Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, essendo del tutto estranei all'oggetto del procedimento in corso, risultano "a priori" irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 7/10/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1336
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 32122/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IU;
avverso la sentenza 14 aprile 2003 della Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 14 aprile 2003 la Corte di appello di Catania confermava la decisione 24 novembre 1995 del locale Tribunale che aveva condannato IN IU, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. perché, deponendo come testimone davanti al Tribunale di Catania, contrariamente al vero, negava di essersi incontrato con GE AG e di avere a questi riferito che aveva prestato il motorino al fratello DO che aveva avuto un conflitto a fuoco con i poliziotti e per avere rilasciato dichiarazioni false in merito all'incontro con GE AG, con il quale aveva, a sua volta, trattato la vendita di un motorino. Rilevava la Corte che il IN DO - dopo essere riuscito a sfuggire all'inseguimento della polizia - aveva dichiarato che il motorino era di proprietà del fratello IU e che, proprio la sera del fatto, era stato rubato da ignoti. Si accertava che IU IN aveva avvicinato il GE AG che aveva avvertito circa il rinvenimento del ciclomotore che era ancora intestato a lui e gli aveva riferito del conflitto a fuoco di cui era stato protagonista il fratello DO.
Ricorre per Cassazione il IN deducendo due ordini di censure. In primo luogo, mancanza di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità, nonostante il ricorrente avesse stigmatizzato la sentenza di primo grado laddove non aveva considerato, in presenza di due contrapposte posizioni (quella del ricorrente e quella di GE AG), che l'unica persona che aveva un qualche interesse a dire il falso era il GE che in tal modo avrebbe prevenuto temute reazioni da parte della criminalità organizzata.
In secondo luogo, assoluta impossibilità dell'asserita falsa dichiarazione di influire sul processo penale principale.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto occasione di statuire che il reato di falsa testimonianza sussiste, quale che sia la reale influenza della deposizione nel giudizio, quando i fatti sui quali il testimone è chiamato a deporre siano pertinenti e rilevanti ai fini del decidere ed esista in astratto la possibilità che sia fuorviato il corso della giustizia;
con la conseguenza che il reato non si configura solo quando, riguardando la deposizione circostanze o fatti del tutto estranei ovvero privi di qualsiasi efficacia probatoria, resta escluso il pericolo di un fuorviamento della decisione giudiziaria (Sez. 6^, 9 maggio 1969, Cristino). Precisando che tali ipotesi non ricorrono quando i fatti oggetto della testimonianza sono suscettivi di portare un contributo legittimo qualsiasi alla prova che si ricerca nel caso concreto e che non è dato, perciò, distinguere, ai fini della sussistenza del delitto, tra fatti che direttamente concorrono alla formazione della prova e fatti che concorrono indirettamente a concretare il tema principale della prova (Sez. 3^, 21 giugno 1969, Rubino;
Sez. 6^, 16 febbraio 1981, Di Bello;
Sez. 6^, 28 settembre 1989, Ostelli). Conseguente la statuizione secondo cui la menzogna e la reticenza testimoniale sono da considerare innocue, irrilevanti e, quindi, non punibili, solo quando vertano su circostanze assolutamente estranee al giudizio e prive di qualsiasi efficacia probante nel processo in cui la testimonianza è resa;
se, invece, le circostanze sono idonee, anche solo astrattamente, ad influire sull'esito del processo, il delitto di falsa testimonianza è integrato in ogni suo elemento (Sez. 6^, 14 aprile 1976, Favata). Il tutto nella logica secondo cui profilandosi la fattispecie legale del reato di falsa testimonianza come reato di pericolo, la legge richiede la rilevante probabilità della induzione in errore del giudice;
pertanto, questa probabilità qualificata non sussiste quando, con riferimento ai dati acquisiti al processo, il fatto o la circostanza richiesti al testimone possano essere considerati oggettivamente estranei alle indagini (Sez. 6^, 1 luglio 1983, Marrazzo;
Sez. 6^, 1 giugno 1994, Pasavento).
3. Ciò posto rileva il Collegio che la Corte territoriale ha apoditticamente affermato la "potenziale idoneità" del falso ascritto al IN a trarre in "errore il giudice", limitandosi ad un acritico richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Entro un assetto "motivazionale" così sprovvisto di argomentazioni da trascurare quanto lo stesso giudice di primo grado aveva osservato in ordine alla falsa testimonianza: che cioè l'imputato, "aveva, fra l'altro, avvicinato subito dopo il fatto il GE AG avvertendolo che di lì a poco, in seguito al rinvenimento del ciclomotore che risultava intestato ancora a lui, sarebbe stato rintracciato ed interrogato dagli agenti".
Un dato che, a priori, può dirsi del tutto irrilevante ai fini del decidere proprio con riferimento all'oggetto di prova nel processo "principale", rispetto al quale il preteso mendacio, vertendo su fatti o circostanze del tutto estranei alla materia oggetto dell'accertamento giudiziale non aveva alcuna idoneità ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005