Sentenza 15 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A 1 808 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.9896/99 - Presidente -Cron.18730 Dott. Vincenzo Trezza Consigliere -Rep. Erminio Ravagnani 11 Bruno Battimiello Rel. -Ud. 9.4.2001 11 Florindo Minichiello -Oggetto: EvangelistaStefano M. Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR, quale erede di AN LF, elett.te BONI dom.to in Roma alla via FR De Sanctis n. 4 presso l'avv. Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- 1696 sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- 1 lo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 171 in data 20/21 maggio 1998 (R.G. 152/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere trattamento minimola seconda pensione integrata al nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte privata, indicata in epigra- fe, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 di- cembre 1996 n. 662, con riferimento alla presunta violazione degli artt. 3, 24, 28, 81, 101, 102, 103, 104, 136, 137 Co- stit., parte ricorrente si duole, con riguardo anche alle innovazioni apportate alla normativa applicata dal Tribunale dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che tale disciplina neghi la tutela giudiziale del diritto, sottraen- do alla parte la possibilità di accertare l'entità del pro- prio diritto, contestato dal soggetto obbligato;
riduca, fi- no al 31 dicembre 1995, gli accessori del credito al 5%; sottragga i giudizi alle normali attribuzioni del potere giudiziario, anche riguardo alle spese. Il motivo è infondato. Premesso che la materia è ora regola- ta dalla citata legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza del- la Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in rela- zione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè at- tinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantu- nesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le par- ti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in con- flitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica an- che la disposizione sulla compensazione delle spese sul ri- lievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legi- slativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessa- zione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifi- ca del requisito reddituale, si configura una delle questio- ni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spe- se ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della 1. n. 448 del I D , O L 3 1998 cit. L 3 0 O 1 5 A B . S . I T S D N R
P.Q.M.
A T A A ' , 3 T L A 7 S L - S E La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. O E 2 D P S I I S N N Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001. G E S O A D Il Presidente S Vinceurs Treare Il Consigliere estensore Buno Battrowelle шно Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 GIU. 2001 oggi, IL CANCELLERE R O C