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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 925 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. FALCINI SONIA e dall'avv. BARDUCCI FRANCESCO con ricorso depositato in data 24/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] e Persona_1
nata il [...]. Persona_2
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Cesenatico (FC) alla Via Negrelli n. 30/b (come specificamente descritta nella parte introduttiva del presente atto) che le verrà assegnata unitamente ai mobili e arredi ivi contenuti;
2) il padre terrà con sé le figlie con le seguenti modalità: Parte_1 nella prima settimana: il lunedì il padre porterà le figlie a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) andandole a prendere a casa della madre che le andrà a riprendere;
inoltre le terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina alle 8 (in periodo extrascolastico) sino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o a casa della madre (in periodo extrascolastico) e dal sabato mattina ore 9 sino alla domenica sera alle ore 20,30;
1 nella seconda settimana il padre terrà con sé le figlie il martedì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina ore 8 (in periodo extrascolastico) sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o a casa della madre (in periodo extrascolastico); il venerdì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina ore 8 (in periodo extrascolastico) sino al sabato mattina ore 9; 3) i genitori terranno le figlie, rispettivamente, 15 gg. in estate con un massimo di 7 gg. consecutivi;
periodi da concordarsi entro il 30 aprile. Oltre a 7 gg. nel periodo Natalizio (anche non consecutivi) con alternanza del giorno di Natale e Capodanno;
3 gg. durante il periodo pasquale con alternanza del giorno di Pasqua;
4) qualora le bambine si ammalino e/o abbiano una malattia/convalescenza per un periodo più lungo di 3 gg., se ne prenderà cura la madre ed il padre rifonderà a quest'ultima l'importo di €. 40 al dì (a partire dal quarto giorno) corrispondente al 50% della perdita di reddito che la stessa patirà in base al suo contratto lavorativo attuale;
5) durante il periodo in cui le minori trascorrono le vacanze o saranno collocate presso uno dei due genitori, dovrà essere sempre garantito all'altro genitore il contatto telefonico quotidiano;
6) il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 CP_1 bancario, entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di concorso di mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €. 850,00 (€. 425,00 per ciascuna) mensili;
la somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie così come previste e con le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Forlì (si produce doc: 10: Protocollo del Tribunale di Forlì) verranno suddivise nella percentuale del 70% a carico del Sig. e del 30% Parte_1
a carico della Sig.ra Tutte le spese dovranno essere rimborsate entro 8 giorni CP_1 dalla richiesta in favore di colui o colei che le ha anticipate;
8) l'assegno unico verrà trattenuto integralmente dalla Sig.ra CP_1
9) il Sig. si impegna a rifondere alla Sig.ra tutti i costi per visite e Parte_1 CP_1 cure ginecologiche (anche specialistiche), purché prescritte, e comunque tutti i costi direttamente conseguenti alla patologia in essere;
10) il Sig. verserà alla Sig.ra alla sottoscrizione del presente atto, Parte_1 CP_1 quale contributo alle spese legali, la somma di €. 2.000 (oltre accessori di legge);
11) tutte le condizioni sopra specificate saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione del ricorso.
2 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 24/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 28/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. FALCINI SONIA e dall'avv. BARDUCCI FRANCESCO con ricorso depositato in data 24/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] e Persona_1
nata il [...]. Persona_2
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Cesenatico (FC) alla Via Negrelli n. 30/b (come specificamente descritta nella parte introduttiva del presente atto) che le verrà assegnata unitamente ai mobili e arredi ivi contenuti;
2) il padre terrà con sé le figlie con le seguenti modalità: Parte_1 nella prima settimana: il lunedì il padre porterà le figlie a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) andandole a prendere a casa della madre che le andrà a riprendere;
inoltre le terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina alle 8 (in periodo extrascolastico) sino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o a casa della madre (in periodo extrascolastico) e dal sabato mattina ore 9 sino alla domenica sera alle ore 20,30;
1 nella seconda settimana il padre terrà con sé le figlie il martedì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina ore 8 (in periodo extrascolastico) sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola (in periodo scolastico) o al centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o a casa della madre (in periodo extrascolastico); il venerdì dall'uscita da scuola (in periodo scolastico) o dal centro estivo (in periodo extrascolastico quando lo frequenteranno) o dalla mattina ore 8 (in periodo extrascolastico) sino al sabato mattina ore 9; 3) i genitori terranno le figlie, rispettivamente, 15 gg. in estate con un massimo di 7 gg. consecutivi;
periodi da concordarsi entro il 30 aprile. Oltre a 7 gg. nel periodo Natalizio (anche non consecutivi) con alternanza del giorno di Natale e Capodanno;
3 gg. durante il periodo pasquale con alternanza del giorno di Pasqua;
4) qualora le bambine si ammalino e/o abbiano una malattia/convalescenza per un periodo più lungo di 3 gg., se ne prenderà cura la madre ed il padre rifonderà a quest'ultima l'importo di €. 40 al dì (a partire dal quarto giorno) corrispondente al 50% della perdita di reddito che la stessa patirà in base al suo contratto lavorativo attuale;
5) durante il periodo in cui le minori trascorrono le vacanze o saranno collocate presso uno dei due genitori, dovrà essere sempre garantito all'altro genitore il contatto telefonico quotidiano;
6) il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 CP_1 bancario, entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di concorso di mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €. 850,00 (€. 425,00 per ciascuna) mensili;
la somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie così come previste e con le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Forlì (si produce doc: 10: Protocollo del Tribunale di Forlì) verranno suddivise nella percentuale del 70% a carico del Sig. e del 30% Parte_1
a carico della Sig.ra Tutte le spese dovranno essere rimborsate entro 8 giorni CP_1 dalla richiesta in favore di colui o colei che le ha anticipate;
8) l'assegno unico verrà trattenuto integralmente dalla Sig.ra CP_1
9) il Sig. si impegna a rifondere alla Sig.ra tutti i costi per visite e Parte_1 CP_1 cure ginecologiche (anche specialistiche), purché prescritte, e comunque tutti i costi direttamente conseguenti alla patologia in essere;
10) il Sig. verserà alla Sig.ra alla sottoscrizione del presente atto, Parte_1 CP_1 quale contributo alle spese legali, la somma di €. 2.000 (oltre accessori di legge);
11) tutte le condizioni sopra specificate saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione del ricorso.
2 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 24/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 28/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)