TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 25/06/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. MILAZZO ROSANNA nell'interesse di e dall'avv. RIZZO ANTONINO nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2356/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MILAZZO ROSANNA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla P.IVA_1 dott.ssa MONTANTI SERENA
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente – insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria a far data dal
01.09.2007 e successivamente, a seguito di triplice passaggio di ruolo, docente della scuola dell'infanzia con decorrenza dal 01.09.2011, docente della scuola primaria a far data dal
1.9.2020 e, infine, docente della scuola secondaria di I grado a far data dal 1.9.2021 - ha contestato la legittimità del decreto di ricostruzione del 2.2.2023 nella parte il Dirigente
1 Scolastico pro-tempore dell'Istituto “IC Rettore F. Evola” di Balestrate (PA) non ha riconosciuto integralmente il servizio prestato in altri ruoli.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la ricorrente ha dunque convenuto il e le sue articolazioni territoriali al fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, durante i rapporti di lavoro con l'Amministrazione convenuta, ivi compreso il periodo svolto presso la scuola dell'Infanzia; -accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli scatti di anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR derivanti dal riconoscimento dell'intero rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento per intero di tutto il servizio di ruolo svolto fin dal primo incarico nell'anno 2007, sia ai fini economici che giuridici, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, oltre al trattamento contributivo, previdenziale e del TFR.
Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
2. Il e l' Controparte_2 Controparte_3
hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti
[...] retributivi e hanno contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui hanno chiesto rigetto con vittoria di spese.
3. Integrato il contraddittorio con l' quest'ultimo, con memoria depositata in data CP_1
22.3.1025, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale: - Decidere secondo giustizia la domanda principale (inquadramento-carriera-stipendio; regolarizzazione contributiva); - Dichiarare inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda volta ad ottenere accertamento e condanna in ordine alla futura pensione;
- Rigettare la domanda in relazione al TFR;
-
Con compensazione delle spese nei confronti di entrambe le parti”.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso va accolto alla luce delle seguenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
2 5. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1 atteso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico da parte del lavoratore (cfr. di recente Cass. Sez. U -, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez. U. n. 28368/2017,
10915/2014 e 15057/2017).
Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un petitum sostanziale che concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio con riflessi futuri sul trattamento pensionistico.
La ricorrente non è allo in quiescenza e non vi è, per l'effetto, alcuna domanda finalizzata al ricalcolo della pensione di talché la giurisdizione non può che spettare al giudice ordinario.
6. Tanto premesso, deve ritenersi preliminarmente incontestato tra la lavoratrice e il convenuto che la prima: i) ha prestato servizio di ruolo nella scuola primaria CP_2 dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno 2010/2011; ii) è transitata nel ruolo della scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e vi è rimasta sino all'anno scolastico
2019/2020; iii) ha prestato servizio di ruolo nella scuola primaria nell'anno scolastico
2020/2021; iv) è transitata nel ruolo della scuola secondaria di primo grado dall'anno scolastico 2021/2022.
L'amministrazione resistente, tuttavia, nella ricostruzione di carriera operata con decreto del 8.2.2025 non ha riconosciuto l'integrale anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nel ruolo della materna.
Il nodo cruciale della controversia sta dunque nello stabilire se un insegnante di ruolo che operi il passaggio alla scuola secondaria abbia diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sul tema si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9144 del
6.5.2016) che, richiamando un precedente conforme della sezione lavoro del 2013 (Cass. civ., 29 gennaio 2013, n. 2037) hanno risolto la questione in senso positivo al docente.
Ed invero le Sezioni Unite, dopo avere descritto la disciplina dei “passaggi di ruolo” contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 agli artt. 77 ("Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....") e 83 ("In caso di passaggio anche a seguito di concorso del
3 personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera") e nella successiva legge 11 luglio 1980, n. 312 all'art. 57 ("I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417"), hanno sottolineato come quest'ultima norma abbia dilatato la previsione dell'art. 77 D.p.r. 407 del 1974.
In particolare, hanno affermato le Sezioni Unite che “l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77) cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.
Sulla scorta di tale interpretazione sistematica, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria,
l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
Facendo applicazione del suesposto principio al caso in esame, deve ritenersi operante la disciplina sul riconoscimento a fini economici e giuridici dell'integrale anzianità maturata dal docente di scuola d'istruzione secondaria per il servizio prestato in qualità di docente di ruolo della scuola materna statale in caso di passaggio, appunto, dal ruolo inferiore a quello superiore, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 83 D.P.R. n. 417/1974 e 57 L. n.
312/1980.
Pertanto, anche in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna (inferiore) al ruolo (superiore) della scuola secondaria di 1° grado, come per il caso in esame, non può che valere la medesima regola disposta dall'art. 83 D.RP.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.
4 Va affermato, di conseguenza, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici (ad eccezione, tuttavia, per quanto attiene ai profili economici, della sola prestazione lavorativa prestata nel 2013) di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna e nei restanti ruoli con conseguente inquadramento, nonché il diritto al relativo trattamento retributivo e contributivo differenziale maturato, oltre agli interessi legali, non cumulabili con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
Quanto alle differenze retributive, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, sicché tali differenze retributive andranno corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo in data 21.11.2024, quale primo atto interruttivo della prescrizione, e quindi con decorrenza dal 21.11.2019.
Le differenze contributive, da versarsi all' invece, non possono ritenersi prescritte CP_1 stante il chiaro tenore letterale dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335/1995.
7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e del Controparte_2 CP_2 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale neutrale assunta dall' CP_1 per compensare le spese di lite tra lo stesso ed il convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2536/2024:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, nei limiti indicati in parte motiva, di tutto il servizio prestato nei vari ruoli e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al conseguente inquadramento nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 21.11.2019, oltre agli interessi legali;
- condanna il convenuto alla regolarizzazione delle posizioni contributiva della CP_2 ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell delle differenze contributive CP_1 maturate per effetto della corretta ricostruzione della carriera come sopra indicata;
- condanna , in persona del legale rappresentante, e Controparte_2
l' , in persona del legale rappresentante, a rifondere la ricorrente le spese di lite CP_4 che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese di lite tra l' ed il convenuto. CP_1 CP_2
Così deciso in Marsala, il 25/06/2025
5 IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6