Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
In materia di contabilità pubblica, le somme destinate ad un'amministrazione dello Stato debbono, ai sensi dell'art. 46 R.D. n. 2440 del 1923, essere integralmente versate nelle casse dello Stato, e, più specificamente, depositate in tesoreria ex art. 1 legge n.1041 del 1971, al fine di evitare che esse possano essere distratte dal perseguimento dei fini istituzionali del soggetto cui appartengono; ne consegue che, al fine di effettuare pagamenti in favore di terzi, non possono essere negoziati assegni circolari con le ordinarie modalità bancarie, direttamente o per il tramite di un ordinario conto corrente, giacché le amministrazioni dello Stato debbono avvalersi dei servizi della Banca centrale, mentre il ricorso alle prestazioni di istituti di credito è ammesso solamente in presenza di previa specifica autorizzazione che, rimuovendo l'ostacolo posto dall'art. 4 legge n. 629 del 1966 alla libera utilizzabilità dei normali istituti bancari per le attività di tesoreria (non costituendo essa, pertanto, mero atto interno delle amministrazioni medesime, la cui mancanza possa conseguentemente considerarsi inopponibile agli istituti di credito), valga a consentire il trasferimento di somme delle amministrazioni statali, in conti correnti accesi con il Tesoro presso istituti di credito, e la prestazione da parte di questi ultimi di quello che comunque - in questi casi - resta un normale servizio di tesoreria, non già un ordinario servizio bancario.
In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI TO - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ES SCARL in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. FR EL nonché EL & ED SN in persona del socio legale rappresentante Sig. TI FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell'avvocato MONICA SAVONI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE EUSEBIO FERRARIS, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
CASSA RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 17692/99 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA & VERCELLI SPA, con sede legale in LA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante Avv. Luigi Squillario, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI, MARIO BUCELLO, giusta procura speciale per TA PA IL di LA del 14/09/99 rep. n. 122687;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
EL & ED SN, ES SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 301/99 della Corte d'Appello di TORINO Sezione 1^ Civile, emessa il 26/02/99 e depositata l'11/03/99 (R.G. 1473/96+1474/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Giuseppe Eusebio FERRARIS;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTIA (per delega Avv. Luigi MANZI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento p.q.r. del 5^, 3^ e 4^ motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 - 13 ottobre 1993 la s.r.l. ES conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Torino, il Ministero della Difesa, la Cassa di Risparmio di LA nonché PL TO chiedendone la condanna solidale sia alla restituzione di diversi importi versati a mezzo di assegni circolari non trasferibili (per complessive lire 153.650.000) sia al risarcimento dei danni tutti patiti per fatto dei convenuti.
Esponeva la società attrice che nel marzo 1993 era stata invitata da PL TO, all'epoca dei fatti maresciallo dell'esercito, capo del reparto comando e trasmissioni "Centauro", distaccamento di Candelo Mesazza, a presentare offerta per concorrere all'appalto di opere di straordinaria manutenzione degli edifici del comando. Dopo qualche tempo il PL le aveva comunicato di essere stata prescelta per l'affidamento dell'appalto e l'aveva invitata a recarsi sollecitamente a sottoscrivere due contratti provvisori nonché a versare, a titolo di cauzione, il 5% del valore dell'appalto, in particolare lire 78.650.000, mediante assegni non trasferibili intestati a "RCT Centauro, Distaccamento di Candela Mesazza", destinati a essere custoditi dalla amministrazione militare fino al perfezionamento del contratto definitivo. Consegnati i detti assegni al PL - il quale le rilasciava copia di due scritture di obbligazione commerciale nonché di verbali di ricognizione offerte -, essa ES aveva ricevuto altro invito per ulteriori opere edili da eseguirsi presso il distaccamento: anche in questa occasione, il PL aveva fatto presente che i preventivi erano stati positivamente valutati e aveva invitato la società appaltatrice a sottoscrivere impegni provvisori nonché a versare, con le solite modalità, un cauzione di lire 75.000.000.
Solo il 9 maggio 1993 aveva appreso dai superiori che l'iniziativa assunta era del tutto arbitraria, accertando, altresì, che le cauzioni erano irrecuperabili poiché il PL aveva monetizzato gli assegni circolari tramite la Cassa di Risparmio di LA, presso la quale aveva aperto un conto corrente intestato alla Amministrazione da cui dipendeva.
La società attrice concludeva evidenziando, da un lato, che il Ministero della Difesa doveva ritenersi responsabile in solido con il PL per l'illecito comportamento del detto funzionario, la cui condotta era da porsi in relazione di necessaria occasionalità con lo svolgimento delle finzioni pubbliche di cui era investito, e stante, inoltre, la ravvisabilità di negligenze della P.A. nel controllarne l'operato, dall'altro, che sussisteva anche la responsabilità della Cassa di Risparmio di LA, per avere reso possibile la definitiva dispersione degli assegni circolari non trasferibili versati al PL a titolo di cauzione, avendo concesso, con comportamento del tutto anomalo, l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla P.A. con facoltà di prelievo da parte del PL stesso consentendogliene liberamente la movimentazione.
Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio esclusivamente il Ministero della Difesa nonché la Cassa di Risparmio di LA i quali resistevano alle avverse pretese, deducendone la infondatezza.
Espletata l'istruttoria, con sentenza 12 settembre 1995 il Tribunale, esclusa l'esistenza di validi contratti di appalto e la configurabilità di responsabilità contrattuale della P.A. condannava il PL alle restituzioni richieste dalla società attrice, a titolo di responsabilità extracontrattuale;
rigettava viceversa la domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione della Difesa e della Cassa di Risparmio di LA, ritenendo: a) relativamente alla P.A., che il comportamento criminoso del dipendente escludesse la ricorrenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito perpetrato e le funzioni esercitate, sì che la sua condotta criminosa non poteva essere a lei riferita;
b) in ordine all'azienda di credito che la condotta da lei tenuta non integrasse violazione alle normative bancaria e sugli assegni. Gravata tale pronunzia dalla ES s.r.l. la Corte di appello di Torino riuniva a tale giudizio la causa connessa pendente tra la s.n.c. EL & ED contro il Ministero della Difesa e la stessa Cassa di Risparmio di LA per altri fatti di analogo contenuto, posti in essere dallo stesso PL, ai danni di quest'altra società ed in ordine ai quali il Tribunale di Torino, con sentenza 5703/96, era giunto ad conclusioni identiche a quelle dell'analoga vicenda.
Con sentenza 26 febbraio - 11 marzo 1999, la Corte quindi, in riforma di entrambe le pronunzie di primo grado, dichiarava responsabili degli illeciti il Ministero della Difesa e la Cassa di Risparmio di LA e CE s.p.a. condannandoli, in via alternativa tra di loro, alla rifusione dei danni patiti dalle società appellanti, che liquidava in lire 153.650.000 in favore della ES s.r.l. ed in lire 83.016.000 in favore della s.n.c. EL & ED. Tali importi erano, altresì, maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sull'andamento del costo della vita per operai e impiegati dalla data dei singoli esborsi alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data iniziale predetta sino al soddisfo sul capitale risultante dalla media tra il capitale iniziale e il capitale rivalutato. Per la cassazione di tale sentenza, notificata l'8 giugno 1999, il Ministero della Difesa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, con atto 9 settembre 1999, cui resistono, con controricorso la Cassa di Risparmio di LA e CE, con solo controricorso la ES s.r.l. nonché la EL & ED s.n.c.. La Cassa di Risparmio ha proposto, altresì, ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.
Il Ministero della difesa ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale. La Cassa di Risparmio di LA e CE (ora Biverbanca s.p.a.) nonché la Soges s.r.l. e la RT & DE s.n.c. hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. I giudici del merito, premesso che il primo giudice aveva escluso una responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione, non essendosi perfezionati validi contratti di appalto, e che sul punto la decisione è divenuta irretrattabile, in quanto non investita da specifiche censura, hanno ritenuto sussistere la responsabilità extracontrattuale della Amministrazione per il fatto del proprio funzionario.
A tale riguardo la decisione impugnata ha affermato che "non è dubbio, sotto il profilo oggettivo, che il comportamento del maresciallo PL, ritenuto responsabile in sede penale del delitto di truffa, è stato improntato a finalità di esclusivo lucro personale, in quanto la prospettazione di appalti edilizi (non conclusi e nemmeno di fatto eseguiti dalle società appellanti) ha avuto la funzione egoistica di mero artifizio per indurre gli ingannati a versargli fondi a titolo di cauzione, senza che il comportamento corrispondesse a un concreto interesse della P.A. di appartenenza, ignara dell'iniziativa e per nulla intenzionata ad affidare l'esecuzione dei lavori ed a procedere alla ristrutturazione ed al potenziamento degli immobili del Reparto di Candelo Masazza".
"Non può, tuttavia - hanno ancora osservato quei giudici - trascurarsi la considerazione che le modalità e circostanze del fatto furono tali da indurre i danneggiati alla ragionevole convinzione di trattare con un organo della P.A. nell'effettivo esercizio delle sue mansioni: non solo il PL rivestiva realmente la qualità di comandante del distaccamento, ma le trattative si svolsero in base a tale veste e nei locali della P.A. e gli stessi assegni circolari versati dai privati vennero intestati, su indicazione del PL, alla Amministrazione militare".
Precisato quanto sopra la sentenza gravata ha ritenuto la responsabilità della Amministrazione convenuta sul rilievo che "agli effetti della sussistenza di una responsabilità civile diretta della P.A. per l'operato dei propri organi non può prescindersi dalla tutela dell'affidamento dei terzi e dalla apparenza: il rapporto di immedesimazione organica ... può ricorrere infatti anche sulla base della mera effettività ed apparenza purché idonea a fondare affidamento dei terzi come si desume dal disposto dell'art. 113 c.c., il quale, ancorché relativo alla diversa materia dello stato civile, appare espressione di un principio più generale".
"Ritiene pertanto la corte - hanno concluso quei giudici, sul punto - la diretta riconducibilità, gli effetti della responsabilità civile, dell'operato del PL alla Amministrazione militare cui egli apparteneva, ai sensi dell'art. 28 Cost. e 2043 c.c., avendo egli operato, sebbene per fini personali, in un contesto tale da rendere apparentemente riferibili alla P.A. le iniziative da lui assunte e le condotte da lui tenute".
"In ogni caso - prosegue la sentenza gravata - appare ravvisabile anche il concorrente titolo, parimenti invocato dagli appellanti, di una colpa nel vigilare".
"Non è specificamente contestato e trova conferma negli atti del procedimento penale prodotti in causa, che da molti mesi erano presenti nel comprensorio del distaccamento cui era preposto il PL attrezzature di altre imprese (diversa dalle attuali appellanti, parimenti truffate e in precedenza incaricate) nonché lavori in corso. Considerata la natura dei luoghi, in zona militare, appare ingiustificato che in sede di ordinari accessi i superiori del PL non abbiano notato la particolarità e non abbiano approfondito in che cosa consistessero i lavori e in base a quale titolo venissero eseguiti. Una più perspicace e tempestiva opera di controllo avrebbe agevolmente potuto porre termine alle arbitrarie iniziative del detto PL, prima che esse giungessero ad investire anche la ES e la s.n.c. EL & ED. La rilevata condotta colposa omissiva si è posta pertanto come antecedente causale dal danno da queste sofferto".
3. Per la parte de qua (id est relativa alla accertata responsabilità della Amministrazione della difesa) la sopra riassunta pronunzia è censurata dal Ministero della con tre motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, e con i quali, si denunzia, nell'ordine:
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della Costituzione e degli artt. 2043 e 2049 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" (primo motivo);
- "violazione dell'art. 101 c.p.c. e superamento da parte della Corte di appello di Torino dei limiti posti dai motivi delle impugnazioni proposte (art. 360 n. 3 c.p.c.)" (secondo motivo);
- "violazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale della P.A. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" (terzo motivo). Evidenzia, in particolare, l'Amministrazione ricorrente che:
- le società appellanti ne' negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado, ne' negli atti di gravame avevano introdotto il profilo dell'affidamento e dell'apparenza (e tale impostazione è priva di fondamento, atteso che perché sussista la diretta responsabilità dello Stato verso i terzi per l'attività dolosa o colposa di propri dipendenti è necessario che la detta attività sia allo stesso riferibile, perché diretta al perseguimento dei suoi fini istituzionali ancorché con abuso di potere: tale riferibilità è esclusa allorché l'attività dannosa per i terzi trovi nella esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee a quelle dell'ufficio od addirittura contro la Pubblica Amministrazione, come certamente si è verificato nella specie, tenuta presente l'imputazione elevata in sede penale al PL ed in base alla quale i terzi, truffati, come non potevano costituirsi parte civile in quella sede per chiedere la citazione del Ministero della Difesa, così non avevano titolo per il presente giudizio risarcitorio;
- "la Corte di appello non tiene presente che il PL pose in essere un reato di truffa attraverso gli artifizi e raggiri indicati nel capo di imputazione ... reato che vedeva come persona offesa la stessa Amministrazione della difesa, costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico del PL medesimo. Il danno preteso dalla controparte è quindi diretta conseguenza non di asserita omessa vigilanza come erroneamente affermato dalla Corte di appello, ma dal meccanismo criminoso posto in essere dal PL e diretto a perseguire fini privati e egoistici che non consentono la riferibilità alla Amministrazione della condotta del PL medesimo".
4. La censura è inammissibile.
Secondo un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza cor l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (ex plurimis, recentemente in tale senso, con importanti chiarimenti in motivazione: Cass., 12 settembre 2000, n. 12040). Pacifico quanto precede si osserva che - come sopra anticipato - i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, in ordine alla responsabilità del Ministero della Difesa per la condotta posta in essere dal PL, due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.
Giusta una prima l'illecito perpetrato dal PL è riferibile alla P.A. "perché le modalità e circostanze del fatto furono tali da indurre i danneggiati alla ragionevole convinzione di trattare con un organo della P.A. nell'effettivo esercizio delle sue mansioni: non solo il PL rivestiva realmente la qualità di comandante del distaccamento, ma le trattative si svolsero in base a tale veste e nei locali della P.A. e gli stessi assegni circolari versati dai privati intestati, su indicazione del PL, alla Amministrazione militare"; giusta la seconda la culpa in vigilando della Amministrazione andava individuata nell'attività dei superiori, che non avevano notato le attrezzature edilizie presenti nell'area del Reparto ed appartenenti ad altre imprese, diverse dalle attuali controricorrenti, parimenti truffate, nonché i lavori in corso, laddove una più perspicace e tempestiva opera di controllo avrebbe agevolmente potuto porre termine alle arbitrarie iniziative del PL prima che essere giungessero a investire anche la ES e la MA & ED. Atteso, peraltro, che il Ministero ricorrente censura esclusivamente la prima delle invocate rationes decidendi, nulla opponendo in ordine alla seconda e - in particolare - quanto al nesso causale tra l'omessa opera di vigilanza imputata ai. superiori del maresciallo PL e l'evento dannoso, è palese la inammissibilità delle sopra riassunte censure. Gli accenni alla culpa in vigilando, che pur non mancano, contengono, del resto, generiche contestazioni in ordine alla sua esistenza, scivolando nel merito, e mancano della necessaria specificità.
Anche nella eventualità, quindi, in cui le censure in ordine alla riferibilità dell'azione del PL alla P.A., dovessero ritenersi fondate giammai potrebbe pervenirsi alla cassazione della impugnata sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base della ratio decidendi non puntualmente impugnata.
5. Nell'esame del ricorso incidentale della Cassa di Risparmio di LA e CE, assume carattere di pregiudizialità il quinto motivo, con il quale la stessa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, per avere la Corte di merito erroneamente rigettato la sua eccezione relativa alla "nullità degli avversari atti di citazione, in quanto non contenenti la sommaria esposizione dei fatti" prescritta da quella norma.
A prescindere dall'effettivo rilievo che tale eventuale mancanza può assumere, la censura è inammissibile, incidendo sulla interpretazione e sulla valutazione degli atti compiuta dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto, nella specie, di poter esattamente enucleare dai documenti impugnati quella "sommaria esposizione", dandone congrua ed adeguata motivazione.
6. Nell'affermare la responsabilità della Cassa nella causazione del danno, cui si riferisce il primo motivo, i giudici del merito hanno osservato che la sua condotta "è stata sicuramente illegittima, per il solo fatto formale dell'avere consentito con le ordinarie modalità bancarie, l'apertura di un conto corrente intestato alla pubblica amministrazione, l'effettuazione di prelievi e versamenti su di esso da parte del PL quale apparente delegato ad operare e l'incasso degli assegni intestati alla Amministrazione militare (RCT Centauro Distaccamento di Candelo Mesazza); e ciò indipendentemente dall'appartenere nella sostanza le somme alla P.A. ovvero al PL".
"Costituisce invero principio fondamentale per la Contabilità dello Stato e degli enti pubblici - evidenziano quei giudici - la separazione tra organi ordinatori dei pagamenti e organi pagatori. Questi ultimi sono individuati negli uffici di ER e nei relativi concessionari del servizio. Le somme di spettanza della P.A.
devono essere versate presso la ER ... i pagamenti nelle varie forme previste ... devono avvenire da parte dei servizi di ER sulla base dei titoli emessi dagli uffici che hanno ordinato la spesa.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale censura tali affermazioni deducendo "violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1175, 1176, 1223, 141 e 2043 del codice civile. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di contabilità pubblica, art. 46 ss. r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare dell'art. 4 della 1. 6 agosto 1966,
n. 629 (art. 360, n. 3, c.p.c.)", nonché "omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio (art. 360, n. 5, c.p.c.)". La Cassa sostiene anzitutto che ai servizi da lei prestati, consistenti nella negoziazione, diretta o per il tramite di un ordinario conto corrente, degli assegni circolari consegnati dalle imprese al PL, non avrebbero potuto ritenersi applicabili le norme di contabilità pubblica relative ai servizi svolti dalle Tesorerie per conto delle amministrazioni dello Stato, che la Corte di merito ha viceversa, quanto erroneamente, ritenuto applicabili. La doglianza non ha fondamento.
Le somme di denaro portate dagli assegni apparivano formalmente destinate ad una amministrazione statale e quindi, à termini dell'art. 46 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, avrebbero dovuto necessariamente essere integralmente versate nelle casse dello Stato, e, più specificamente, avrebbero dovuto essere depositate in tesoreria, ai sensi dell'art. 1 della l. 25 novembre 1971, n. 1041. Di conseguenza quegli assegni non avrebbero potuto essere negoziati con le ordinarie modalità bancarie.
La Cassa ricorrente obietta, peraltro, che per l'art. 4 della, l. 6 agosto 1966, n. 629, le amministrazioni statali possono avvalersi anche (dei servizi bancari degli istituti di credito, in luogo di quelli della Banca centrale, e sostiene di avere, in ottemperanza a tali disposizioni, legittimamente prestato i propri servizi al PL, dal momento che gli assegni erano intestati al Distaccamento di cui lo stesso era comandante e che l'apertura del conto corrente appariva autorizzata dal Capo del servizio amministrativo da cui quel Distaccamento dipendeva, con un atto di cui solo successivamente era stata accertata la falsità. L'obiezione non può condividersi.
Occorre anzitutto rilevare che il ricorso delle amministrazioni statali alle prestazioni di istituti di credito deve essere preceduto da una specifica autorizzazione, che nella specie è mancata, la quale non può essere considerata (contrariamente a quanto sostiene la Banca) alla stregua di un atto interno dell'amministrazione statale, la cui mancanza sia inopponibile agli istituti di credito, rimovendo la stessa un preciso ostacolo posto dalle leggi sopra richiamate alla libera utilizzabilità dei normali istituti bancari per le attività di tesoreria. Non può omettersi di considerare, inoltre, che l'art. 4 della l. n. 629 del 1966, consentendo il trasferimento in conti correnti accesi con il Tesoro presso istituti di credito di somme delle amministrazioni statali, prevede la prestazione, da parte degli stessi, di un normale servizio di tesoreria e non di ordinari servizi bancari, come quelli che nel caso in esame sono stati forniti al PL, vuolsi pure nella sua particolare veste, servizi nell'ambito dei quali rimangono distinti gli organi abilitati a disporre i prelievi ed i pagamenti. Non a torto, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità per colpa della Cassa ricorrente, avendo questa operato comunque in violazione delle norme di contabilità pubblica. A quest'ultimo proposito la medesima ricorrente osserva che la sua responsabilità avrebbe potuto essere ritenuta sussistente soltanto se si fosse verificato il danno che le norme di contabilità pubblica sono intese ad evitare e che consiste nella lesione dell'interesse dello Stato. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia ravvisato nella sua condotta gli estremi della colpa in relazione ad una diversa e non prevedibile ragione di danno, corrispondente alla lesione degli interessi delle imprese private truffate dal PL.
Anche questa doglianza è priva di fondamento. L'obbligatoria confluenza nelle casse dello Stato di tutte le somme appartenenti ad una amministrazione statale risponde alla esigenza di evitare che esse possano essere distratte dal perseguimento dei fini istituzionali del soggetto cui appartengono. Nella specie il prevedibile danno direttamente provocato alla gestione delle somme di cui trattasi attraverso la concessione e l'utilizzazione delle ordinarie modalità bancarie è consistito appunto nella indebita devoluzione di quelle somme al soddisfacimento di interessi personali del PL, dal che è poi conseguita la lesione degli interessi delle imprese truffate: concorrendo in tal modo a consentire la realizzazione del disegno criminoso all'autore del fatto reato.
7. Col secondo e col terzo motivo, che, essendo connessi, vanno congiuntamente esaminati, la Cassa di Risparmio denunzia ancora la violazione degli artt. 1292, 1294 e 2055 c.c. (secondo motivo), nonché degli artt. 183, 184, 189 e 345 c.p.c. (terzo motivo); in entrambi i casi, inoltre, vizi di motivazione. Lamenta che la Corte di merito l'abbia condannata in via alternativa con il Ministero, anziché, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in via solidale, sull'irrilevante presupposto dell'autonomia delle condotte lesive poste in essere dai pretesi autori del danno e quantunque le imprese appellanti avessero chiesto inizialmente la condanna solidale, mutando la domanda, con la richiesta della condanna alternativa, solo in sede di precisazione delle conclusioni.
La doglianza è fondata. Ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano in un'unica azione od omissione, essendo viceversa sufficiente, nel caso di pluralità di azioni od omissioni (corrispondente a quello in esame), pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuna di esse abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento (Cass. 27 gennaio 1997, n. 814, Cass. 2 luglio 1997, n. 5944 e numerose altre successive). A questo principio la Corte di merito ha trascurato di attenersi, sicché i motivi vanno, in tali limiti, accolti, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili.
8. Ai motivi precedentemente esaminati si connette il quarto, col quale la ricorrente denunzia ancora violazione degli artt. 1176, 1175, 1227 e 2056 c.c., nonché vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ingiustificatamente rigettato la domanda con la quale aveva richiesto, a titolo di rivalsa, la condanna del Ministero a rifonderle le somme di denaro che fosse stata costretta a corrispondere alle imprese danneggiate.
La doglianza è solo in parte fondata.
La Corte territoriale ha riconosciuto anche nella Cassa uno dei soggetti autori del danno, sicché la stessa non può pretendere (come pare potersi desumere dalle sue difese) di recuperare integralmente le somme che dovrà corrispondere e corrisponderà a titolo di risarcimento. Nella domanda di rivalsa rimane tuttavia compresa pur sempre una meno estesa domanda di regresso fondata sull'art. 2055 c.c., che ne costituisce un minus, respinta comunque sul presupposto (per quanto si è detto erroneo) della responsabilità alternativa e non solidale e sul rilievo che l'azione di regresso può essere proposta soltanto dal coobbligato che abbia pagato l'intero. La Corte di merito non ha considerato il principio (Cass., 11 marzo 1998, n. 2680) secondo cui il regresso può essere esercitato anche in via preventiva e cioè in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regredente per l'intero, sicché anche tale motivo dev'essere accolto.
9. Del tutto infondati sono, invece, il sesto ed il settimo motivo. Con entrambi si assumono violati gli artt. 183, 184, 189 e 345 c.p.c., nonché vizi di motivazione, in particolare per la parte in cui sono stati riconosciuti gli interessi, non richiesti in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo con la comparsa conclusionale (sesto motivo) e la svalutazione, trattata esclusivamente, e per la prima volta, nelle memorie conclusionali (settimo motivo).
In ordine al sesto motivo occorre osservare come sia demandato al giudice di merito interpretare l'estensione delle domande e l'eventuale abbandono di una o più di esse, cosa che la Corte torinese ha adeguatamente fatto escludendo il preteso abbandono della domanda relativa gli interessi, avanzata con l'atto di appello. Per quanto concerne il settimo motivo è sufficiente rilevare che la rivalutazione attiene all'integrale risarcimento del debito di valore, quale quello di specie.
10. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003