Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
La onerosità del contratto d'opera professionale, che in genere ne costituisce elemento normale, come risulta dall'articolo 2233 cod. civ., non ne integra un elemento essenziale, nè può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come l'"affectio" o la "benevolentia" ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Ne consegue che, soltanto al di fuori di dette ipotesi, il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale sarebbe nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità di un contratto d'opera professionale gratuito avente per oggetto i pareri su questioni fiscali ed informatiche espressi da un dottore commercialista e docente universitario durante una rubrica televisiva, andata in onda nel periodo da novembre 1996 a marzo 1997, a fronte dei quali venivano trasmessi "curriculum" e "credenziali" del predetto commercialista/docente).
Commentari • 3
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Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 06/08/2021), n.22456 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 21739/2015 proposto da: P.F., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pedoja, michelepedoja.pec.ordineavvocatitreviso.it, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Colarizi, maurizio.colarizi.pec.it, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87, come da procura …
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La risposta potrebbe essere positiva! Sull'argomento, vanno esaminati alcuni principi di fondo: LA PROCURA In primis, va ricordato che la procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. Il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l'opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio. Ciò comporta che il mandato professionale per l'esecuzione di attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 21251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21251 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato PAPARAZZO ETTORE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DYLOG ITALIA SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. PRINCIVALLE SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente all'avvocato PACCHIODO ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 911/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/07 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato Fabio LORENZONI, con delega depositata in udienza dell'avvocato Ettore PAPARAZZO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MUNDULA Giulio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al presidente del tribunale di Torino, depositato il 19.5.1998 NF AT, premesso:
che esercitava la professione di dottore commercialista ed era docente universitario;
che in tale qualità aveva svolto attività professionale dal mese di novembre 1996 a quello di marzo 1997 su incarico della società YL AL SpA, consistita nella espressione di motivati pareri su specifici quesiti nell'ambito di una rubrica DYTEL, concernente questioni fiscali ed informatiche, trasmessa via etere sul terzo canale televisivo della RAI;
che, nonostante gli accordi, la società committente tendeva pagare gli onorari relativi alle corrispondenti prestazioni professionali, che ammontavano a complessive L. 113.698.360, oltre agli interessi;
tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma suindicata, oltre agli accessori, e che veniva reso il successivo 28.5.1998. Con atto di citazione notificato il 22 luglio dello stesso anno la società YL AL, nel proporre opposizione avverso quel provvedimento monitorio, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale della stessa sede AT, sostenendo di non dovere corrispondere alcunché al medesimo, in quanto l'intero accordo era intervenuto nel quadro del programma DYTEL, che si svolgeva nell'ambito del cd. "gentlmen's agreement", per il quale, a fronte dei pareri espressi, il professionista otteneva un rilevante ritorno di immagine e clientela, posto che di volta in volta veniva trasmesso il suo curriculum, con le conseguenti credenziali. Si trattava in sostanza di vantaggi reciproci, per i quali quell'attività era stata pattuita gratuitamente.
Tuttavia, ove mai in ipotesi fosse stata l'onerosità di quell'incarico da parte di YL AL essa doveva essere riconosciuta creditrice della somma di L. 115.200.000, compresa l'Iva, come da fattura già emessa, per la periodica trasmissione delle credenziali del professionista, e che eccepiva in compensazione come controcredito in riconvenzionale.
Perciò chiedeva la revoca del decreto d'ingiunzione, col rigetto della domanda del convenuto opposto, per le causali sopra enunciate. AT si costituiva con comparsa di risposta, contestando la fondatezza di quanto "ex adverso" dedotto, chiedendo perciò il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente anche al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Il giudice, espletata l'istruttoria della causa mediante l'acquisizione della documentazione offerta, l'interrogarlo, prima libero e poi formale, delle parti e l'esame dei testimoni addotti da YL AL, con sentenza del 4.4.2000, nel definire il processo revocava il decreto ingiuntivo, e rigettava la domanda, condannando l'attore al rimborso delle spese del giudizio a favore della convenuta.
Avverso la relativa decisione AT proponeva appello dinanzi alla corte territoriale di Torino, la quale, con sentenza del 21 febbraio 2002, lo ha rigettato, condannando l'appellante al rimborso delle spese a favore dell'appellata, e osservando che il rapporto di prestazione d'opera professionale si era svolto nell'ambito di un programma che sostanzialmente aveva un rilevante ritorno d'immagine a vantaggi del commercialista, per la trasmissione periodica delle sue credenziali, e pertanto ne era stata pattuita la gratuità, come emerso anche dalla istruttoria compiuta.
Avverso questa sentenza AT ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
YL AL ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno illustrato le proprie osservazioni e deduzioni con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1418, 1421, 2233, 2697, 2727, 2729 c.c., artt. 116 e 246 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che il contratto stipulato dalle parti era essenzialmente oneroso, e tale carattere non poteva esser superato dalla deposizione del testimone AT EL, le cui dichiarazioni difettavano della necessaria terzietà, e quindi obiettività. Infatti era stato la persona che, per conto della società committente, di cui era alle dipendenze, aveva condotto le trattative col commercialista, e pertanto aveva un certo interesse nella causa. Nè rilievo poteva essere attribuito alla deposizione del teste RI che era "de relato", atteso che egli aveva appreso la circostanza della gratuità da AT, tanto che a novembre del 1996 non era ancora alle dipendenze della committente, avendo iniziato il rapporto di lavoro subordinato con essa soltanto nel mese di giugno 1997. Non spettava al professionista fornire la prova che il contratto "de quo" fosse oneroso, giacché la sua tipologia giuridica è tale, ma era la controparte che doveva provare il contrario. Inoltre quando il compenso non venga stabilito nella misura, esso viene determinato con i parametri, di cui all'art. 2233 c.c.. Nè i successivi rapporti epistolari intercorsi tra le parti potevano fare ritenere la mancanza di onerosità originaria del rapporto professionale, mutandolo da oneroso in gratuito. Quanto poi al rapporto intercorso col giornalista BE, ancorché gratuito, tuttavia esso non poteva avere alcun rilievo in quello del tutto diverso tra AT e la YL stessa.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha osservato che si era trattato di rapporto professionale gratuito, e che ciò scaturiva dai reciproci vantaggi delle parti, come confermato anche dalla deposizione dei testimoni AT e RI.
Il fatto che il relativo contratto fosse stato stipulato mediante le trattative poste in essere dal primo non comportava l'incapacità a deporre del medesimo, atteso che egli era terzo rispetto alla società committente, e perciò non aveva interesse diretto, tale da comportare una sua partecipazione al processo.
Gli assunti sono esatti.
Nè è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito attraverso la valutazione degli elementi istruttori acquisiti, posto che essa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 00 322 del 13/01/2003). Inoltre va osservato che non è ravvisabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito non v'ha dubbio che il vizio di omessa o (insufficiente o) contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Cass. Sez. U Sent. 0 5802 del 11/06/1998). Quanto poi alla posizione di RI, va messo in rilievo che la dedotta qualità di teste "de relato" è stata enunciata soltanto in sede di legittimità per la prima volta, e perciò la relativa doglianza è inammissibile in questa.
Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di diversi articoli di legge, oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la Corte territoriale non avrebbe considerato che il dedotto patto di gratuità sarebbe stato nullo, perché privo di causa. Inoltre sarebbe scaturito successivamente alla stipula del contratto, senza che avesse potuto modificarne la struttura.
La censura non ha pregio.
A parte quanto già enunciato relativamente al motivo sopra esaminato, va aggiunto che per ogni contratto d'opera le parti ben potevano stabilirne la gratuità, senza che ciò ne comportasse la nullità della relativa clausola, essendo molteplici le ragioni sulla base delle quali quel patto poteva venire assunto.
Infatti indubbiamente, come è noto, a un professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'"affectio", nella "benevolentia", o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio, come nella specie. Soltanto al di fuori di tali ipotesi il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale sarebbe stato nullo, perché contrario a norma imperativa (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 10393 del 1994, n. 7741 del 1999, n. 8787 del 28/06/2000). Inoltre va osservato che la onerosità del relativo contratto, che in genere ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 cod. civ., non ne integrava nel caso di specie un elemento essenziale, ne' poteva essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben potevano prevedere espressamente la gratuità dello stesso (V. anche Cass. Sentenze n. 10393 del 1994, n. 7144 del 1998). 3) Con il terzo mezzo il ricorrente lamenta violazione di numerosi articoli di legge, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, posto che la corte di merito non avrebbe considerato che già con la eccezione di compensazione del controcredito sostanzialmente la YL aveva riconosciuto il debito in capo ad essa, anche se del primo mai aveva fatto cenno in precedenza, se non solamente con la missiva trasmessa al difensore del professionista, e cioè l'avvocato Roberta Valenzano, in data 11.5.1998. Se deduceva la compensazione, automaticamente confermava l'estinzione della relativa obbligazione in capo a AT, ne' avrebbe avuto senso l'affermazione secondo cui quella pretesa sarebbe stata solo conseguenza di una ritorsione compiuta dalla società al fine di ancor più paralizzare la pretesa di controparte, dal momento che aveva sempre ribadito la gratuità delle reciproche prestazioni.
La doglianza rimane assorbita da quanto in precedenza enunciato. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro cento/00 per esborsi, ed Euro quattromila/00 per onorari, oltre a quelle generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007