Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 894/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 894/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2785/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 19/06/2023, depositata telematicamente in data 20/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 14/07/2023,
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Bruno e Parte_1 Parte_2
Claudia Bruno ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via Cacciatori dell'Irno nr.
3, presso studio difensori,
- appellanti –
CONTRO
e , nella loro qualità di eredi di , Parte_3 Controparte_1 Persona_1 rappresentate e difese dall'avv. Maria Iuliano ed elettivamente domiciliate in Cerelli di
Altavilla Silentina (SA), alla Via Vigna delle Canne nr. 9, presso studio difensore.
- appellate –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2785/2023 del Tribunale di Salerno –
Violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c., negatoria servitutis, riduzione in pristino e risarcimento danni
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 28/08/2023 per l'appellato de cuius presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo Persona_1 presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 06/09/2023, e Parte_1 proponevano gravame avverso la sentenza n. 2785/2023 del Tribunale di Parte_2
Salerno, emessa in data 19/06/2023, depositata telematicamente in data 20/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data
14/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta ad arretrare od eliminare tutte le parti del suo fabbricato realizzate in violazione della distanza legale dalla proprietà degli attori ed in particolare arretrare il proprio fabbricato secondo quanto indicato dal CTU in risposta al quesito n. 3 e rappresentato nella TAV. 3 dell'allegato n.5, nonché ad abbattere le opere eccedenti i limiti di volumetria assentibili, secondo quanto accertato dal CTU.
2) condanna i convenuti al ripristino della destinazione d'uso degli immobili di proprietà dei sigg.ri Pt_4
e mediante il cambio di destinazione d'uso degli immobili di proprietà dei convenuti, con
[...] Per_1 espressa autorizzazione ai sottoscritti attori a sostituirsi a loro in caso di inadempimento, con spese a loro carico e alla cancellazione dell'obbligo di abbattimento dei depositi di proprietà degli attori, nonché dell'asservimento della particella 532 fg 15; 3) condanna parte convenuta a risarcire i danni causati a parte attrice nella misura di euro €4.000,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
4) condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite, liquidate in €350,00 per spese vive ed €5.077,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Maria Iuliano, antistatario;
5) pone le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
04/10/2013 e iscritto a ruolo in data 08/10/2013, e Parte_4 Persona_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, e Parte_1 Parte_2
- quest'ultimo nella sua qualità di minore all'epoca dei fatti in persona dei genitori Pt_1
e esercenti la patria potestà - esponendo che
[...] Controparte_2 Parte_4 era proprietario - poi usufruttuario all'epoca di instaurazione del giudizio – in virtù di atto di donazione dei propri genitori e – per notar Persona_1 Controparte_3
pag. 2/7 del 19/04/1967 e registrato a Roccadaspide il 21/04/1967 al nr. 415 - di un fondo Per_2 sito in Albanella (SA), località Cappasanta, riportato in catasto al fg. 15, part. 532, con entrostante fabbricato adibito ad abitazione, riportato in catasto al fg. 15, part. 166, confinante con strada provinciale, con eredi e . Controparte_4 Controparte_5
Riferivano che , germano di aveva ricevuto in donazione Controparte_4 Parte_4
- con atto per notar in data 22/03/1962 registrato a Roccadaspide il Persona_3
02/04/1962 al nr. 547 - un appezzamento di terreno con due vani riportati in catasto alla partita 1797 fg. 15 n. 165/A, confinante con il fondo donato all'allora attore Pt_4 il quale – con atto del 23/10/1999 per notar rep. n. 61836, racc. n.
[...] Per_4
24872 e trascritto in data 15/11/1999 – aveva donato al FI la nuda Persona_1 proprietà degli immobili descritti;
adducevano ulteriormente che in data Controparte_4
23/02/1993 aveva presentato al Comune di Albanella richiesta di concessione edilizia in sanatoria per l'ampliamento del proprio fabbricato individuato alla part. n. 165 e realizzato in assenza di concessione e confinante con il fondo di proprietà di nella Parte_4 richiesta in sanatoria – di cui veniva a conoscenza solo successivamente a seguito di istanza formale di accesso agli atti ex L. 241/90 in data 28/04/1999 - veniva asservita anche la part.
n. 532 di proprietà all'epoca dei fatti di venivano previsti la demolizione Parte_4 del deposito agricolo di proprietà di il cambio di destinazione d'uso degli Parte_4 immobili da civile abitazione a deposito agricolo, con la apparente sottoscrizione della richiesta dello stesso firma necessaria in quanto non esistenti le condizioni Parte_4 per il rilascio della concessione in sanatoria non avendo il Comune di Albanella – all'epoca dei fatti – un piano regolatore e vigendo quindi la normativa codicistica per l'urbanistica.
In conseguenza di ciò, l'attore presentava diverse istanze in autotutela al Parte_4
e sporgeva querela nei confronti di per falso con Controparte_6 Controparte_4 relativa instaurazione del giudizio penale che accertava la apocrifia della firma apposta, nelle more decedeva e con successivo atto per notar registrato a Controparte_4 Per_4
Salerno in data 07/02/2006 al nr. 160 e trascritto in data 13/02/2006 al nr. 8367/4743 il fabbricato de quo diveniva di proprietà esclusiva di - figlio del de cuius Parte_1
– il quale a sua volta donava in conto di legittima al figlio Controparte_4 Parte_2
i fabbricati de quibus riservando su di essi il diritto di abitazione vita natural durante e attestando nell'atto di donazione che i fabbricati erano stato costruiti in data anteriore al pag. 3/7 01/09/1967 e successivamente ristrutturati ed ampliati in virtù di concessione edilizia n. 1211
R.C. 1445 rilasciata dal Comune di Albanella in data 13/10/1993.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare che l'immobile realizzato da era stato realizzato in violazione della normativa sulle distanze Controparte_4 dai confini, 2) di dichiarare la nullità delle servitù gravanti sugli immobili di Parte_4
e , 3) di dichiarare l'inesistenza di servitù a favore degli immobili dei Persona_1 convenuti con ordine di abbattimento delle opere realizzate non a distanza legale, 4) di ordinare l'abbattimento delle opere eccedenti i limiti di volumetria, 5) di condannare i convenuti al risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00, 6) di ordinare il ripristino della destinazione d'uso degli immobili degli attori, con condanna alle spese di lite;
in via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano i convenuti e Parte_1
di cui veniva dichiarata la contumacia;
concessi i termini di cui all'art. 183, Parte_2 comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 20/02/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2785/2023 emessa in data 19/06/2023, depositata telematicamente in data 20/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 14/07/2023, il
Tribunale di Salerno, ricondotta la fattispecie de qua alla violazione delle distanze nelle costruzioni ex art 873 c.c., accoglieva le domande degli attori e condannava i convenuti ad arretrare ad arretrare o eliminare le parti del fabbricato realizzate in violazione delle distanze legali, condannava al ripristino della destinazione d'uso degli immobili di proprietà degli attori, condannava al risarcimento del danno quantificato in € 4.000,00 e al pagamento delle spese di lite in € 5.077,00, oltre spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e censuravano l'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2 sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto la domanda proposta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio con condanna degli stessi al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio di appello e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari i quali dichiarano di farne
pag. 4/7 anticipo”. In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data
12/01/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che in via Persona_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 08/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 13/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Nelle more del giudizio, decedeva l'appellato e con comparsa depositata in data 07/01/2025 si costituivano Persona_1 in giudizio e , quali figlie ed eredi di , avendo Parte_3 Controparte_1 Persona_1 la di lui moglie rinunciato all'eredità; depositati gli scritti conclusionali, disposta Per_5 la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 13/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, da ritenersi idonei alla comprensione delle ragioni della impugnazione.
L'appello, come proposto, va rigettato per i motivi di seguito riportati.
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di e ed ha Parte_4 Per_1 ordinato all'allora convenuto di arretrare ed eliminare le parti di fabbricato realizzate in violazione delle distanze dalla proprietà degli attori, così come rappresentato della consulenza d'ufficio, oltre ad ordinare il ripristino della originaria destinazione d'uso degli immobili degli attori, ed il recupero del locale deposito non soggetto ad abbattimento, nonché all'asservimento della particella 532 fg. 15. Tale decisione è stata assunta sul presupposto della falsità della firma, per come accertato in corso di causa, apposta da Parte_4 in calce alla richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 e disapplicazione della concessione in sanatoria, rilasciata in seguito a detta richiesta. Detta concessione in sanatoria pag. 5/7 n. 1211 del 13 ottobre 1993, rilasciata dal Comune di Albanella ha consentito la sanatoria del fabbricato realizzato anche sulla particella 532 del foglio 15 del Comune di Albanella, già di proprietà di oltre a prevedere l'abbattimento del locale deposito, e il Parte_4 mutamento dell'uso del fabbricato di da civile ad agricolo. In seguito Parte_4 ha sporto, tra le altre iniziative, querela per falso nei confronti di Parte_4 CP_4
, richiedente la sanatoria, e nel procedimento penale n. 351/2000 è stata disposta
[...] ctu grafologica, che ha accertato la falsità della firma. Alla morte di il Controparte_4 fabbricato oggetto di causa è pervenuto a , poi donato al figlio Controparte_7 Pt_2
Quest'ultimo nel proporre appello ha rilevato di essere rimasto contumace in primo grado, per ragioni collegate alla sua condizione personale e di salute. Quanto al motivo di appello esso è stato riferito alla mancata valorizzazione del comportamento del germano Pt_4 rispetto al cui avrebbe dato il consenso agli interventi edilizi, al
[...] Controparte_4 di là della falsità della firma. Sul punto la parte appellante ha insistito per l'ammissione di prova testimoniale. Invero, al di là della circostanza che l'appello non investe la motivazione in relazione all'accertamento della violazione delle distanze, la contumacia dell'appellante in primo grado preclude ogni indagine ulteriore, su fatti costituenti mera difesa, e non suscettibili di accertamento d'ufficio. Invero, il contumace ben può proporre appello, ma gli
è precluso di svolgere la difesa che avrebbe dovuto espletare in primo grado. Invero, le ragioni della contumacia non sono riconducibili nella sfera delle ipotesi idonee a giustificare la rimessione in termini, non essendo peraltro elementi oggettivamente preclusivi della difesa.
La rimessione in termini del contumace è ammessa solo se la parte dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha precluso di avere conoscenza del processo. Nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, e la prova testimoniale è pienamente rientrante nella difesa da esperirsi in primo grado, non essendo una ipotesi in cui il giudice d'ufficio può assumere prove utili alla decisione, essendo assorbente l'accertamento della falsità della firma.
Per tali ragioni, considerato che comunque non è neppure impugnata la sentenza nella parte in cui accerta la violazione delle distanze, rigetta l'appello. Le spese sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore indeterminato basso della controversia, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e nei confronti di e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 loro qualità di figlie ed eredi di , avverso la sentenza n. 2785/2023 del Persona_1
Tribunale di Salerno, emessa in data 19/06/2023, depositata telematicamente in data
20/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 14/07/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva ecnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellata, con attribuzione al difensore antistatario
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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