivelatrici del carattere mendace (per reticenza) delle due testimonianze rese dalla ME e dal RI nel giudizio
contro
La SA. Per la ME le emergenze processuali indicate dai giudici di appello conclamano in termini esattamente contrari all'assunto della ricorrente la piena conoscenza da parte della donna dell'identità della persona che ebbe a confidarle i propositi offensivi del La SA, come da lei stessa riferito alla p.g. nell'immediatezza del patito attentato (pur con la riserva, allora, di non volerne rendere noto il nome). Identità personale deliberatamente taciuta senza giustificazione alcuna nel corso della testimonianza dibattimentale resa dalla donna. Quanto al RI, la sentenza ha buon agio nel valutarne con logica coerenza pretestuosi e strumentali gli assunti difensivi della supposta casualità dell'incontro con il La SA, avvenuto appena dopo l'attentato subito dalla cognata ME, e del preteso vuoto di memoria (benché la drammaticità degli eventi di cui discuteva con il La SA era tale da "aver sicuramente fissato una traccia indelebile nella memoria dell'uomo", in guisa da rendere incredibile l'addotta mancanza di ricordo del dialogo avuto con il La SA).
Parimenti ineccepibili si mostrano le osservazioni espresse dalla Corte di Appello in merito alla assoluta rilevanza e incidenza processuali delle reticenti testimonianze della RE e del RI nel giudizio per tentato omicidio
contro
La SA RI (accusato di essere l'autore dell'attentato commesso ai danni della ME). La sentenza di appello ha coerentemente rimarcato che entrambe le testimonianze degli imputati risultano - nella dinamica del processo in cui si inseriscono - preordinate a "non aggravare la posizione processuale dell'imputato" La SA, così integrando la fattispecie criminosa di cui all'art. 372 c.p. contestata ad entrambi.
Premesso che le deposizioni testimoniali della ME e del RI sono qualificate da rapporto di diretta pertinenzialità con l'oggetto del processo penale (thema decidendum) in corso nei confronti dell'imputato La SA (Cass. Sez. 6, 17.4.2007 n. 34467, Ceravolo, rv. 237840; Cass. Sez. 6, 31.3.2008 n. 26559, Lo Presti, rv. 240690), non è inutile ricordare che il delitto di testimonianza falsa o reticente, reato contro l'amministrazione della giustizia, riveste natura di reato di pericolo. Di tal che per la configurabilità del reato non è necessario che il giudice che raccoglie la testimonianza rivelatasi falsa sia in concreto ingannato o tratto in errore, essendo sufficiente che le menzogne o reticenze rivestano la sola potenziale idoneità a fuorviarlo o trarlo in errore, a prescindere dal grado di credibilità della testimonianza falsa o reticente e dall'inattendibilità della testimonianza riconosciuta prima facie dallo stesso giudice (v. Cass. Sez. 6,11.12.2006 n. 780/07, Innaco, rv. 235674). Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della somma, stimata equa, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009