Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 490
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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In materia di contabilità pubblica, le somme destinate ad un'amministrazione dello Stato debbono, ai sensi dell'art. 46 R.D. n. 2440 del 1923, essere integralmente versate nelle casse dello Stato, e, più specificamente, depositate in tesoreria ex art. 1 legge n.1041 del 1971, al fine di evitare che esse possano essere distratte dal perseguimento dei fini istituzionali del soggetto cui appartengono; ne consegue che, al fine di effettuare pagamenti in favore di terzi, non possono essere negoziati assegni circolari con le ordinarie modalità bancarie, direttamente o per il tramite di un ordinario conto corrente, giacché le amministrazioni dello Stato debbono avvalersi dei servizi della Banca centrale, mentre il ricorso alle prestazioni di istituti di credito è ammesso solamente in presenza di previa specifica autorizzazione che, rimuovendo l'ostacolo posto dall'art. 4 legge n. 629 del 1966 alla libera utilizzabilità dei normali istituti bancari per le attività di tesoreria (non costituendo essa, pertanto, mero atto interno delle amministrazioni medesime, la cui mancanza possa conseguentemente considerarsi inopponibile agli istituti di credito), valga a consentire il trasferimento di somme delle amministrazioni statali, in conti correnti accesi con il Tesoro presso istituti di credito, e la prestazione da parte di questi ultimi di quello che comunque - in questi casi - resta un normale servizio di tesoreria, non già un ordinario servizio bancario.

In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 490
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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