Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
L'elemento materiale del delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero consiste nella mera difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che invece effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata, essendo dunque del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che le false dichiarazioni risultino successivamente ininfluenti ai fini dell'accertamento della verità dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2010, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/01/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 197
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 36564/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE FA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la decisione 7 febbraio 2007 del Tribunale di Castrovillari, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di false informazioni al P.M. di cui all'art. 371 bis c.p.. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
FA TE ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza della Cotte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione, 7 febbraio 2007 del Tribunale di Castrovillari, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di false informazioni al P.M. di cui all'art. 371 bis c.p., in quanto, sentito dal P.M. come persona offesa informata sui fatti, aveva falsamente negato di aver riferito al m.llo ER di aver riconosciuto DA AN quale uno degli autori della rapina commessa in danno del padre.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermata utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal TE al m.llo ER.
Il motivo è palesemente infondato.
Le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 c.p.p., comma 1, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti il quale riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto - come nella specie - realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 371 bis e 49 c.p.. Sostiene il difensore che essendo stato archiviato il procedimento a carico del DA, in relazione al materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni del ricorrente e del m.llo ER, vi sarebbe la prova della inidoneità dell'azione addebitata al TE. Il motivo è, pari al precedente, del tutto infondato. La fattispecie criminosa di cui all'art. 371 bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero (Cass. Pen. Sez. 6, 5255/2000 Rv. 216139 Saulle), e l'elemento materiale di tale delitto non consiste nella difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata (Cass. Pen. Sez. 6, 35329/2003 Rv. 226688 Maiotti Massime precedenti Vedi: N. 8639 del 1995 Rv. 202563, N. 5255 del 2000 Rv. 216139, N. 5745 del 2003 Rv. 223568).
È quindi evidente che l'azione esecutiva dell'illecito è integrata - come avviene nel delitto di falso giuramento della parte - a prescindere dal risultato concreto che mediante detta falsità viene o non viene realizzato, essendo sufficiente, in sede penale, il mero accertamento della falsità della dichiarazione resa o della informazione taciuta.
Con un terzo motivo il difensore prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 597 c.p., u.c artt.133, 62 bis, 163 e 175 c.p., lamentandosi in proposito l'omesso esercizio della discrezionalità consentita dall'art. 597 c.p.p. in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della riduzione della sanzione e della concessione dei doppi benefici. Il motivo non può essere accolto.
In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che i doppi benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche o specifiche possano essere concesse di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado. Ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, tutte le volte in cui i predetti benefici non siano stati - come nella specie - espressamente sollecitati dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza (Cass. Pen. Sez. 5, 41126/2001 Rv. 220254 Casamassima;
Cass. Pen. Sez. 3, 21273/2003 Rv. 224850 Gueli. Massime precedenti Vedi: N. 8558 del 1997 Rv. 208572, N. 1099 del 1998 Rv. 209683, N. 9731 del 1998 Rv. 211325. Massime precedenti Conformi: N. 4977 del 1993 Rv. 194563, N. 11642 del 1994 Rv. 192577, N. 1099 del 1998 Rv. 209683).
Il ricorso è quindi inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010