Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 372 c.p., nel punire la falsità della testimonianza, tutela l'integrale contenuto conoscitivo della dichiarazione, comprensivo tanto del fatto quanto del modo in cui lo stesso è stato conosciuto dal testimone, con la conseguenza che il reato sussiste anche se il testimone, riferendo un fatto vero, affermi il falso circa le modalità con le quali lo ha appreso (Nel caso di specie il teste aveva affermato di aver conosciuto quanto deposto per averne avuto notizia da persona che non poteva avergli riferito i fatti).
Commentario • 1
- 1. Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.3.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 359
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 28718 del 1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TI LI
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 dicembre 1996;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 3 dicembre 1996 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Viterbo del 21.12.1995 che aveva dichiarato EZ LI colpevole del reato di falsa testimonianza, per avere, deponendo come teste nel procedimento penale
contro
CI TE, imputato del furto di una rete metallica in danno di ZI UI, dichiarato di avere appreso da HE IE che CI era l'autore della sottrazione.
1. Avverso la detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e, denunciando erronea motivazione e travisamento dei fatti, sostiene che la testimonianza incriminata sarebbe veridica, o comunque ininfluente ai fini del decidere, perché dalle prove raccolte sarebbe risultato che CI si era realmente recato sul fondo di ZI per riprendersi la rete.
P.
2. Il ricorso è privo di fondamento.
La sentenza impugnata, la cui motivazione si fonde con quella della pronuncia emessa in primo grado, ha affermato che la testimonianza de relato resa dal ricorrente è falsa, perché HE, indicato come il soggetto referente, aveva attendibilmente deposto di non avere mai saputo, e ancor meno riferito, che CI fosse andato sul fondo di ZI a riprendere la rete metallica. Sostiene, tuttavia, il ricorrente che la deposizione incriminata non integrerebbe il reato di falsa testimonianza, perché, anche se il fatto primario riferito al giudice (ossia l'avere ricevuto da HE la notizia de qua) è falso, il fatto secondario (ossia il contenuto della notizia) sarebbe però vero.
Questo assunto, a prescindere dalla sua esattezza giuridica (la norma incriminatrice, infatti, punendo l'infedeltà della testimonianza, tutela l'integrale contenuto conoscitivo della dichiarazione, comprensivo tanto del fatto quanto del modo in cui il fatto stesso è stato conosciuto dal testimone), non trova alcun fondamento negli atti processuali, posto che CI è stato assolto dall'accusa di furto "per non avere commesso il fatto", poiché - come motiva la sentenza irrevocabile del Pretore di Viterbo del 18.5.1992 - "alla luce di tali risultanze (le testimonianze di ZI UI, MO EL, MA TI, EZ LI e HE IE, n.d.e.) deve radicalmente escludersi che lo stesso siasi impossessato dei sessanta rotoli di rete metallica, sottraendoli dalla proprietà ZI".
Il ricorso, dunque, siccome infondato, deve essere rigettato, con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998