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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei giudici dott.FrancescoPastore Presidente
dott. Antonio Attanasio giudice rel.,
dott.AnnaMariaPezzullo giudice,
ha pronunciato in c.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18170/24 RG avente ad oggetto impugnativa di sanzione emessa dall' passata in decisione il 20/3/25 e ver- Controparte_1
tente
tra
dott. , rapp.to e difeso come in atti dagli avv.ti Felice Bellona e Parte_1
Luisa Liguoro, c/o cui elett.te domicilia,
ricorrente
e
in persona del Presidente lega- Controparte_2
le rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao n.7 (C.F.
), rappresentato e difeso in virtù di delibera consiliare n.238 del 18-11- P.IVA_1
2024 e determinazione di conferimento incarico n.104 del 26-11-2024, nonché di delega in calce al presente atto, dall'avv. Luca Lentini, resistente
Conclusioni- Come da verbale di ultima udienza.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso ex artt. 17-18 della legge 56/89 depositato il 4/9/24 e poi notificato il
14/11/24, il dott. psicologo, si opponeva alla sanzione disciplinare Parte_1
della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6, inflittagli dal Consiglio
dell'Ordine degli psicologi della e comunicatagli via PEC in data 11/7/24, CP_2
deducendo in sintesi di non aver commesso i fatti ascrittigli, consistenti in asserite mo-
lestie sessuali in danno di paziente minorenne. L'istante precisava inoltre che pendeva al contempo parallelo procedimento penale instaurato contro di lui a seguito di denun-
cia/querela sporta dai genitori della minore. Negando ogni addebito (v., amplius, ricorso introduttivo), il ricorrente chiedeva quindi caducarsi o annullarsi l'impugnata sanzione,
revocando l'assunto provvedimento disciplinare, con vittoria di spese e competenze.
Addì 28-11-24, anteriormente alla prima udienza già fissata per il 19/12/24, il ricorrente depositava in giudizio atto di rinuncia notificato all'Ordine professionale sempre in data
28-11-2024, con cui appunto egli dichiarava, “…ai sensi e per gli effetti dell'art.306
c.p.c. di rinunciare, come effettivamente rinuncia, agli atti del giudizio pendente innanzi
al Tribunale di Napoli… e chiede all'A.G. adita di dichiarare l'estinzione del giudizio,
nulla statuendo sulle spese di lite”.
L'evocato Consiglio professionale, all'uopo costituitosi in data 18/12/24, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto,
chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze, evidenziando tra l'altro che, av-
verso il dott.LudovicoCarnile, pendeva per i medesimi fatti procedimento penale. Il re-
sistente confermava inoltre, testualmente, che “Con apposito atto, notificato all'Ordine
resistente in data 28-11-2024 (doc.12), il ricorrente ha dichiarato “…ai sensi e per gli
effetti dell'art.306 c.p.c. di rinunciare, come effettivamente rinuncia, agli atti del giudi-
zio pendente innanzi al Tribunale di Napoli… e chiede all'A.G. adita di dichiarare
l'estinzione del giudizio, nulla statuendo sulle spese di lite”. Lo stesso Consiglio profes-
sionale, in punto di rinuncia agli atti, e della relativa accettazione, osservava altresì, sempre in comparsa di risposta, che, “Come noto, gli atti di rinuncia accompagnati da
specifiche domande di esenzione dalle spese di lite, previste dall'art.306, comma 4
c.p.c., non producono effetto estintivo del processo neppure in attesa di costituzione
della controparte e necessitano di formale accettazione. Nella specie, la notificazione in
data 14-11-2024 del ricorso all'Ordine resistente - ente pubblico non economico - ha
dato vita ad un apposito procedimento amministrativo per l'approntamento della rela-
tiva difesa. In particolare, nella seduta del 18-11-2024 il Consiglio dell'Ordine ha di-
sposto di costituirsi in giudizio a difesa del proprio operato (doc.1) e, con successivo
provvedimento prot. n.5431 del 26-11-2024 (doc.13), ha comunicato al sottoscritto di-
fensore la nomina quale affidatario del relativo patrocinio legale, stabilendo altresì
l'impegno di spesa. Il sottoscritto difensore, previo studio della controversia, unitamen-
te alla procura ad litem del 27-11-2024 (doc.14) ha depositato in giudizio apposita
istanza di visibilità del fascicolo telematico in data 28-11-2024 (doc.15, 16). Al 27-11-
2024 risale anche l'acquisto dei biglietti del treno per partecipare all'udienza del 19-
11-2024, che come da provvedimento in calce al ricorso notificato era in origine fissata
in presenza (codici Trenitalia pnr: YEL5J5 e pnr: . In esito alla notificazione Num_1
dell'atto di rinuncia condizionato alla compensazione delle spese di lite, che in quanto
tale non produce effetti fino ad eventuale accettazione (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 25-
9-1998, n.9636), l'Ordine nella seduta consiliare del 17-12-2024, con delibera n.258
(doc.17), ha disposto “…di accettare la rinuncia agli atti del giudizio di cui sopra con
espressa richiesta ex art.306 comma 4 c.p.c. di liquidazione delle spese di lite in pro-
prio favore da disporsi con l'ordinanza di estinzione del processo e di conferire a tal
fine ulteriore apposito mandato al proprio difensore Avv. Luca Lentini….” (v. comparsa di risposta in atti;
enfasi aggiunte).
Venivano quindi disposti, dal giudice designato, diversi rinvii al fine di comporre bona-
riamente la lite in ordine -in particolare- al solo residuo profilo delle spese giudiziali,
ma senza esito (v. oltre).
In ultima udienza, pertanto, le parti ribadivano, rispettivamente, di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia stessa, insistendo tuttavia sul fatto -l'istante- che non si provve-
desse sulle spese di lite o che comunque -in subordine- queste venissero compensate, ed insistendo invece il resistente per l'attribuzione di esse in suo favore.
Rimane dunque controverso il solo profilo degli esborsi giudiziali (invero, può prean-
nunciarsi che in questa sede la vicenda di merito non risulta mai di fatto trattata, venen-
do qui in discussione i soli profili tecnico/processuali relativi alla circoscritta questione delle spese di lite).
In particolare, come peraltro lamenta il ricorrente, l'Ordine professionale si è costituito il 18/12/24 (per la prima udienza del successivo 19/12) mentre la rinuncia gli è stata ex
adverso notifica alla ben precedente data del 28/11/24 e, cioè, circa 20 giorni prima di tale costituzione processuale e della successiva seduta di comparizione personale, appe-
na detta. Nella verosimile consapevolezza di ciò, il resistente -al fine di giustificare comunque la sua sopravvenuta partecipazione giudiziale pur in presenza di pregressa ri-
nuncia attorea- afferma, peraltro in ultima udienza, la ritenuta sussistenza
“…dell'obbligo delle spese di lite del ricorrente considerato che la rinuncia è stata no-
tificata successivamente alla deliberazione da parte dell'ente pubblico non economi-
co… di costituirsi in giudizio considerato che il procedimento disciplinare dal quale è
scaturita la sanzione oggetto di causa risulta parzialmente sospeso su richiesta
dell'odierno ricorrente ed era pertanto necessario esprimere la posizione dell'Ordine
nel presente giudizio posto altresì che è pendente processo penale per molestie sessuali
che rendeva appunto necessario che l'Ordine prendesse posizione anche in questo pro-
cesso” (enfasi aggiunte).
A fronte di tali contestazioni ed osservazioni, di parte convenuta, deve invero eviden-
ziarsi, in via preliminare ed in concreto assorbente, che rispetto all'invocato art. 306 co.
4 cpc il carico di spese giudiziali sul rinunciante non opera laddove la controparte non sia costituita in giudizio ante/rinuncia, come nella specie accade. Infatti, pressochè in termini, Cass. n. 23620/17 riferisce anzitutto di una “…parte costituita che abbia inte-
resse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costitu- zione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese pro-
cessuali [specificando altresì che]…il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudi-
zio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte
[come qui avviene], non deve contenere alcuna statuizione in ordine alla spese proces-
suali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la
contro
-
parte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306 cpc, comma
4…Essendosi…gli appellati …costituitisi nel giudizio…dopo aver ricevuto la notifica
della rinuncia agli atti del giudizio [come qui ancora avviene ]…quando ormai tale ri-
nuncia aveva già provocato il proprio immediato effetto estintivo, si era al di fuori
dell'ambito di operatività dell'art. 303 cpc, comma 4, sicchè la sentenza…nessuna sta-
tuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della…rinunciante
(Cass…1999 n. 11384…)” ” (enfasi aggiunte).
Occorre dunque premettere, secondo la riferita interpretazione di legittimità, che quando ci si costituisce in giudizio dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti -come avviene nella specie- allora tale atto di desistenza attorea ha già provocato l' “immedia-
to effetto estintivo”: insomma, il giudizio si è già processualmente estinto, non occor-
rendo nemmeno la postuma accettazione di controparte.
In secondo luogo, come pure evidenzia detta pronuncia di legittimità, se la parte si costi-
tuisce dopo tale già verificato effetto estintivo indotto dalla rinuncia attorea, come qui parimenti accade, allora tale pregresso effetto immediato viene semplicemente confer-
mato con l'accettazione -comunque qui non necessaria- espressa da parte del resisten-
te/convenuto. Mentre, in ordine al chiesto rimborso delle spese processuali ex comma 4
cit., vero ed unico scopo di controparte, questo, secondo la condivisa interpretazione sul punto della SupremaCorte, non configura però alcun interesse (meritevole di tutela) che,
infatti, non sussiste allorquando la operata costituzione giudiziale sia in concreto deter-
minata dal solo ripetuto intento di ottenere il rimborso dei sostenuti oneri processuali,
come qui egualmente si verifica. In pratica, in tale caso non emerge, secondo i riferiti criteri giurisprudenziali, una condizione di interesse giuridicamente apprezzabile o tute- labile.
Infine, è coerente con tutto ciò la conclusione per cui -in presenza di effetto estintivo immediato ed in assenza di interesse giuridicamente tutelabile in capo alla parte costitui-
tasi post/rinuncia, situazioni ambedue sussistenti nella fattispecie in esame- la presente pronuncia “non deve [quindi] contenere alcuna statuizione in ordine alla spese proces-
suali”.
Sicchè, in sostanza, in applicazione dei riferiti e conferenti parametri di legittimità, il giudizio in rassegna va così dichiarato (già) estinto, nulla dovendo poi essere disposto per le sostenute spese di lite.
PQM
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso pro-
posto da in data 4/9/24, così provvede : Parte_1
a)dichiara estinto il giudizio;
b)nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in c.c., in data 22/5/25.
Il giudice rel. Il Presidente
AntonioAttanasio dott.FrancescoPastore