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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ES - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 5391 \2020
TRA Co
, in persona del suo Sindaco , domiciliato per la carica in Parte_1
PIAZZA MUNICIPIO ES LI , C.F. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. RANDAZZO GIOVANNI , ricorrente\attore,
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in CP_2
VILLAGGIO SPARTA RESIDENCE GIARDINO TRA , Controparte_3
C.F. convenuta-contumace. C.F._1
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis del 18.11.20, il Comune di premetteva e Pt_1
documentava: che controparte a seguito superamento bando per l'assegnazione di alloggio comunale uso residenza, con verbale del 20.9.10 dichiarava di accettare l'alloggio sito in SS113 vill. A int. 1, Pt_1 Controparte_4
ritenendolo adeguato alla proprie esigenze familiari ed impegnandosi per la sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
l'ente effettuati i controlli di verifica dei titoli, assegnava in locazione il predetto immobile per la durata di 24 mesi, così consegnandolo;
la stessa con racc. AR del 21.10.20 e 18.3.21 veniva invitata a concordare modalità e data per la formale stipula del contratto, informandola altresì che era tenuta al versamento dei canoni mensili e correlative oneri condominiali, il tutto oggetto di aggiornamento;
la stessa non riscontrava alcunchè, con ulteriore vana diffida del 2.4.13, anche per il versamento\sanatoria dei canoni maturati;
seguiva l'ulteriore atto di messa in mora del 1.2.16, restituita al mittente per compita giacenza postale;
in data 18.4.17 il Comando Vigili Urbani non rinveniva in logo la resistente;
con racc. del 4.5.18 si comunicava l'ulteriore inadempimento per il mancato pagamento degli Oneri Condominiali, per € 1.218,73 al 31.12.17, giusta richiesta dell'amministratore del;
con successiva del 20.6.18 la stessa resistente Parte_2
veniva altresì invitata a presentare istanza di regolarizzazione della pratica, avvisandola che in difetto sarebbe stata avviata la procedura per il rilascio e per il recupero degli importi dovuti, ma anche qui con compiuta giacenza postale;
ulteriori accertamenti dei vigili urbani avevano esito negativo;
con racc. Del 22.11.19 si informava dell'avvio del procedimento per il recupero dell'alloggio illegittimamente occupato ed il recupero del dovuto;
seguiva diffida legale del 31.7.20, sempre con compiuta giacenza, seguendo quindi l'avvio del presente giudizio, nel costante inadempimento ex adverso, sia in ordine alla detenzione dell'immobile ormai abusivamente e sia in ordine al pagamento del dovuto.
Con lo stesso ricorso introduttivo in punto di motivazione circa le conclusioni di cui infra si sottolineava come la resistente si era reiteratamente resa indisponibile sia a sottoscrivere il contratto di locazione, sia a sanare le morosità e sia a regolarizzare la posizione, pur all'evidenza sempre giusta la probante documentazione in atti di essere obbligata a tutto ciò. Con totale disinteresse, pur continuando ad occupare l'immobile comunale, con l'assegnazione abbondantemente scaduta, con conseguente decadenza dall'assegnazione stessa, in violazione altresì dell'art. 16 del regolamento comunale di determinazione dei criteri di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedente proprio la decadenza per siffatte ipotesi di doppia morosità ed illegittima occupazione dell'alloggio. Con varie invocazioni giurisprudenziali, anche e comunque sotto forma di corresponsione dell'indennità di occupazione, per quanto si avrebbe dovuto percepire e non si è percepito, richiamandosi anche il DA n. 1112 del 23.7.99 per la determinazione dei correlativi canoni di locazione. Pervenendo per il caso di specie al conteggio\prospetto analitico pari ad € 10.334,98. La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale voler: ritenere e dichiarare che stante l'occupazione sine titulo la resistente era tenuta alla corresponsione per l'alloggio comunale di cui in narrativa della correlativa indennità di abusiva occupazione maturata e maturanda sino all'effettivo rilascio del cespite;
conseguentemente condannarsi la stessa al pagamento dell'importo di € 10.334,98, così quantificato alla data del dicembre 2019, oltre quant'altro maturato sino al rilascio, nonché all'importo di € 1.218.73 per oneri condominiali quantificati alla data del
31.12.19, sempre oltre quant'altro stesso titolo sino al rilascio dell'alloggio; con in subordine istanza istruttoria di CTU contabile al fine. Con vittoria di spese e compensi di lite.
La resistente rimaneva contumace, non costituendosi in giudizio, con attestata compiuta giacenza anche qui in data 5.10.21, con successiva consegna di avviso a familiare convivente in data 20.4.22. Con il rinvio della fissata prima udienza del
21.12.21 al 21.6.22, con onere per la ricorrente di rinotifica. Dimostrato quanto predetto, con provvedimento del 21.6.22 si disponeva la conversione del rito. In esito alla riserva introitata all'udienza del 2.5.23, il got pro tempore con ordinanza del
30.8.24 rilevato che non vi era contestazione in ordine al conteggio prodotto dal istante, rigettava l'istanza di nomina di CTU. Detto provvedimento risulta Pt_1
condiviso da questo got, nuovo assegnatario del fascicolo, il quale -motivatamente- fissava l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio.
In punto di merito, la domanda di parte ricorrente\attrice appare ammissibile e fondata, giusto quanto ut supra, il tutto da intendersi qui richiamato quale motivazione in parte a qua, meritevole quindi di accoglimento, alla luce della copiosa e probante documentazione prodotta dallo stesso ente. Va peraltro osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95
n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, nonché la copiosa citata documentazione prodotta, consentono l'accoglimento della domanda. Tale condizione nel caso di specie viene appunto rafforzata dalle risultanze documentali in atti, che dimostrano in linea di difesa principale.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico di parte convenuta stante la soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentito il procuratore di parte istante e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal in Parte_1
persona del suo sindaco pro tempore, nei confronti della IG.ra , ogni CP_2
diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-dichiara la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante rituale procedura di notifica dell'atto introduttivo;
2-dichiara ed accerta l'occupazione sine titulo dell'alloggio comunale di cui in narrativa da parte della stessa convenuta, che per le causali svolte condanna alla corresponsione a favore del Comune istante della somma di € 10.334,98 a dicembre
2019 per canoni\indennità occupazione, e di € 1.218,73 per oneri condominiali al
31.12.19, oltre quanto maturato e maturando sino al rilascio;
-condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in € 303,11 per spese vive ed in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 22.5.25, in calce all'udienza. IL GOT
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REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 5391 \2020
TRA Co
, in persona del suo Sindaco , domiciliato per la carica in Parte_1
PIAZZA MUNICIPIO ES LI , C.F. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. RANDAZZO GIOVANNI , ricorrente\attore,
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in CP_2
VILLAGGIO SPARTA RESIDENCE GIARDINO TRA , Controparte_3
C.F. convenuta-contumace. C.F._1
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis del 18.11.20, il Comune di premetteva e Pt_1
documentava: che controparte a seguito superamento bando per l'assegnazione di alloggio comunale uso residenza, con verbale del 20.9.10 dichiarava di accettare l'alloggio sito in SS113 vill. A int. 1, Pt_1 Controparte_4
ritenendolo adeguato alla proprie esigenze familiari ed impegnandosi per la sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
l'ente effettuati i controlli di verifica dei titoli, assegnava in locazione il predetto immobile per la durata di 24 mesi, così consegnandolo;
la stessa con racc. AR del 21.10.20 e 18.3.21 veniva invitata a concordare modalità e data per la formale stipula del contratto, informandola altresì che era tenuta al versamento dei canoni mensili e correlative oneri condominiali, il tutto oggetto di aggiornamento;
la stessa non riscontrava alcunchè, con ulteriore vana diffida del 2.4.13, anche per il versamento\sanatoria dei canoni maturati;
seguiva l'ulteriore atto di messa in mora del 1.2.16, restituita al mittente per compita giacenza postale;
in data 18.4.17 il Comando Vigili Urbani non rinveniva in logo la resistente;
con racc. del 4.5.18 si comunicava l'ulteriore inadempimento per il mancato pagamento degli Oneri Condominiali, per € 1.218,73 al 31.12.17, giusta richiesta dell'amministratore del;
con successiva del 20.6.18 la stessa resistente Parte_2
veniva altresì invitata a presentare istanza di regolarizzazione della pratica, avvisandola che in difetto sarebbe stata avviata la procedura per il rilascio e per il recupero degli importi dovuti, ma anche qui con compiuta giacenza postale;
ulteriori accertamenti dei vigili urbani avevano esito negativo;
con racc. Del 22.11.19 si informava dell'avvio del procedimento per il recupero dell'alloggio illegittimamente occupato ed il recupero del dovuto;
seguiva diffida legale del 31.7.20, sempre con compiuta giacenza, seguendo quindi l'avvio del presente giudizio, nel costante inadempimento ex adverso, sia in ordine alla detenzione dell'immobile ormai abusivamente e sia in ordine al pagamento del dovuto.
Con lo stesso ricorso introduttivo in punto di motivazione circa le conclusioni di cui infra si sottolineava come la resistente si era reiteratamente resa indisponibile sia a sottoscrivere il contratto di locazione, sia a sanare le morosità e sia a regolarizzare la posizione, pur all'evidenza sempre giusta la probante documentazione in atti di essere obbligata a tutto ciò. Con totale disinteresse, pur continuando ad occupare l'immobile comunale, con l'assegnazione abbondantemente scaduta, con conseguente decadenza dall'assegnazione stessa, in violazione altresì dell'art. 16 del regolamento comunale di determinazione dei criteri di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedente proprio la decadenza per siffatte ipotesi di doppia morosità ed illegittima occupazione dell'alloggio. Con varie invocazioni giurisprudenziali, anche e comunque sotto forma di corresponsione dell'indennità di occupazione, per quanto si avrebbe dovuto percepire e non si è percepito, richiamandosi anche il DA n. 1112 del 23.7.99 per la determinazione dei correlativi canoni di locazione. Pervenendo per il caso di specie al conteggio\prospetto analitico pari ad € 10.334,98. La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale voler: ritenere e dichiarare che stante l'occupazione sine titulo la resistente era tenuta alla corresponsione per l'alloggio comunale di cui in narrativa della correlativa indennità di abusiva occupazione maturata e maturanda sino all'effettivo rilascio del cespite;
conseguentemente condannarsi la stessa al pagamento dell'importo di € 10.334,98, così quantificato alla data del dicembre 2019, oltre quant'altro maturato sino al rilascio, nonché all'importo di € 1.218.73 per oneri condominiali quantificati alla data del
31.12.19, sempre oltre quant'altro stesso titolo sino al rilascio dell'alloggio; con in subordine istanza istruttoria di CTU contabile al fine. Con vittoria di spese e compensi di lite.
La resistente rimaneva contumace, non costituendosi in giudizio, con attestata compiuta giacenza anche qui in data 5.10.21, con successiva consegna di avviso a familiare convivente in data 20.4.22. Con il rinvio della fissata prima udienza del
21.12.21 al 21.6.22, con onere per la ricorrente di rinotifica. Dimostrato quanto predetto, con provvedimento del 21.6.22 si disponeva la conversione del rito. In esito alla riserva introitata all'udienza del 2.5.23, il got pro tempore con ordinanza del
30.8.24 rilevato che non vi era contestazione in ordine al conteggio prodotto dal istante, rigettava l'istanza di nomina di CTU. Detto provvedimento risulta Pt_1
condiviso da questo got, nuovo assegnatario del fascicolo, il quale -motivatamente- fissava l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio.
In punto di merito, la domanda di parte ricorrente\attrice appare ammissibile e fondata, giusto quanto ut supra, il tutto da intendersi qui richiamato quale motivazione in parte a qua, meritevole quindi di accoglimento, alla luce della copiosa e probante documentazione prodotta dallo stesso ente. Va peraltro osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95
n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, nonché la copiosa citata documentazione prodotta, consentono l'accoglimento della domanda. Tale condizione nel caso di specie viene appunto rafforzata dalle risultanze documentali in atti, che dimostrano in linea di difesa principale.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico di parte convenuta stante la soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentito il procuratore di parte istante e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal in Parte_1
persona del suo sindaco pro tempore, nei confronti della IG.ra , ogni CP_2
diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-dichiara la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante rituale procedura di notifica dell'atto introduttivo;
2-dichiara ed accerta l'occupazione sine titulo dell'alloggio comunale di cui in narrativa da parte della stessa convenuta, che per le causali svolte condanna alla corresponsione a favore del Comune istante della somma di € 10.334,98 a dicembre
2019 per canoni\indennità occupazione, e di € 1.218,73 per oneri condominiali al
31.12.19, oltre quanto maturato e maturando sino al rilascio;
-condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in € 303,11 per spese vive ed in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 22.5.25, in calce all'udienza. IL GOT