Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2127 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. De Vincenzo Parte_1 Paolo, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Bernini n.58
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Barozzi e Lucia Ostoni del Foro di Milano, e dall'Avv. Vittoria Fonseca, presso il cui Studio a Napoli, Largo Sermoneta 24, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/7/24, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.4989/2024 del 3/7/24, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'inammissibilità della sua opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.1074/21, reso in favore di , per il pagamento di euro 444.392,30, oltre gli accessori CP_1 di legge.
L'appellante ha censurato la decisione lamentando la: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
violazione e/o falsa applicazione
Sostiene in particolare che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva richiamato a sostegno della motivazione una serie di sentenze inconferenti rispetto alla situazione sottoposta al suo esame, afferenti al caso fortuito ed all'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, che niente avevano a che fare con la fattispecie concreta, in cui veniva in discussione una causa di forza maggiore.
Ribadisce che, come era emerso anche dall'istruttoria svolta, egli aveva avuto consapevolezza del decreto ingiuntivo solo il 14/3/22, in quanto affetto, da aprile 2021, da una grave forma depressiva reattiva con manifestazioni DAP, che trovava la sua genesi proprio nel rapporto di agenzia con , comportante episodi di CP_1 depersonalizzazione, derealizzazione difensiva ed amnesia dissociativa circoscritta;
la documentata malattia psichica e l'assunzione di benzodiazepine avrebbe dovuto condurre il giudice a ritenere sussistente la causa di forza maggiore o quanto meno a disporre una ctu medico-legale per accertarla;
lo stato di dissociazione causato dalla malattia psichica gli aveva impedito di rendersi conto della reale natura dell'atto notificato e della necessità di opporlo tempestivamente.
Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi l'ammissibilità dell'opposizione tardiva e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre all'accoglimento di tutte le domande come proposte in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata società ha chiesto il rigetto dell'atto di appello per le ragioni espresse in memoria.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto dovendosi confermare in questa sede l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo reso in favore della CP_1
La norma che viene in rilievo è l'art. 650 c.p.c. che dispone al primo comma che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in esame, in cui è pacifica la regolare notifica del decreto ingiuntivo all'indirizzo PEC del in data 26.11.2021, Pt_1
l'ipotesi che viene in rilievo, atta a giustificare la tardiva opposizione sarebbe, secondo la prospettazione dell'attuale appellante, quella della forza maggiore;
sostiene, infatti, lo stesso che la malattia psichica da cui risultava affetto da aprile 2021 (grave depressione, quale documentata dalla certificazione medica prodotta in atti) gli aveva impedito di rendersi conto della reale natura dell'atto che gli era stato notificato e della necessità di opporlo entro un determinato termine, come era stato confermato anche dal teste escusso in primo grado.
Sostiene che la sentenza impugnata non si era concentrata su tale ipotesi, avendo fatto riferimento, attraverso le sentenze della Cassazione ivi richiamate, a casi di irregolarità della notifica o di caso fortuito, che nulla avevano a che vedere con la situazione portata all'esame del Tribunale.
L'assunto non può essere condiviso in quanto il primo giudice, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha avuto ben chiara la situazione sottoposta al suo esame, avendo ritenuto che la situazione patologica dedotta e documentata non fosse idonea a concretizzare l'ipotesi di forza maggiore voluta dalla legge e a giustificare la tardiva proposizione dell'atto di opposizione.
Ed invero, come già osservato dal Tribunale, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto ma non può nemmeno essere previsto (cfr tra le tante Cass. 2019/17922).
Dette circostanze non possono essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto ingiuntivo determinata, come si sostiene nel caso concreto, dalla allegata alterazione psichica collegata alla patologia depressiva in atto ed in cura al momento della notifica del decreto ingiuntivo, trattandosi di un impedimento diverso che l'intimato non può addurre per giustificare la mancata opposizione tempestiva, in quanto non considerato dalla citata norma quale causa che possa legittimare una opposizione tardiva.
D'altra parte, trattandosi di una situazione non inficiante completamente ed in via assoluta la capacità di intendere e di volere dell'odierno impugnante, come si evince dalla certificazione medica prodotta in primo grado, neppure sarebbe possibile stabilire lo stretto nesso di causalità tra la malattia depressiva e la mancata opposizione tempestiva.
Ed invero, come già osservato dal Tribunale, la patologia e l'assunzione di farmaci ad hoc, se può avere scemato o alterato la capacita di percezione del inducendolo in errore, non è Pt_1 assolutamente identificabile con una situazione di forza maggiore, di per sè causativa dell'evento per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto ma non può nemmeno essere previsto ed evitabile, non potendo, comunque, escludersi la imputabilità al della mancata opposizione tempestiva per il mancato uso di Pt_1 cautele idonee a consentire la effettiva conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo della malattia.
La certa ricezione al suo indirizzo del decreto ingiuntivo, peraltro anche visto dal , che sostiene, tuttavia, di non averne Pt_1 compreso l'effettiva natura a cagione del suo stato psichico al momento della ricezione stessa, non impedisce che l'atto Tes_1 possa spiegare i suoi effetti, mentre l'alterata percezione dell'atto, anche a ritenerla sussistente, non è idonea ad assurgere tout court ad impedimento assoluto ed inevitabile.
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 c.p.c. I e III co. c.c., con ordinanza n. 604/1988, ha precisato che “secondo il nostro ordinamento, l'incapace naturale destinatario dell'altrui atto è posto sullo stesso piano delle persone capaci” e che “tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche”. In altre parole, l'eventuale incapacità determinata dallo stato depressivo del , non costituisce a priori una condizione per Pt_1
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non integrando tout court né il caso fortuito, né la forza maggiore.
Come, inoltre, già osservato dal Tribunale, l'opponente,- odierno appellante- anche alla luce della testimonianza resa nel corso del giudizio dal teste non ha fornito prova Testimone_2 convincente che lo stato depressivo da cui risulta affetto sin dall'aprile 2021, attestato dalle certificazioni mediche aventi ad oggetto una sindrome depressiva reattiva con manifestazioni DAP in cura farmacologica con benzodiazepine, abbia costituito fattore unico e determinante della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto con ritardo.
Ciò in quanto “ai fini della proponibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente che l'opponente provi la irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero l'incidenza del caso fortuito o della forza maggiore, essendo posta a suo carico la prova della mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti in dipendenza di uno dei predetti eventi ostativi. Trattasi dunque di una prova assai rigorosa, non limitata al fatto positivo ma alla specifica dimostrazione del nesso causale tra quel fatto (integrante caso fortuito o forza maggiore) e la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Orbene, nel caso in esame, non è possibile affermare, con sicurezza, che la patologia depressiva abbia integrato un fattore oggettivo unico ed eziologicamente determinante nella ritardata conoscenza del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Ed invero, come già osservato dal primo giudice, la certificazione medica a firma della dott.ssa si limita a disegnare un quadro Per_1 patologico già risalente nel tempo rispetto all'epoca della notifica, durante il quale il aveva comunque di fatto Pt_1 dimostrato piena consapevolezza dei propri diritti connessi al rapporto lavorativo cessato con la , che aveva peraltro CP_1 pienamente fatto valere sia per il tramite del proprio legale che direttamente, anche scrivendo alla società e difendendosi nel merito, in tal modo dimostrando piena cognizione della situazione.
Si consideri, peraltro, che, come evidenziato dalla società resistente, senza che vi sia alcuna contestazione in proposito, il
, dopo avere cessato il rapporto di agenzia con ha Pt_1 CP_1 iniziato a collaborare (sempre quale consulente finanziario) con
, circostanza questa che parimenti depone per la mancata Parte_2 prova di uno stato di grave infermità di mente, tale da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Conseguentemente deve ribadirsi in questa sede del gravame che non può ritenersi raggiunta la prova certa che la malattia dell'opponente avesse integrato quella causa di forza maggiore unica e determinante della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo nel senso inteso dalla Suprema Corte ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Nè tale prova può ritenersi fornita in questo grado del giudizio dalla relazione di parte sempre della dott.ssa datata Per_1 18.7.2024, anche a ritenerla ammissibile;
la stessa, infatti, al pari della documentazione medica prodotta in primo grado, dà sicuramente conto della situazione depressiva in cui versava il e delle sue difficoltà di concentrazione, di decisione e Pt_1 di autodeterminazione, ma non certo di uno stato di incapacità assoluta, tale da concretizzare, di per sé, una forza esterna ostativa alla presentazione tempestiva del decreto ingiuntivo, pervenuto alla sua conoscenza e visionato anche dallo stesso, considerato che il teste ha riferito che, quando avevano Tes_2 aperto il computer e visto la pec relativa al decreto ingiuntivo, il gli aveva detto che si trattava di una cosa diversa. Sul Pt_1 punto il teste ha difatti riferito: “Mi disse che non c'entrava nulla e la pec riguardava una vicenda diversa e cioè delle provvigioni che doveva avere da e aveva già risolto la faccenda”. CP_1
Trattasi di affermazione che, come evidenziato dal Tribunale, dà conto, al più dell'errore in cui era incorso il , che è cosa Pt_1 diversa dalla forza maggiore.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. La particolarità della questione e le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 228/12, che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/02, se dovuto il contributo.
Napoli 1/4/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente