Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento degli atti impositivi per effetto del giudicato penale

    La Corte rileva che, secondo l'orientamento della Cassazione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere presa in considerazione come fonte di prova dal giudice tributario. Inoltre, sono in corso questioni di legittimità costituzionale sull'applicazione dell'art. 21 bis del D.Lgs. n. 74/2000.

  • Rigettato
    Inesistenza di un nuovo preavviso di iscrizione ipotecaria

    La Corte ritiene che gli atti impositivi che hanno generato il debito tributario siano corretti e che l'operato dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sia pienamente legittimo.

  • Rigettato
    Non definitività degli atti impositivi per gli anni 2012-2014

    La Corte rileva che la sentenza di secondo grado relativa agli anni 2012-2014 è passata in giudicato, il ricorso per revocazione è stato respinto e il ricorso per Cassazione è stato proposto avverso la pronuncia sulla revocazione, non inficiando la definitività della sentenza principale.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per vizi propri dell'atto di riscossione

    La Corte conferma la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e respinge l'appello del contribuente, ritenendo che le contestazioni mosse non inficino la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    La Corte conferma la decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività e che si è resa definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 8
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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