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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 652/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 652/2025 promossa da:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
CA (Venezuela) il 15.05.1992;
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Palombi, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 05.10.2018 in Narni (TR), precisando che dall'unione non erano nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, procedimento conclusosi con sentenza n. 425/2020 del
09.07.2020, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 04.06.2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) ciascuno dei ricorrenti conserverà la piena titolarità e responsabilità dei rispettivi rapporti economici, sottoscritti a titolo esclusivo e personale, rinunciando ad ogni reciproca rivendicazione;
3) i coniugi rinunciano ad ogni pretesa economica, l'una nei confronti dell'altro dichiarando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Narni in data 5 ottobre 2018 tra
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e CP_1 riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
(atto n.18, parte I, Uff. 1, anno 2018);
[...]
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli