Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
Integra il delitto di falsa testimonianza la volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato, e non anche la difformità con la verità accertata dal giudice ex post. (Fattispecie nella quale il giudizio di responsabilità si è fondato sulla circostanza che il testimone dopo aver rappresentato di aver visto una recinzione, aveva riferito di non aver visto due baracche che sorgevano a pochi metri dalla stessa, costruite sicuramente in epoca antecedente al suo sopralluogo.)
Commentario • 1
- 1. Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONISI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Sul ricorso inoltrato da AR TO;
Avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2001, con la quale veniva confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p.;
Udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
Udito il P.M: nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile ER Auderico, avv. Giuseppe Certo, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Maria Cecilia Felsani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva
Ricorre AR TO, a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 13/6/2001, con la quale è stata confermata la sua condanna, per il reato di cui all'art. 372 c.p., alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche, e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il AR, deponendo come testimone in una causa civile tra la S.r.l. "Camar" e ER Auderico, aveva riferito circa lo stato di un terreno da lui ispezionato nel 1990 per delega del curatore del fallimento della S.r.l. "Vertana", successivamente assegnato alla S.r.l. "Camar", e aveva affermato che, al momento del suo accesso, non esisteva sul terreno alcuna baracca (su tale circostanza soltanto si fonda la contestazione). Le indagini conseguenti alla denuncia inoltrata nei suoi confronti dal ER consentivano invece di accertare che sul terreno esistevano due baracche e che la loro edificazione era sicuramente preesistente all'accesso del AR, tanto è vero che (come accertato dal consulente tecnico del P.M.) esse risultavano chiaramente visibili nell'ingrandimento di una fotografia aerea scattata qualche anno prima.
Deduce il ricorrente difetto e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 372 c.p.. La sentenza impugnata si diffonderebbe in superflue e non pertinenti argomentazioni in diritto, senza affrontare le questioni devolute al giudice di appello con l'atto di impugnazione;
e l'affermazione di colpevolezza sarebbe fondata su una inaccettabile identificazione tra la falsità obiettiva della deposizione e l'elemento soggettivo del reato, la cui configurabilità sarebbe stata ritenuta senza alcuna indagine specifica sul punto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno.
È vero che, ai fini della configurabilità del reato, la deposizione testimoniale va confrontata non tanto con la realtà obiettiva (è pacifico e comunque non contestato dal ricorrente che le baracche in questione esistevano da epoca precedente il suo accesso), quanto con la percezione che di essa abbia avuto il testimone;
e che l'inesattezza di tale percezione influisce sulla colpevolezza, che deve essere esclusa nel caso in cui essa abbia influito sulla deposizione e determinato la sua divergenza dalla realtà. Una ipotesi del genere è stata peraltro motivatamente esclusa dai giudici di merito, i quali hanno osservato che il AR aveva parlato dell'esistenza di una recinzione e che le baracche si trovavano a non più di tre metri dalla recinzione stessa;
per cui, ove anche fosse vero che egli non si era spinto sul terreno, a causa delle pessime condizioni del viottolo di accesso, e si era limitato a verificarne lo stato da un punto elevato posto ad una cinquantina di metri di distanza, l'esistenza delle baracche doveva essere stata necessariamente da lui notata, così come era stata notata quella della recinzione;
tant'è che, in una fotografia scattata dal punto presumibile di osservazione cui la sua versione si riferisce, le baracche sono chiaramente visibili al pari della recinzione. Le argomentazioni dei giudici di merito relative all'elemento soggettivo del reato non possono, quindi, essere qualificate né come difettose né come manifestamente illogiche;
e non sono censurabili in sede di giudizio di legittimità. Il ricorrente si limita, d'altronde, a riproporre meccanicamente il proprio assunto difensivo, senza censurare le argomentazioni in base alle quali esso è già stato disatteso in sede di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano come da dispositivo, in favore della parte civile ER Auderico, presente in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella complessiva somma di E. 1030 (di cui E.995 per onorari), in favore della parte civile ER Auderico.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCALLERIA IL 6 FEBBRAIO 2003.