Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 febbraio 2025 come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 380/2022 R.G. Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 Pt_3 nata a [...] il [...], (C.F.: ),
[...] C.F._3 Controparte_1 nato a [...] il [...], (C.F. ) n.q. di eredi di C.F._4 Per_1
nata a [...] il [...], ed ivi deceduta in data 02.02.2020 (cod. fisc.:
[...]
), elett.te dom.ti in Napoli alla Via Piccinni n. 6 presso lo CodiceFiscale_5 studio dell'Avv.to Gaetano Scuotto (cod. fisc.: ), che li CodiceFiscale_6 rappresenta e difende giusta procura in atti. I riferimenti dove ricevere le notifiche e le comunicazioni ai sensi di legge sono: fax n. 0812207482, email pec:
Email_1
-Ricorrenti in riassunzione – già appellanti
E
, ( C.F. ), in persona del rapp.to Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. C.F._7
PEC: presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz Email_2
n. 11, domicilia per legge
- Resistente in riassunzione-già appellato
- contumace Controparte_4
1
Con ricorso depositato in data 1.3.2022 l'epigrafata parte appellante ha riassunto il giudizio teso ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 210/92, invocati con domanda amministrativa presentata in data 05/04/04 sul presupposto di aver contratto una grave forma di tetraparesi in seguito ed a causa di somministrazione di vaccinazioni obbligatorie antipolio tra gli anni 1964 e 1966, nei suoi primi anni di vita. Questa Corte di Appello, con sentenza n. 6681/2014, confermando la statuizione di primo grado, aveva ritenuto corretto il diniego opposto dall'Amministrazione per l'intempestività della domanda amministrativa del 5.4.2004, per essere decorso il termine di decadenza ex L. 210/1992.
Con ordinanza n° 37907/21 del 02.12.2021, depositata in cancelleria il 02.12.2021, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando a questa Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame sulla tempestività della domanda amministrativa in relazione al momento in cui era stata raggiunta la consapevolezza del danno quale conseguenza di vaccinazione. In sede di riassunzione – con atto depositato il 1.3.2022 - parte appellante, come già sostenuto nel primo motivo di ricorso per Cassazione, ha ricondotto tale Parte consapevolezza al certificato NA1 Distr. 52 in data 25/06/04 (doc. n. 4 agli atti del fascicolo di parte del giudizio di primo grado), atto dal quale si desume il tipo di vaccino praticato e la data esatta di somministrazione. Ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso in riassunzione e, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza di rinvio n. 37907/2021, accertata e dichiarata la tempestività della domanda amministrativa presentata da , condannare i resistenti unitamente Persona_1
e/o disgiuntamente e/o solidalmente, e per quanto di diritto e/o ragione loro spettante, al pagamento in favore degli eredi di della somma dovuta Persona_1 quale indennizzo nella misura di cui alla II categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n° 834 così come previsto dalla Legge n° 210/92 art. 1, dal giorno della domanda al decesso avvenuto in data 2.2.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese.
Il si è costituito resistendo;
ha poi reiterato “l'eccezione, a valere come CP_2 appello incidentale, di inesistenza del nesso causale in relazione al criterio cronologico” ed ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione.
Non si è costituita la CP_4
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, ha sollecitato, con ordinanze del 9.9 e dell'11.11.2024, il deposito della documentazione prodotta dal in primo grado, con particolare riguardo CP_2 alle cartelle cliniche. Acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
2 Si controverte della tempestività dell'iniziativa della parte ricorrente. In punto di diritto, l'art. 3 della legge 210/1992, per quanto di interesse in questa sede, prevede che "1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Pe le infezioni da Hiv la domanda deve essere corredata da una Documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV. La Suprema Corte (C. Cass.L. ordinanza n. 27874/19) in motivazione ha precisato che “3.- Il termine triennale di decadenza previsto dalla norma sopra riportata, per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, si applica anche al conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post- trasfusionale in forza della L. n. 238 del 1997 con la quale il predetto termine decadenziale è stato esteso alle prestazioni in discorso con decorrenza dal 28 luglio 1997 data di entrata in vigore della nuova disciplina. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 15352 e 15353 del 22.7.2015), che hanno risolto il contrasto manifestatosi nell'ambito della sezione lavoro, il termine opera anche per le ipotesi in cui l'emotrasfusione fosse precedente all'entrata in vigore della legge. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già in essere, ferma la decorrenza del termine stesso all'entrata in vigore della modifica legislativa (S.u. cit.). Pertanto sulla scorta della pronuncia delle Sez. Unite se il soggetto ha avuto consapevolezza del danno prima della legge, il termine triennale decorre solo dall'entrata in vigore della legge”.
Secondo quanto allegato in ricorso, la de cuius – al fine di ottenere il Persona_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 21 remesso:
- di aver contratto una grave forma di tetraparesi in seguito ed a causa di somministrazione di vaccinazioni obbligatorie antipolio somministrate tra gli anni 1964 e 1966 nei suoi primi anni di vita;
- di aver presentato in data 05/04/04, istanza per il riconoscimento dei benefici Parte previsti dalla L. 210/92 alla competente sede
- di esser stata sottoposta a visita medico legale presso la CMO di Caserta, la quale con verbale del 11/09/06, sebbene avesse accertato la sussistenza del nesso causale vaccinazione – contagio – malattia e l'ascrivibilità tabellare della patologia riscontata alla 2^ categoria della tabella A, aveva respinto la richiesta in quanto non presentata nei termini di legge;
- di aver presentato in data 11/12/06 rituale ricorso avverso la decisione della CMO, senza risultato alcuno.
3 Aveva quindi instaurato il presente giudizio, le cui fasi di merito si erano concluse, sia in primo che in secondo grado, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda per tardività. Nel riassumere il giudizio gli eredi hanno invocato l'applicazione della sentenza della Suprema Corte che ha ribadito che la disciplina normativa della materia in esame richiede che l'interessato abbia una documentata consapevolezza del danno irreversibile all'integrità fisica e della derivazione di tale danno dalla vaccinazione obbligatoria sulla base di un ragionevole criterio di probabilità scientifica e consente, a tal fine, di apprezzare tutti quei fatti che diano certezza dell'esistenza dell'irreversibile stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'interessato. Ha ritenuto la Cassazione che, nel caso di specie, con la sentenza n. 6681/2014, la Corte d'Appello di Napoli ha erroneamente rigettato l'appello, ritenendo sufficiente, ai fini della decisione sull'eventuale intervenuta decadenza, l'accertamento della sola consapevolezza della malattia, senza indagare in ordine all'epoca dell'avvenuta consapevolezza secondo i predetti parametri anche della derivazione della stessa dalla vaccinazione. Tale accertamento è rimesso a questo Collegio nel presente giudizio di rinvio.
Nella fattispecie parte appellante aveva contestato la data di acquisizione della consapevolezza del danno come già ritenuta nella fase amministrativa con conseguente declaratoria della tardività della domanda e quindi aveva censurato la decisione del Tribunale che aveva confermato la legittimità dell'azione dell'Amministrazione. Ad avviso di parte appellante, questa consapevolezza può dirsi raggiunta solo in Parte data 25/06/04 quando l' NA1 Distr. 52 aveva rilasciato alla IP il certificato di vaccinazione (doc. n. 4 agli atti del fascicolo di parte del giudizio di primo grado) dal quale si desume il tipo di vaccino praticato e la data esatta di somministrazione. La difesa, pur ammettendo che durante i precedenti ricoveri dell'istante (negli anni 1971, 1978 e 1980) era stata diagnosticata la tetraparesi neurologica, ha sottolineato che in nessuna di queste occasioni era stato attestato che la patologia era da mettere in correlazione con le vaccinazioni effettuate dall'istante in epoca post-natale. Di contro il ha sottolineato l'incongruenza dell'assunto attoreo secondo CP_2 cui solamente in data 25/06/04 parte attrice era venuta in possesso del certificato vaccinale (acquisendo consapevolezza del nesso causale), e tuttavia aveva presentato la domanda di indennizzo in data precedente, il 05/04/2004. Ha quindi dedotto che in data 05/04/04 la ricorrente fosse già a conoscenza della presumibile riconducibilità del danno subìto alla somministrazione vaccinale, quindi prima di venire in possesso del certificato vaccinale del 25/06/04: questa conoscenza, per l'ordinaria diligenza, non poteva non ancorarsi ai precedenti ricoveri del 1971, 1972 e 1978.
Osserva il collegio che dagli atti dell'iter amministrativo risulta che dalla CMO era stata esaminata documentazione medica relativa a:
- ricovero dal 20/6/1971presso l'Istituto Elio Ortopedico Ebolitano di Campolungo di Eboli: nella cartella clinica emerge che la diagnosi di ingresso era “Tetraparesi da episodi febbrili”; nell'anamnesi sono annotati “all'età di 13 mesi e a 24 mesi due episodi febbrili seguiti da paralisi, il 1° solo dei piedi, il 2° degli arti superiori”;
4 - Ricovero nella Clinica Malattie Nervose Università di Napoli per soli 8 giorni;
rifiutata la rachicentesi a scopo diagnostico, la paziente era stata dimessa con diagnosi di polinevrite;
- dimissione dell'Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologia dell'Università degli Studi di Napoli del 5/1/1978 con diagnosi di nevrassite virale;
- Ricovero dal 23.4.1980 presso Centro di recupero medico sociale: diagnosi di paraplegia flaccida in esiti di radicolonevrite;
- Ricovero CTO di NAPOLI in data 27.6.1995: tetraparesi flaccida da esiti di polineuropatia post-infettiva;
- certificato dell'ASL Napoli 1 datato 17/8/2006- visita ortopedica nel corso delle attività della CMO: “tetraparesi flaccida causata da nevrassite contratta nell'età infantile di probabile natura postvaccinale”. La suddetta documentazione rende conto quindi della storia clinica della paziente che ha subìto ricoveri sin dall'infanzia. Parte appellante – a fronte di tali documenti – fonda invece la propria tesi sul certificato di vaccinazione della 52 del 25/6/2004, da cui Controparte_5 si evince che la ricorrente era stata sottoposta a vaccinazione antipolio con vaccino IN in data 7/3/1964 (1^ dose), 18/11/1964 (2^ dose), 13/4/1965 (3^ dose) e 5/4/1966 (4^ dose). Ad avviso del collegio il documento non può dirsi decisivo, in quanto non contiene alcun elemento neppure indiziario per ricondurre al vaccino in questione la malattia e, quindi non prova il nesso tra il fatto (cioè la vaccinazione) e l'evento (la tetraparesi). Esso attesta solo la somministrazione delle dosi, ma la circostanza era già nota, essendo riportata in premessa nel verbale della CMO quale motivo della domanda del 5.4.2004; come sottolineato dal , anche dal punto di vista cronologico, CP_2 non appare logico sostenere che la consapevolezza del nesso eziologico sia stata acquisita successivamente alla domanda amministrativa che si fonda su tale presupposto. Alla luce di quanto esposto in ricorso ed all'esito della disamina della scarna documentazione (nei fascicoli di entrambe le parti), osserva il collegio che già prima del 25.6.2004 la ricorrente era consapevole della vaccinazione subita, delle diagnosi formulate nei ricoveri sin dall'infanzia e quindi aveva la disponibilità di tutti gli elementi di conoscenza del danno, anche sotto il profilo del nesso causale, quanto meno in base ad un ragionevole criterio di probabilità scientifica. Il certificato del 25.6.2004 nulla ha aggiunto sul piano degli elementi di conoscenza. Pertanto, alla luce del materiale istruttorio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente – che ne era onerata - non è stata in grado di provare che la conoscenza del nesso eziologico sia da collocarsi in data più recente e diversa da quella riconosciuta nelle precedenti fasi di merito, peraltro successiva alla domanda amministrativa. Da tanto consegue il rigetto dell'appello. In conclusione il ricorso va comunque respinto, assorbita ogni altra questione. Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale e della complessità dell'accertamento dei fatti, possono essere eccezionalmente compensate. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il
5 caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte – decidendo in sede di rinvio - così provvede:
rigetta l'appello;
compensa per intero le spese di lite, avuto riguardo a tutti i gradi di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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