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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18450/2018 R.G. proposto da: IN NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 65, presso lo studio dell’avvocato GRANILLO MARIA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NEGRO LUIGI FELICE ([...]), HI NO ([...]) -ricorrente- contro OV NA(DECEDUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO), KR AL TA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI NC ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRINA MASSIMO ([...]), Civile Sent. Sez. 2 Num. 7632 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 16/03/2023 2 di 10 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 593/2018 depositata il 30/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Nel corso dell’anno 2015, CE LA evocava TO KO avanti il Tribunale di Alessandria, domandando il trasferimento di un immobile situato in Alessandria, ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il convenuto si costituiva, sollecitando il rigetto della domanda avversaria, previa declaratoria di nullità del contratto preliminare. In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva il trasferimento, invocato dall’attore. Su gravame del KO, con sentenza n. 593 del 30 marzo 2018, la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità della scrittura privata inter partes e rigettando la domanda ex art. 2932 c.c. La Corte distrettuale rilevava che quella proposta tardivamente dal KO era un’eccezione e non una domanda riconvenzionale, sicché avrebbe dovuto essere ammessa e valutata in sede giudiziale. Infatti, la distinzione avrebbe dovuto essere fondata non sulla struttura ma sulla funzione, sicché, trattandosi di un profilo di nullità del contratto, avrebbe potuto essere direttamente ed autonomamente apprezzabile dal giudice anche ex officio. Nel merito, rilevava come fra le parti fossero intercorsi plurimi rapporti di mutuo, a partire dal primo concesso dall’LA e che, oggetto di successive rinegoziazioni, avevano infine condotto alla richiesta di esecuzione specifica del preliminare di vendita 3 di 10 (evidentemente stipulato in funzione di garanzia e vietato, ai sensi dell’art. 2744 c.c.) Ricorre per cassazione CE LA, sulla base di sei motivi. Si è costituito TO KO, per resistere al ricorso avversario. Alla morte di quest’ultimo, si è costituita, quale erede universale del medesimo, AL TA RA. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. In prossimità dell’udienza, la resistente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente denuncia l’affermazione della sentenza impugnata circa la non sussistenza di una violazione avversaria ex art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente trascurato di considerare la carenza degli elementi richiesti dalla norma per consentire l’ammissibilità del gravame. 2) Mediante la seconda doglianza, l’LA deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 comma 6° Cost., in ordine alla motivazione circa l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. 3) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per identità di ratio, sono inammissibili. 3.a) Per un verso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito;
ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e 4 di 10 falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;
l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, n. 29495 del 23 dicembre 2020). Nella fattispecie, l’LA ha genericamente affermato “Nei propri laconici motivi di appello, il resistente si è, invero, limitato a svolgere difese procedurali, illustrando come, a suo dire, la propria domanda avrebbe dovuto essere qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale. Controparte non ha quindi indicato, neppure in nuce, gli aspetti della pronunzia di primo grado che intendeva censurare, senza impugnare le motivazioni di merito poste a base dell’accoglimento della domanda attorea”. In tal modo, questa Corte non ha la possibilità di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di ammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito. 3.b) Per altro verso, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il 5 di 10 sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 3.c) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 3.e) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 6 di 10 3.f) In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. Con esso, l’LA rileva che controparte non avrebbe svolto nessun reale motivo di appello, limitandosi ad invocare una diversa qualificazione processuale della sua istanza, mentre la Corte territoriale avrebbe modificato anche gli aspetti di merito non impugnati dalla parte soccombente. Il motivo è inammissibile. 4.1) Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2 n. 11304 del 10 maggio 2018; Sez. 1, n. 9002 dell’11 aprile 2018). 7 di 10 Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere la conseguenza logica e giuridica di quella espressamente dedotta (Sez. 3, n. 17897 del 3 luglio 2019; Sez. 3, n. 13964 del 23 maggio 2019). 4.2) La Corte d’appello di Torino, investita dell’invocato errore sulla qualificazione giuridica del rilievo svolto con la comparsa di risposta, una volta data risposta positiva a quello che si configurava come il presupposto processuale, lo ha poi compiutamente esaminato nel merito, senza debordare dai limiti del “petitum”. In ogni caso, la sentenza impugnata ha utilizzato una ratio decidendi – richiamandosi alla nullità del contratto “autonomamente e pacificamente apprezzabile dal giudice anche ex officio, anche per cause diverse da quelle indicate dalla parte ed anche in grado di appello ovvero in sede di legittimità” – che non è stata specificamente attinta dal ricorso. 5) Il quarto motivo assume la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che il ricorrente non aveva contestato le allegazioni avversarie, dando dunque per pacifici fatti che in realtà non lo sarebbero stati (come assegni intestati a terzi, asseritamente su indicazione dell’LA). 5.1) Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ancora la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2721 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver reso una pronunzia in contrasto con il principio di disponibilità delle prove. Invero, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe considerato rapporti anteriori e circostanze precedenti al contratto inter partes, l’unico a costituire un oggettivo dato processuale. 8 di 10 5.2) Da ultimo, l’LA censura la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata si sarebbe posta in insanabile contrasto con i principi in tema di onere della prova e valenza probatoria delle scritture private e quietanze. 6) Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che attingono la medesima ratio decidendi, sono inammissibili. 6.1) La Corte territoriale ha indicato nel dettaglio la documentazione (contenente le somme esposte e la sequenza temporale), prodromica al contratto fatto valere in causa ed ha aggiunto “risultando - da un lato - acquisita la prova della sussistenza di una reiterata emissione di titoli di credito dal KO all’LA e – dall’altro – la totale assenza di prova quanto all’avvenuto pagamento dall’LA (asserito promissario acquirente) al KO (asserito promissario venditore) della somma pattuita a titolo di prezzo di acquisto dell’immobile per cui è causa, deve ritenersi che effettivamente il contratto di cui si discute sia stato stipulato a meri fini di garanzia della restituzione del concesso prestito (incredibilmente aumentato per l’applicazione di interessi usurari) e che la finalità così perseguita si ponga in evidente contrasto con l’assoluto divieto di cui all’art. 2744 c.c.” 6.2) Va doverosamente premesso che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 9 di 10 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 6.3) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Nelle censure considerate, il ricorrente si duole sostanzialmente della valutazione delle prove: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 6.4) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. 10 di 10 Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’LA al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023, nella camera di consiglio
ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e 4 di 10 falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;
l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, n. 29495 del 23 dicembre 2020). Nella fattispecie, l’LA ha genericamente affermato “Nei propri laconici motivi di appello, il resistente si è, invero, limitato a svolgere difese procedurali, illustrando come, a suo dire, la propria domanda avrebbe dovuto essere qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale. Controparte non ha quindi indicato, neppure in nuce, gli aspetti della pronunzia di primo grado che intendeva censurare, senza impugnare le motivazioni di merito poste a base dell’accoglimento della domanda attorea”. In tal modo, questa Corte non ha la possibilità di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di ammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito. 3.b) Per altro verso, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il 5 di 10 sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 3.c) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 3.e) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 6 di 10 3.f) In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. Con esso, l’LA rileva che controparte non avrebbe svolto nessun reale motivo di appello, limitandosi ad invocare una diversa qualificazione processuale della sua istanza, mentre la Corte territoriale avrebbe modificato anche gli aspetti di merito non impugnati dalla parte soccombente. Il motivo è inammissibile. 4.1) Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2 n. 11304 del 10 maggio 2018; Sez. 1, n. 9002 dell’11 aprile 2018). 7 di 10 Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere la conseguenza logica e giuridica di quella espressamente dedotta (Sez. 3, n. 17897 del 3 luglio 2019; Sez. 3, n. 13964 del 23 maggio 2019). 4.2) La Corte d’appello di Torino, investita dell’invocato errore sulla qualificazione giuridica del rilievo svolto con la comparsa di risposta, una volta data risposta positiva a quello che si configurava come il presupposto processuale, lo ha poi compiutamente esaminato nel merito, senza debordare dai limiti del “petitum”. In ogni caso, la sentenza impugnata ha utilizzato una ratio decidendi – richiamandosi alla nullità del contratto “autonomamente e pacificamente apprezzabile dal giudice anche ex officio, anche per cause diverse da quelle indicate dalla parte ed anche in grado di appello ovvero in sede di legittimità” – che non è stata specificamente attinta dal ricorso. 5) Il quarto motivo assume la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che il ricorrente non aveva contestato le allegazioni avversarie, dando dunque per pacifici fatti che in realtà non lo sarebbero stati (come assegni intestati a terzi, asseritamente su indicazione dell’LA). 5.1) Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ancora la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2721 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver reso una pronunzia in contrasto con il principio di disponibilità delle prove. Invero, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe considerato rapporti anteriori e circostanze precedenti al contratto inter partes, l’unico a costituire un oggettivo dato processuale. 8 di 10 5.2) Da ultimo, l’LA censura la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata si sarebbe posta in insanabile contrasto con i principi in tema di onere della prova e valenza probatoria delle scritture private e quietanze. 6) Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che attingono la medesima ratio decidendi, sono inammissibili. 6.1) La Corte territoriale ha indicato nel dettaglio la documentazione (contenente le somme esposte e la sequenza temporale), prodromica al contratto fatto valere in causa ed ha aggiunto “risultando - da un lato - acquisita la prova della sussistenza di una reiterata emissione di titoli di credito dal KO all’LA e – dall’altro – la totale assenza di prova quanto all’avvenuto pagamento dall’LA (asserito promissario acquirente) al KO (asserito promissario venditore) della somma pattuita a titolo di prezzo di acquisto dell’immobile per cui è causa, deve ritenersi che effettivamente il contratto di cui si discute sia stato stipulato a meri fini di garanzia della restituzione del concesso prestito (incredibilmente aumentato per l’applicazione di interessi usurari) e che la finalità così perseguita si ponga in evidente contrasto con l’assoluto divieto di cui all’art. 2744 c.c.” 6.2) Va doverosamente premesso che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 9 di 10 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 6.3) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Nelle censure considerate, il ricorrente si duole sostanzialmente della valutazione delle prove: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 6.4) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. 10 di 10 Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’LA al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023, nella camera di consiglio