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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2024, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. 5836/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano - Presidente
dott. ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5836 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs
150/2011
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Biancamano, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 156, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.03.2024 parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata in ricorso, laddove instava per l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico chirurgico e contestuale rettificazione di sesso anagrafico e nome negli atti di stato civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale allegando di vivere sin dalla tenera età un'evidente disforia di genere;
che il disagio connesso a tale sua condizione aveva preso forma gradualmente, a cominciare dalla prima adolescenza, quando aveva iniziato a tenere comportamenti appartenenti al genere femminile;
che con la comparsa più evidente dei tratti sessuali secondari il disagio dovuto alla discordanza tra il genere assegnato alla nascita e quello vissuto si era acuito enormemente, sicché, in seguito al suo trasferimento a Londra, l'istante aveva iniziato a rappresentarsi all'esterno con il genere femminile, assumendo il nome di ”, e tale era conosciuta Org_1 ormai anche sul posto di lavoro;
che rientrato in Italia aveva avviato una terapia ormonale presso il che nel 2020 aveva avviato Organizzazione_2 un percorso di assesment psicodiagnostico conclusosi con una diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale;
che nel marzo 2022 aveva avviato un percorso di cura ormonale sotto la supervisione della dott.ssa , al fine di consolidare la Persona_1 propria identità sessuale come inequivocabilmente femminile;
che in data 24 Org maggio 2022 aveva effettuato rivalutazione psicologica presso la CP_1
che gli aveva confermato la diagnosi di disforia di genere;
concludeva
[...] chiedendo di essere autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali da uomo a donna, ed alla rettificazione dei dati anagrafici con attribuzione del sesso femminile e del nome Elaine.
Effettuato il libero interrogatorio della parte all'udienza dell' 11.03.2024, il ricorrente dichiarava di vivere in Inghilterra dal 2022, e di lavorare nel settore della tecnologia;
che si proponeva all'esterno come donna da anni;
che aveva iniziato il percorso psicodiagnostico presso il Consultorio nel 2020, Org_2 ricevendo diagnosi di disforia di genere, che gli aveva dato accesso alle cure ormonali che da allora stava assumendo in via continuativa e con controlli trimestrali;
che era stato seguito, fino all'anno precedente, dalla dott.ssa salvo essere poi preso in carico dal servizio pubblico in Per_1
- 2 -
Inghilterra; che si faceva chiamare ed aveva l'appoggio di tutta la Org_1 famiglia nel suo percorso;
che aveva fatto trattamento laser sia alle braccia che al volto, ed aveva anche intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
All'esito il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c., per avervi parte ricorrente rinunciato.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione. Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che sia la relazione a firma dei dott.ri e presso il Consultorio Persona_2 Persona_3 in data 16.09.2020, che l'aggiornamento della predetta relazione a Org_2 firma dei medesimi professionisti, avente data 13.06.2022, dimostrano come il sia affetto palesemente da “disforia di genere in soggetto maschile Pt_1 senza disordini della differenziazione sessuale”; risulta accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile: ed invero, dalla documentazione medica in atti, emerge che il predetto “descriva un vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, manifestandosi pienamente come tale anche sul piano comportamentale. L'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa.
[…] In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere femminile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale femminile. […] La discordanza ad oggi esistente tra l'apparenza del proprio corpo e il proprio vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, da una parte, e la dissonanza del proprio sentire con quanto riportato sui propri documenti d'identità, dall'altra, determinano […] una condizione di profondo disagio”.
Risulta chiaro quindi come il ricorrente presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
inoltre “viene negata la presenza di
- 3 -
condizioni fisiche di intersessualità”, nonché di “disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza. Nono sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione”.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano decisamente femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi il , come da certificazione in atti, sottopostosi a trattamenti Pt_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere femminile, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
Risulta quindi ed in definitiva maturata acquisita e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
A tali esaustive considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n.
15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . Turquie). CP_2
In particolare è stato evidenziato dalla giurisprudenza che <l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla
- 4 -
tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive>>; e che accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.>>.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità contenuta nell'inciso “Quando risulta necessario” del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La recente pronuncia 221/15 della Corte Costituzionale ha infatti sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato, con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei caratteri sessuali primari e secondari.
Nel caso in esame, la parte mostra la volontà di sottoporsi nel breve medio periodo al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione; se anche venisse meno la convinzione della persona di sottoporsi in futuro all'intervento chirurgico demolitivo-ricostruttivo per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari, si paleserebbe in ogni caso, poiché come
- 5 -
detto è certa la stabilità della transizione da parte del nel genere Pt_1 psicosessuale femminile, la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici del soggetto, onde assicurarne la piena tutela della personalità.
Va pertanto accolta la domanda, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, su conforme parere del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.02.2023, da , ex art. 3, comma 1°, della legge 14/4/1982 n. Parte_1
164, come mod. dall'art. 31 D.Lgs 150/2011 , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza , nato a [...] il Parte_1
17/06/1993, ove lo ritenga necessario, a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico, con contestuale rettificazione del prenome da ad;
Parte_1 Org_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
Unito) il 17/06/1993 , con conseguente attribuzione del nome proprio
” e della indicazione del sesso femminile, nel senso che laddove, in Org_1 ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario scheda anagrafica "
" debba invece leggersi ed intendersi " Parte_1 CP_3
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario scheda, la dicitura
[...]
"MASCHILE" debba leggersi ed intendersi invece quella “FEMMINILE";
- spese irrepetibili.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia d'Alessandro dott.ssa Maria Ilaria Romano
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano - Presidente
dott. ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5836 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs
150/2011
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Biancamano, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 156, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.03.2024 parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata in ricorso, laddove instava per l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico chirurgico e contestuale rettificazione di sesso anagrafico e nome negli atti di stato civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale allegando di vivere sin dalla tenera età un'evidente disforia di genere;
che il disagio connesso a tale sua condizione aveva preso forma gradualmente, a cominciare dalla prima adolescenza, quando aveva iniziato a tenere comportamenti appartenenti al genere femminile;
che con la comparsa più evidente dei tratti sessuali secondari il disagio dovuto alla discordanza tra il genere assegnato alla nascita e quello vissuto si era acuito enormemente, sicché, in seguito al suo trasferimento a Londra, l'istante aveva iniziato a rappresentarsi all'esterno con il genere femminile, assumendo il nome di ”, e tale era conosciuta Org_1 ormai anche sul posto di lavoro;
che rientrato in Italia aveva avviato una terapia ormonale presso il che nel 2020 aveva avviato Organizzazione_2 un percorso di assesment psicodiagnostico conclusosi con una diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale;
che nel marzo 2022 aveva avviato un percorso di cura ormonale sotto la supervisione della dott.ssa , al fine di consolidare la Persona_1 propria identità sessuale come inequivocabilmente femminile;
che in data 24 Org maggio 2022 aveva effettuato rivalutazione psicologica presso la CP_1
che gli aveva confermato la diagnosi di disforia di genere;
concludeva
[...] chiedendo di essere autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali da uomo a donna, ed alla rettificazione dei dati anagrafici con attribuzione del sesso femminile e del nome Elaine.
Effettuato il libero interrogatorio della parte all'udienza dell' 11.03.2024, il ricorrente dichiarava di vivere in Inghilterra dal 2022, e di lavorare nel settore della tecnologia;
che si proponeva all'esterno come donna da anni;
che aveva iniziato il percorso psicodiagnostico presso il Consultorio nel 2020, Org_2 ricevendo diagnosi di disforia di genere, che gli aveva dato accesso alle cure ormonali che da allora stava assumendo in via continuativa e con controlli trimestrali;
che era stato seguito, fino all'anno precedente, dalla dott.ssa salvo essere poi preso in carico dal servizio pubblico in Per_1
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Inghilterra; che si faceva chiamare ed aveva l'appoggio di tutta la Org_1 famiglia nel suo percorso;
che aveva fatto trattamento laser sia alle braccia che al volto, ed aveva anche intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
All'esito il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c., per avervi parte ricorrente rinunciato.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione. Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che sia la relazione a firma dei dott.ri e presso il Consultorio Persona_2 Persona_3 in data 16.09.2020, che l'aggiornamento della predetta relazione a Org_2 firma dei medesimi professionisti, avente data 13.06.2022, dimostrano come il sia affetto palesemente da “disforia di genere in soggetto maschile Pt_1 senza disordini della differenziazione sessuale”; risulta accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile: ed invero, dalla documentazione medica in atti, emerge che il predetto “descriva un vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, manifestandosi pienamente come tale anche sul piano comportamentale. L'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa.
[…] In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere femminile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale femminile. […] La discordanza ad oggi esistente tra l'apparenza del proprio corpo e il proprio vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, da una parte, e la dissonanza del proprio sentire con quanto riportato sui propri documenti d'identità, dall'altra, determinano […] una condizione di profondo disagio”.
Risulta chiaro quindi come il ricorrente presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
inoltre “viene negata la presenza di
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condizioni fisiche di intersessualità”, nonché di “disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza. Nono sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione”.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano decisamente femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi il , come da certificazione in atti, sottopostosi a trattamenti Pt_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere femminile, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
Risulta quindi ed in definitiva maturata acquisita e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
A tali esaustive considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n.
15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . Turquie). CP_2
In particolare è stato evidenziato dalla giurisprudenza che <l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla
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tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive>>; e che accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.>>.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità contenuta nell'inciso “Quando risulta necessario” del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La recente pronuncia 221/15 della Corte Costituzionale ha infatti sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato, con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei caratteri sessuali primari e secondari.
Nel caso in esame, la parte mostra la volontà di sottoporsi nel breve medio periodo al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione; se anche venisse meno la convinzione della persona di sottoporsi in futuro all'intervento chirurgico demolitivo-ricostruttivo per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari, si paleserebbe in ogni caso, poiché come
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detto è certa la stabilità della transizione da parte del nel genere Pt_1 psicosessuale femminile, la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici del soggetto, onde assicurarne la piena tutela della personalità.
Va pertanto accolta la domanda, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, su conforme parere del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.02.2023, da , ex art. 3, comma 1°, della legge 14/4/1982 n. Parte_1
164, come mod. dall'art. 31 D.Lgs 150/2011 , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza , nato a [...] il Parte_1
17/06/1993, ove lo ritenga necessario, a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico, con contestuale rettificazione del prenome da ad;
Parte_1 Org_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
Unito) il 17/06/1993 , con conseguente attribuzione del nome proprio
” e della indicazione del sesso femminile, nel senso che laddove, in Org_1 ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario scheda anagrafica "
" debba invece leggersi ed intendersi " Parte_1 CP_3
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario scheda, la dicitura
[...]
"MASCHILE" debba leggersi ed intendersi invece quella “FEMMINILE";
- spese irrepetibili.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia d'Alessandro dott.ssa Maria Ilaria Romano
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