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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 6.2.2025 N. 722/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Milano, via Macchi n. 42
- RICORRENTE -
contro
(C.F: Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Costa, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Portici (NA), II viale Melina n. 11
- CONVENUTO –
Oggetto: Spettanze retributive e TFR. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Cremona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del convenuto, delle retribuzioni relative ai mesi da ottobre 2023 ad aprile 2024, spettanze di fine rapporto e TFR
e per l'effetto
CONDANNARE , imprenditore individuale, C.F. , Controparte_1 C.F._3 con sede legale in Cremona (CR), via Genala 49, pec Email_1
− al pagamento nei confronti del sig. della somma di € 80.459,24 lordi di cui Parte_1
€ 47.269,88 a titolo di TFR;
• al pagamento delle spese legali, oltre IVA e CPA e spese generali;
• il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
• Con sentenza esecutiva per legge”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze del convenuto, imprenditore individuale, in data 14.11.1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operaio specializzato di III livello CCNL Edili Industria. Ha precisato, quindi, che il rapporto si sarebbe interrotto in data 25 aprile 2024 per dimissioni rassegnate per giusta causa, stante l'inadempimento all'obbligazione retributiva a far data da ottobre 2023.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna di al Controparte_1 pagamento di € 80.459,24 lordi, di cui € 47.269,88 a titolo di TFR.
Si è costituito il convenuto, non contestando l'omesso pagamento delle spettanze rivendicate, ma chiedendo la loro rideterminazione al netto e sulla base dei cedolini paga prodotti con la comparsa, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, voglia: 1) In via preliminare accogliere la domanda riconvenzionale
2) Rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
3) Rigettare la domanda sul punto dell'accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni effettivamente svolte dalla stessa, della quantità e qualità della prestazione svolta, e dell'inquadramento economico rivendicato;
4) Con vittoria di spese ed onorari di causa e con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 6 febbraio 2025, il ricorrente ha aderito ai conteggi operati dal convenuto per le retribuzioni maturate nel periodo di causa, riconoscendo come non dovuta l'indennità per ferie e ROL non goduti, siccome di pertinenza della Pt_2
; ha insistito, invece, per la liquidazione del TFR come da ricorso, precisando la
[...] domanda in € 47.269,88 lordi per TFR e complessivi € 16.555,96 lordi per le ulteriori differenze rivendicate. Esaurita la discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
*** * ***
2 1. La domanda è fondata e deve essere accolta, previa rideterminazione del credito nella misura indicata dal ricorrente all'udienza del 6 febbraio 2025.
A tal riguardo, infatti, deve darsi atto che, costituendosi in giudizio, CP_1 non ha negato il rapporto nei termini dedotti dalla difesa attorea e ha
[...] prodotto le buste paga relative alle mensilità e alle spettanze per cui è causa, contestando solo nel quantum la correttezza dei conteggi avversari;
ha affermato, inoltre, che “al momento della cessazione del rapporto di lavoro restavano impagati i crediti derivanti dalle buste paga relative ai mesi in cui si era verificato il convenuto ritardo”, riconoscendo, di fatto, il proprio inadempimento, senza dimostrare il pagamento anche solo parziale del debito né l'esistenza dell'accordo invocato, peraltro dedotto in termini assai generici.
Dal canto suo, preso atto della documentazione prodotta, la difesa attorea ha riconosciuto come non dovuti gli importi rivendicati a titolo di indennità per ferie e
ROL non godute, aderendo alla quantificazione del credito per differenze retributive risultante dalle buste paga prodotte. È, del resto, infondata la pretesa di parte convenuta di vedere ridotta la condanna ai soli importi netti, dal momento che, come già ampiamente chiarito dalla Suprema Corte, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. lav., n. 18044/2015).
Il credito spettante al ricorrente per le retribuzioni da ottobre 2023 ad aprile 2024, pertanto, ammonta a complessivi € 16.555,96 lordi, di cui € 3.050,11 lordi per ottobre
2023, € 3.035,71 lordi per novembre 2023, € 1.793,76 lordi per dicembre 2023, €
2.542,54 lordi per gennaio 2024, € 1.889,94 lordi per febbraio 2024, € 1.802,33 lordi per marzo 2024 ed € 2.441,57 lordi per aprile 2024 (cfr. buste paga da ottobre 2023 ad aprile 2024).
3 Parimenti fondata è, poi, la domanda di pagamento del TFR nella misura indicata nella C.U. 2024: al riguardo, infatti, deve osservarsi che tale documento (cfr. doc. 6, ricorrente), elaborato e prodotto dal medesimo convenuto e non contestato, reca quale TFR residuo a dicembre 2023 l'importo complessivo di € 47.268,88 lordi, nettamente maggiore della somma di € 32.835,71 lordi presente nella busta paga di dicembre 2024 prodotta dal convenuto;
in riferimento a tale discrepanza, tuttavia, difetta finanche l'allegazione di eventuali anticipazioni o elargizioni idonee a giustificare la riduzione dell'importo già riconosciuto come accantonato al termine dell'anno solare 2023, di talché deve ritenersi corretta, e dovuta, la maggior somma dichiarata dal datore nella C.U. 2024.
Del resto, gravava sul convenuto l'onere di dimostrare l'effettivo pagamento delle spettanze rivendicate e, pertanto, in assenza di idonea offerta di prova dell'estinzione anche solo parziale del credito, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire le somme richieste a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2023 ad aprile 2024, spettanze di fine rapporto e di TFR, come sopra quantificate.
Per tali ragioni, deve essere condannato a pagare a Controparte_2
l'importo complessivo di € 63.824,84 lordi, di cui € 47.268,88 lordi a Parte_1 titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del dovuto all'effettivo soddisfo ex art. 429, u.c., c.p.c..
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannato a rifondere le stesse al ricorrente, liquidate in
[...] dispositivo in base al valore e alla bassa complessità della lite, della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite (non essendovi stata fase istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a pagare a per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, la somma complessiva € 63.824,84 lordi, di cui € 47.268,88 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del dovuto all'effettivo soddisfo;
4 condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.360,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Milano, via Macchi n. 42
- RICORRENTE -
contro
(C.F: Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Costa, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Portici (NA), II viale Melina n. 11
- CONVENUTO –
Oggetto: Spettanze retributive e TFR. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Cremona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del convenuto, delle retribuzioni relative ai mesi da ottobre 2023 ad aprile 2024, spettanze di fine rapporto e TFR
e per l'effetto
CONDANNARE , imprenditore individuale, C.F. , Controparte_1 C.F._3 con sede legale in Cremona (CR), via Genala 49, pec Email_1
− al pagamento nei confronti del sig. della somma di € 80.459,24 lordi di cui Parte_1
€ 47.269,88 a titolo di TFR;
• al pagamento delle spese legali, oltre IVA e CPA e spese generali;
• il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
• Con sentenza esecutiva per legge”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze del convenuto, imprenditore individuale, in data 14.11.1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operaio specializzato di III livello CCNL Edili Industria. Ha precisato, quindi, che il rapporto si sarebbe interrotto in data 25 aprile 2024 per dimissioni rassegnate per giusta causa, stante l'inadempimento all'obbligazione retributiva a far data da ottobre 2023.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna di al Controparte_1 pagamento di € 80.459,24 lordi, di cui € 47.269,88 a titolo di TFR.
Si è costituito il convenuto, non contestando l'omesso pagamento delle spettanze rivendicate, ma chiedendo la loro rideterminazione al netto e sulla base dei cedolini paga prodotti con la comparsa, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, voglia: 1) In via preliminare accogliere la domanda riconvenzionale
2) Rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
3) Rigettare la domanda sul punto dell'accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni effettivamente svolte dalla stessa, della quantità e qualità della prestazione svolta, e dell'inquadramento economico rivendicato;
4) Con vittoria di spese ed onorari di causa e con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 6 febbraio 2025, il ricorrente ha aderito ai conteggi operati dal convenuto per le retribuzioni maturate nel periodo di causa, riconoscendo come non dovuta l'indennità per ferie e ROL non goduti, siccome di pertinenza della Pt_2
; ha insistito, invece, per la liquidazione del TFR come da ricorso, precisando la
[...] domanda in € 47.269,88 lordi per TFR e complessivi € 16.555,96 lordi per le ulteriori differenze rivendicate. Esaurita la discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
*** * ***
2 1. La domanda è fondata e deve essere accolta, previa rideterminazione del credito nella misura indicata dal ricorrente all'udienza del 6 febbraio 2025.
A tal riguardo, infatti, deve darsi atto che, costituendosi in giudizio, CP_1 non ha negato il rapporto nei termini dedotti dalla difesa attorea e ha
[...] prodotto le buste paga relative alle mensilità e alle spettanze per cui è causa, contestando solo nel quantum la correttezza dei conteggi avversari;
ha affermato, inoltre, che “al momento della cessazione del rapporto di lavoro restavano impagati i crediti derivanti dalle buste paga relative ai mesi in cui si era verificato il convenuto ritardo”, riconoscendo, di fatto, il proprio inadempimento, senza dimostrare il pagamento anche solo parziale del debito né l'esistenza dell'accordo invocato, peraltro dedotto in termini assai generici.
Dal canto suo, preso atto della documentazione prodotta, la difesa attorea ha riconosciuto come non dovuti gli importi rivendicati a titolo di indennità per ferie e
ROL non godute, aderendo alla quantificazione del credito per differenze retributive risultante dalle buste paga prodotte. È, del resto, infondata la pretesa di parte convenuta di vedere ridotta la condanna ai soli importi netti, dal momento che, come già ampiamente chiarito dalla Suprema Corte, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. lav., n. 18044/2015).
Il credito spettante al ricorrente per le retribuzioni da ottobre 2023 ad aprile 2024, pertanto, ammonta a complessivi € 16.555,96 lordi, di cui € 3.050,11 lordi per ottobre
2023, € 3.035,71 lordi per novembre 2023, € 1.793,76 lordi per dicembre 2023, €
2.542,54 lordi per gennaio 2024, € 1.889,94 lordi per febbraio 2024, € 1.802,33 lordi per marzo 2024 ed € 2.441,57 lordi per aprile 2024 (cfr. buste paga da ottobre 2023 ad aprile 2024).
3 Parimenti fondata è, poi, la domanda di pagamento del TFR nella misura indicata nella C.U. 2024: al riguardo, infatti, deve osservarsi che tale documento (cfr. doc. 6, ricorrente), elaborato e prodotto dal medesimo convenuto e non contestato, reca quale TFR residuo a dicembre 2023 l'importo complessivo di € 47.268,88 lordi, nettamente maggiore della somma di € 32.835,71 lordi presente nella busta paga di dicembre 2024 prodotta dal convenuto;
in riferimento a tale discrepanza, tuttavia, difetta finanche l'allegazione di eventuali anticipazioni o elargizioni idonee a giustificare la riduzione dell'importo già riconosciuto come accantonato al termine dell'anno solare 2023, di talché deve ritenersi corretta, e dovuta, la maggior somma dichiarata dal datore nella C.U. 2024.
Del resto, gravava sul convenuto l'onere di dimostrare l'effettivo pagamento delle spettanze rivendicate e, pertanto, in assenza di idonea offerta di prova dell'estinzione anche solo parziale del credito, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire le somme richieste a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2023 ad aprile 2024, spettanze di fine rapporto e di TFR, come sopra quantificate.
Per tali ragioni, deve essere condannato a pagare a Controparte_2
l'importo complessivo di € 63.824,84 lordi, di cui € 47.268,88 lordi a Parte_1 titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del dovuto all'effettivo soddisfo ex art. 429, u.c., c.p.c..
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannato a rifondere le stesse al ricorrente, liquidate in
[...] dispositivo in base al valore e alla bassa complessità della lite, della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite (non essendovi stata fase istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a pagare a per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, la somma complessiva € 63.824,84 lordi, di cui € 47.268,88 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del dovuto all'effettivo soddisfo;
4 condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.360,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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