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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1389/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETRUZZO MARIA LUISA
Ricorrente
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 25.9.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con (nato l'[...]), Controparte_1 trascritto nella parte II, serie A, atto n. 14, Uff. 9, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala (TP), ha esposto che:
- durante il matrimonio sono nati tre figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i rapporti dei coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento del , il quale CP_1 essendo l'unico percettore di reddito della famiglia, aveva privato gradualmente la moglie – impegnata sin dall'inizio del matrimonio nella cura e nell'educazione dei figli nonché nella gestione domestica – dei mezzi economici necessari, con grave pregiudizio per il suo benessere;
- la ricorrente è proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale ma non dispone di redditi propri mentre il è pensionato e beneficia dell'indennità di accompagnamento;
CP_1
Sulla base di tali premesse in fatto la ricorrente ha domandato: la separazione personale dei coniugi e un contributo mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 19.2.2025, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva posto a carico del , stante l'effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi, CP_1
l'obbligo di versare alla , entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile pari a Parte_1 euro 200,00 per il suo mantenimento.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente e l'escussione della testimone ammessa, all'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore della parte ricorrente ha reiterato la richiesta di accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 15.9.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, rimettendola per competenza al Collegio.
***
La domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale avanzata dalla ricorrente va senz'altro accolta, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage familiare il contrasto che traspare dal ricorso introduttivo nonché la mancata costituzione del convenuto neppure comparso all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice (cfr. verbale di udienza del 12.2.2025).
La ricorrente ha formulato domanda di assegno di mantenimento nel suo interesse.
L'art. 156 c.c. recita che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di essere priva di redditi propri non avendo svolto durante il matrimonio alcuna attività lavorativa per essersi dedicata in via esclusiva all'educazione e alla pag. 2/4 cura dei figli e agli impegni domestici, circostanza questa confermata dalla testimone Testimone_1
(nata il 2.11), figlia delle parti, la quale, escussa all'udienza del 14.5.2025, ha dichiarato: “è stata
[...] sempre mia madre ad occuparsi della gestione della casa. Mio padre, invece, ha sempre lavorato (…) mio padre priva mia mamma di tutto, tanto che sono io ad occuparmi delle esigenze di mia mamma, come ad esempio per l'acquisto di farmaci e per fare la spesa. Ciò accade già da un po' di anni, sin da quando lavoro. Negli ultimi tempi la situazione si è aggravata.
Per lui è come se dovessi essere soltanto io ad occuparmi di mia madre;
lui non vuole contribuire in alcun modo. Adr. mia madre ha chiesto esplicitamente aiuto, ma mio padre si è sempre rifiutato di sostenerla. I miei genitori vivono attualmente in due appartamenti separati ma limitrofi”.
Il , invece, unico percettore di reddito in costanza di matrimonio, risulta destinatario di CP_1 un contributo INPS a titolo di pensione/stipendio dell'importo di circa 1.600,00 mensili (cfr. documentazione in atti) e, come sostenuto dalla ricorrente, beneficia di un'indennità di accompagnamento.
Tali risultanze confermano la sperequazione reddituale tra le parti che unitamente alla lunga durata del vincolo coniugale (oltre 45 anni) e tenuto conto dell'età della ricorrente (anni 67) inducono a ritenere equo disporre un contributo per il suo mantenimento, a carico del , pari a euro 200,00 CP_1 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo – in applicazione dei parametri minimi previsti per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità – con condanna del convenuto alla rifusione in favore della ricorrente, con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, precisando che la riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 andrà applicata in sede di liquidazione del compenso spettante al procuratore di parte ricorrente e rimborso delle eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi (nata il [...]) e Parte_1
(nato l'[...]), unitisi in matrimonio in Marsala il 18.7.1980, atto Controparte_1 trascritto nella Parte 2, Serie A, n. 14, anno 1980, Uff. 9, degli atti dello Stato Civile del Comune di
Marsala; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo diretto per il di lei mantenimento, l'importo mensile di euro 200,00,
[...] importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
pag. 3/4 condanna a rifondere a – e, per lei, Controparte_1 Parte_1 all'Erario – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15% IVA, se dovuta e CPA come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
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